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Sport your search ~ The Sports Law database

Chi siamo

Sports Law is constantly evolving, along with its legal and regulatory framework, as well as case law. Olympialex aims at simplifying the daily work of sports lawyers, while at the same time facilitating the tasks of all those who work in the sports industry. Olympialex provides thousands of industry-leading cases, a library of singularly indexed and fully searchable documents, constant updates on the most important sports law events, and much more. All of this, for the first time, in-the-pocket. Olympialex hosts the most complete sports law database available. This database includes the latest sports-related rulings. It is constantly updated and includes decisions rendered by the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, the decisions of the European Court of Justice, the FIFA Dispute Resolution Chamber and Player Status Committee, disciplinary, regulatory, and dispute resolution bodies various national and international sport governing organizations, and arbitration tribunals. Olympialex provides analyses of key jurisprudence by renowned national and international experts in the field, whose contribution makes research results more valuable. The Olympialex search engine is based on an innovative algorithm that can guide you in searching, optimizing your results and saving time and cost.

Settore
Servizi informativi
Dimensioni dell’azienda
2-10 dipendenti
Sede principale
Milano, Lombardia
Tipo
Società quotata
Data di fondazione
2015
Settori di competenza
Sports Law, Diritto Sportivo, Law, Diritto Internazionale, Legge, Sport, Federazioni, Database, sport e Banca dati

Località

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Aggiornamenti

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    ⚽️ Olympialex presenta la nona edizione del 𝗖𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 - 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗜𝗚𝗖 ✔️ Il Corso è riservato a coloro i quali abbiano già superato la prova di parte generale presso il CONI. 👉 Info e iscrizioni: corsoagente@olympialex.com #dirittosportivo #sportslaw #derechodeportivo #direitodesportivo #lexsportiva #sportsmanagement #sportsindustry #sport #football #footballagents #FIFA #FFAR #agentesportivo #calciomercato

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    🔎 𝗖𝗔𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝗔/𝟭𝟬𝟳𝟭𝟴 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝘃. 𝗙𝗜𝗙𝗔 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ In one of the first rulings on training compensation under the FIFA Clearing House Regulations, this CAS decision reminds an important lesson to be learned around standing to be sued in appeals against FIFA decisions in horizontal disputes. In the present case, Club appealed FIFA decisions rendered on 12 June 2024 by the FIFA Dispute Resolution Chamber and the FIFA General Secretariat ultimately ordering Club to pay training compensation to four Congolese clubs ("Training Clubs"). The appeal was directed against FIFA only. The CAS Sole Arbitrator did not delve into the substance of the appeal, but solely on the procedural issue concerning FIFA’s alleged lack of standing to be sued alone. In quoting CAS 2021/A/8225, the Sole Arbitrator ruled that (i) because the Training Clubs had a clear and direct interest in the outcome of the proceedings, but Club failed to call them as respondents, they have been deprived of their right to be heard, and that (ii) FIFA cannot represent the interests of the Training Clubs or the relevant Federations in this instance, since FIFA has no direct knowledge of the relevant player’s contractual situation with the Training Clubs or his date of birth.  Accordingly, the Sole Arbitrator found that FIFA did lack standing to be sued alone, and that he is barred from deciding on the merits of the case without at least the Training Clubs having been called as respondents. 🔎 Osservatorio sulla Giustizia Sportiva di Olympialex: le più recenti decisioni degli organi di giustizia sportiva esaminate dagli avv.ti Alessandro Narciso, Stella Riberti, Giulia Vigna e Nicola Siggillino 📑✍️ [Commento a cura di: avv. Stella Riberti] #dirittosportivo #sportslaw #direitodesportivo #derechodeportivo #sport #sportsmanagement #sportsbusiness #sportsindustry #sportsmarketing

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    ⚽️ Olympialex è orgogliosa di presentare la prima edizione 2025 del 𝗖𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗙𝗜𝗚𝗖 🎓 Accreditato dalla Commissione Federale FIGC Agenti Sportivi e valido ai fini di aggiornamento annuale obbligatorio 👉 https://lnkd.in/dZRMtP37 #dirittosportivo #sportslaw #derechodeportivo #direitodesportivo #lexsportiva #sportsmanagement #sportsindustry #sport #football #footballagents #FIFA #FFAR #agentesportivo #calciomercato

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    🔎 𝗙𝗜𝗗𝗔𝗟 – 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 – 𝗗𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻. 𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟯 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱 🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️ La Corte di Appello Federale, su reclamo di un tesserato avverso una decisione disciplinare in tema di dichiarazioni lesive, ha ribadito alcuni importanti principi. - Pur rimanendo ferma la regola iuris secondo cui la contestazione di una violazione disciplinare “implica una contestazione precisa ed inequivoca degli addebiti pena la violazione del diritto di difesa”, non è necessario che l’incolpazione contenga “una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito”. Pertanto, nel caso di specie, deve rigettarsi l’eccezione di nullità della contestazione per genericità delle circostanze contenute nei capi di incolpazione, posto che le stesse hanno dato modo all’incolpato di apprendere sin dall’inizio delle indagini le notizie integranti le accuse e inoltre di difendersi; - La condotta integrante l’illecito disciplinare in tema di affermazioni lesive ai sensi del Regolamento di Giustizia della FIDAL non è assimilabile al reato di diffamazione di cui al codice penale; in particolare, in sede disciplinare sportiva lo spettro delle condotte disciplinarmente rilevanti è più ampio e “i canoni di continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare nell'ordinamento generale il confine di liceità critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti prescrivono”. Nel caso di specie, il tesserato ha superato il limite della veridicità (non avendo verificato che la notizia pubblicata rispondesse al vero) ma anche quello della continenza. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quest’ultimo è superato nell’ipotesi in cui, ancorché non si tratti di espressioni di per sé offensive, abbia luogo "un accostamento allusivo di fatti ed opinioni tale da non consentire di distinguere gli uni dagli dalle altre e da alterare la portata ed il significato dei primi al fine di corroborare surrettiziamente le seconde". Infine, il mero fatto di pubblicare e dare risonanza mediatica a una notizia falsa è atto che pone in cattiva luce il destinatario della stessa e dunque, sul punto “la non veridicità della notizia assume di per sé carattere di offensività”. [prosegue nei commenti] 🔎 Osservatorio sulla Giustizia Sportiva di Olympialex: le più recenti decisioni degli organi di giustizia sportiva esaminate dagli avv.ti Alessandro Narciso, Stella Riberti, Giulia Vigna e Nicola Siggillino 📑✍️ [Commento a cura di: avv. Giulia Vigna] #dirittosportivo #sportslaw #direitodesportivo #derechodeportivo #sport #sportsmanagement #sportsbusiness #sportsindustry #sportsmarketing

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    🔎 𝗙𝗜𝗚𝗖 – 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱’𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 – 𝗗𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻. 𝟴𝟳/𝗖𝗙𝗔-𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC sono recentemente intervenute sul tema relativo alla registrazione nella stanza di compensazione degli importi percepiti da una società quale pagamento di un premio ex art. 102 co. 5 NOIF inerente alla futura cessione temporanea o definitiva del contratto di prestazione sportiva di un calciatore, c.d. “sell-on fee”.  In particolare, la Corte Federale d’Appello ha dovuto esprimersi sull’individuazione del momento in cui tali importi debbano essere effettivamente registrati in stanza di compensazione, se cioè debba avvenire in misura integrale nella stagione di riferimento rispetto all’avveramento della condizione individuata dalle società nell’accordo di cessione definitiva delle prestazioni sportive del calciatore oggetto di trasferimento, ovvero pro-rata temporis rispetto ai termini di pagamento ivi pattuiti. In tal senso, accogliendo la tesi della lega coinvolta nel caso di specie, il Tribunale Federale Nazionale aveva ritenuto che la registrazione degli importi derivanti dalla “sell-on fee” dovesse avvenire conseguentemente alla maturazione delle rate da corrispondere alla società cedente. Su reclamo di quest’ultima, tuttavia, la Corte Federale d’Appello ha invece ritenuto che il premio dovesse essere registrato integralmente nella stagione di riferimento rispetto all’avveramento della condizione individuata dalle società nell’accordo di cessione definitiva, senza attendere la maturazione delle singole rate alle scadenze di pagamento previste dallo stesso accordo. Ciò, secondo la Corte, in quanto il sistema di controllo contabile e finanziario apprestato mediante la stanza di compensazione, a cui si correla il rilascio del visto di esecutività, necessario per poter fruire delle prestazioni del calciatore professionista, circoscrive il profilo di incertezza insito nella stipulazione della clausola “sell-on fee” al solo avveramento della futura cessione del calciatore interessato, laddove la “ricezione” del corrispettivo sia da parte della società cedente, a titolo di premio, sia da parte della società cessionaria a titolo di prezzo per l’ulteriore cessione, si configura invece nell’ordinamento federale, per i trasferimenti in ambito nazionale, come evento “certo”, per sua natura estraneo all’istituto negoziale della condizione sospensiva. 🔎 Osservatorio sulla Giustizia Sportiva di Olympialex: le più recenti decisioni degli organi di giustizia sportiva esaminate dagli avv.ti Alessandro Narciso, Stella Riberti, Giulia Vigna e Nicola Siggillino 📑✍️ [Commento a cura di: avv. Nicola Siggillino] #dirittosportivo #sportslaw #direitodesportivo #derechodeportivo #sport #sportsmanagement #sportsbusiness #sportsindustry #sportsmarketing

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    🔎 𝗙𝗜𝗣𝗔𝗩 – 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 – 𝗖.𝗨. 𝟱𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝟯.𝟬𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟱 🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐 Secondo il TF è sanzionabile, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, il comportamento di un tesserato, ex allenatore della Società sportiva denunziante, il quale, al termine del rapporto intercorso con il sodalizio stesso, si sia impossessato indebitamente dei numeri di telefono dei genitori di tesserati della società, estrapolandoli da un gruppo WhatsApp societario dal quale era stato escluso, per creare una nuova chat WhatsApp con l’intento di propagandare l’iscrizione presso un altro sodalizio. Le circostanze poste a fondamento del procedimento sono risultate provate non soltanto perché non contestate dal deferito - il quale si è totalmente disinteressato del procedimento disciplinare a proprio carico non formulando difesa alcuna né dinanzi gli Organi della Procura federale né dinanzi al Collegio giudicante - ma anche perché hanno trovato riscontro nel compendio probatorio acquisito in fase di indagine da parte della Procura. La condotta del deferito è stata pertanto considerata rilevante dal punto di vista disciplinare e sanzionata con la sospensione dall’esercizio di ogni attività federale per la durata di mesi due. 🔎 Osservatorio sulla Giustizia Sportiva di Olympialex: le più recenti decisioni degli organi di giustizia sportiva esaminate dagli avv.ti Alessandro Narciso, Stella Riberti, Giulia Vigna e Nicola Siggillino 📑✍️ [Commento a cura di: avv. Alessandro Narciso] #dirittosportivo #sportslaw #direitodesportivo #derechodeportivo #sport #sportsmanagement #sportsbusiness #sportsindustry #sportsmarketing

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    🆕 𝗦𝗮𝗳𝗲𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴: a che punto siamo? Speciale ATPB con Olympialex: a poco più di un mese dalla scadenza degli ultimi adempimenti, una panoramica sulle norme per la tutela dei minori e la prevenzione di abusi e discriminazioni 💧 Live webinar al fianco di Nuotopuntocom: martedì 11 febbraio, ore 20.00. Ai microfoni di Luca Rasi: Alessandro Narciso e Cristina Varano. Articolo completo su nuoto•com https://lnkd.in/dJQnGyz4 #dirittosportivo #sportslaw #direitodesportivo #derechodeportivo #sport #sportsmanagement #sportsbusiness #sportsindustry #sportsmarketing #nuoto #swimming #nuotopuntocom #dirittoinacqua #alessandronarciso #cristinavarano #olympialex

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    🔎 𝗥𝟮𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟰, 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗽𝗽𝗲𝗮𝗹𝘀 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗼𝗻 𝟮𝟬 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝘀 𝘃 𝗠. 𝗞. 🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️🏃♀️🏃♂️ The case deals with the peculiar situation of a "twin" sanction issued against an athlete due to (subsequently ascertained) falsification of documents submitted by the latter in anti-doping disciplinary proceedings. The proceedings were brought by World Athletics (WA) against Mr. M. K., a 26-year-old Spanish middle-distance runner, who on 7 February 2024 accepted a two-year period of ineligibility imposed by the Athletics Integrity Unit (AIU) for committing three recorded Whereabouts Failures, in breach of Rule 2.4 of the WA 2024 Anti-Doping Rules (ADR). Upon further review, the AIU found that the documents Mr. K. submitted to explain one of the three Whereabouts Failures were falsified, and Mr. K. admitted to AIU the falsification at a meeting in April 2024. Accordingly, on 12 June 2024 the AIU sanctioned Mr K. for breach of Rule 2.5 of the ADR. In the proceedings before the Disciplinary and Appeals Tribunal, Mr. K.'s representative argued against a second penalty and criticized the AIU for not detecting the falsified documents earlier. However, the Tribunal dismissed these arguments, stating that Mr. K. had admitted to presenting false documents and that the AIU's failure to detect the dishonesty earlier did not justify a lower sanction. The Tribunal confirmed the breach of Rule 2.5 and imposed a four-year period of ineligibility, running concurrently with the existing suspension: i.e. the ineligibility would commence on 11 November 2024 and expire on 7 February 2028, considering the 308 days already served for the violation of Rule 2.4 of the ADR. 🔎 Osservatorio sulla Giustizia Sportiva di Olympialex: le più recenti decisioni degli organi di giustizia sportiva esaminate dagli avv.ti Alessandro Narciso, Stella Riberti, Giulia Vigna e Nicola Siggillino 📑✍️ [Commento a cura di: avv. Stella Riberti] #dirittosportivo #sportslaw #direitodesportivo #derechodeportivo #sport #sportsmanagement #sportsbusiness #sportsindustry #sportsmarketing

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    🔎 𝗙𝗜𝗡 – 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱’𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 – 𝗗𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻. 𝟯𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟰 🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊 La Corte federale d’appello (nell’esercizio delle funzioni della Corte sportiva d’appello ex art. 56 comma 2 RGS FIN) ha rigettato il ricorso presentato da una società di pallanuoto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo nazionale di omologa del risultato dell’incontro di pallanuoto che aveva visto perdente la parte ricorrente in data 7.12.24. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito alcuni importanti principi: 1) I ricorsi avverso l’omologazione del risultato della gara devono essere notificati alla squadra avversaria, in quanto la stessa deve considerarsi “parte interessata” ai sensi dell’art. 60 RGS FIN (“nel caso di impugnazione di omologazione del risultato di gare, copia dell’atto di impugnazione deve essere inoltrato, a cura del ricorrente, e negli stessi termini e con le medesime modalità a tutte le parti interessate”) e in ossequio a canoni di integrazione del necessario contraddittorio. 2) Il ricorso che verte sul merito dell’attribuzione di un goal alla squadra avversaria e addirittura chiede la ripetizione dell’incontro deve considerarsi a tutti gli effetti un’impugnazione dell’”omologazione del risultato”, con le conseguenze di cui all’art. 60 RGS FIN. 3) In ogni caso, ai sensi dell’art. 24.1 comma 4 Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, è inammissibile il c.d. “reclamo tecnico”, vale a dire quello che è teso a far valere un errore dell’ufficiale di gara. 🔎 Osservatorio sulla Giustizia Sportiva di Olympialex: le più recenti decisioni degli organi di giustizia sportiva esaminate dagli avv.ti Alessandro Narciso, Stella Riberti, Giulia Vigna e Nicola Siggillino 📑✍️ [Commento a cura di: avv. Giulia Vigna] #dirittosportivo #sportslaw #direitodesportivo #derechodeportivo #sport #sportsmanagement #sportsbusiness #sportsindustry #sportsmarketing

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