Visconti Studio Legale

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Studio legale

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Chi siamo

Siamo uno studio legale indipendente, a carattere multidisciplinare, formato da diversi professionisti, ciascuno con un background ed una specializzazione differente. Lavoriamo al fianco dei nostri clienti, aiutandoli a sviluppare e proteggere il loro business. Siamo un team dinamico ed intraprendente, creativo e sempre alla ricerca del nuovo, conosciamo bene i settori economici nei quali operiamo e offriamo una consulenza tailor made sia a privati che ad aziende, italiane e straniere. Empatia nei rapporti e precisione nelle soluzioni. Siamo al fianco dei nostri clienti. Sempre.

Sito Web
http://www.viscontilegal.it
Settore
Studio legale
Dimensioni dell’azienda
11-50 dipendenti
Sede principale
Milano, Lomb.
Tipo
Società di persone
Data di fondazione
1985
Settori di competenza
Societario, Startup, Banking, Recupero crediti, Contenzioso, Fallimentare, Bancario, Privacy, Compliance e Data Protection

Località

Dipendenti presso Visconti Studio Legale

Aggiornamenti

  • Nuovo post dell'avv. Anna Zerbi sempre in tema diritto di famiglia

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    XVIII POST DELL’ AVV. ANNA ZERBI, OF COUNSEL DI VISCONTI STUDIO LEGALE, IN TEMA DIRITTO DI FAMIGLIA   Quali sono le conseguenze quando un genitore abbandona il domicilio coniugale e diventa irreperibile in termini di affidamento dei figli?   Quando un coniuge si allontana dalla dimora coniugale e diventa irreperibile, l’affido condiviso non è più attuabile. L'affidamento condiviso necessita di una distribuzione equa delle responsabilità e compiti nella cura quotidiana del minore, presupponendo un bilanciamento delle responsabilità tra i genitori. È fondamentale che ci sia un'intesa sugli obiettivi educativi e una solida collaborazione tra i genitori, oltre a un rispetto reciproco dei ruoli, elementi assenti quando uno dei coniugi è irreperibile. Pertanto, la condotta di un coniuge scomparso che dimostra un totale disinteresse per la famiglia rende impraticabile l’affido condiviso. In queste circostanze, si rende necessario optare per l’affidamento esclusivo, il quale si allinea meglio con l’interesse del minore.

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  • XIX POST DELL’AVV. ANNA ZERBI, OF COUNSEL DELLO STUDIO, SEMPRE IN TEMA DIRITTO DI FAMIGLIA   Vacanze all’estero con figli minori dopo divorzio e separazione, serve il consenso dell’altro genitore?   Per fare le vacanze all’estero con figli minori dopo il divorzio e la separazione serve il consenso dell’altro genitore. Ecco quali sono le eccezioni e cosa si può fare in caso di disaccordo.   Per fare le vacanze all’estero con i figli minori dopo la separazione o il divorzio serve il consenso dell’altro genitore, salvo rare eccezioni. Non solo, anche con il consenso, il genitore che porta con sé i figli in vacanza deve rispettare alcuni obblighi nei confronti dell’altro. Dopo la separazione e il divorzio non è impossibile per uno dei genitori portare i figli all’estero per le vacanze, ma se la prole è ancora minorenne servirà il consenso dell’altro genitore. In particolare, l’altro genitore deve acconsentire all’espatrio per l’ottenimento del documento di viaggio (o carta d’identità idonea) e anche approvare il viaggio specifico, con durata e destinazione. Se l’altro genitore non acconsente alle vacanze all’estero dei figli minori è possibile portare la questione in giudizio per rimetterne la valutazione al giudice. Questa stessa possibilità è utile anche per l’altro genitore, nel caso in cui il suo diniego venga ignorato.

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  • XVIII POST DELL’ AVV. ANNA ZERBI, OF COUNSEL DI VISCONTI STUDIO LEGALE, IN TEMA DIRITTO DI FAMIGLIA   Quali sono le conseguenze quando un genitore abbandona il domicilio coniugale e diventa irreperibile in termini di affidamento dei figli?   Quando un coniuge si allontana dalla dimora coniugale e diventa irreperibile, l’affido condiviso non è più attuabile. L'affidamento condiviso necessita di una distribuzione equa delle responsabilità e compiti nella cura quotidiana del minore, presupponendo un bilanciamento delle responsabilità tra i genitori. È fondamentale che ci sia un'intesa sugli obiettivi educativi e una solida collaborazione tra i genitori, oltre a un rispetto reciproco dei ruoli, elementi assenti quando uno dei coniugi è irreperibile. Pertanto, la condotta di un coniuge scomparso che dimostra un totale disinteresse per la famiglia rende impraticabile l’affido condiviso. In queste circostanze, si rende necessario optare per l’affidamento esclusivo, il quale si allinea meglio con l’interesse del minore.

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  • Siamo giunti al XVII post dell'avv. Anna Zerbi in materia diritto di famiglia Quando due genitori hanno l’affidamento condiviso il genitore collocatario può trasferirsi in un’altra città portando con sé il figlio minore? La decisione relativa al luogo di vita del figlio è una questione della massima importanza; essa, pertanto, va concordata tra padre e madre. In regime di affidamento condiviso, chi intenda trasferire il figlio in un’altra città deve, dunque, chiedere e ottenere il consenso dell’altro genitore. In mancanza di tale consenso, l’interessato dovrà chiedere e ottenere l’autorizzazione del giudice al trasferimento. Il giudice darà il proprio benestare solo in casi particolari e, soprattutto, analizzando bene le circostanze concerete del caso di specie. Il genitore che intende trasferirsi, ad esempio, adducendo come motivazione quella di avere trovato un’offerta di lavoro allettante, dovrà al contempo dimostrare l’impossibilità di reperire un lavoro analogo in una zona che ovvi alla necessità di trasferimento. Ciò al fine di evitare un inutile disagio in primo luogo al figlio minore e, in secondo luogo, al genitore non collocatario, che vedrebbe di molto limitati i suoi diritti nei confronti del figlio.

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  • XVI post dell’avv. Anna Zerbi, Of Counsel di Visconti Studio Legale   Il figlio maggiorenne percettore di NASpI ha diritto al mantenimento? La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 4 aprile 2024, n. 8892, afferma che la cessazione del rapporto di lavoro non determina la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento. Secondo i giudici di legittimità, la sentenza gravata ha errato nell’aver escluso il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia solo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e senza aver attribuito rilievo alla percezione del sussidio pubblico (NASpI). Un contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, può rappresentare un indicatore della capacità del figlio di procurarsi una fonte di reddito e, quindi, il venire meno dell’occupazione non fa rivivere il suddetto obbligo in capo al genitore.

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  • Siamo giunti al XV post dell’avv. Anna Zerbi in tema diritto di famiglia   È possibile rinunciare al mantenimento per i figli? Non si può rinunciare al mantenimento per i figli. Il giudice però, su richiesta dell’interessato, quando sopravvengono giustificati motivi, può modificare l’assegno di mantenimento. I genitori devono provvedere al mantenimento dei figli anche nel caso in cui si separano o divorziano, se hanno contratto matrimonio tra loro, oppure nel caso in cui cessano la convivenza, se non sono sposati. Il contributo al mantenimento è stabilito dal giudice in sede di separazione/divorzio o, nell’ipotesi di cessazione della convivenza, in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali e personali con i figli. Il padre e la madre sono tenuti a provvedere al mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Da ciò consegue che nessuno dei genitori può essere esonerato da tale obbligo neanche nel caso in cui venga dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale per violazione dei doveri verso la prole o di abuso dei poteri con grave pregiudizio ai figli. 

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  • XIV POST DELL’ AVV. ANNA ZERBI, OF COUNSEL DELLA SEDE DI MILANO, IN TEMA DIRITTO DI FAMIGLIA   Natale con i genitori separati   Si avvicinano le feste di Natale e Capodanno e se i genitori sono separati o divorziati bisogna stabilire come trascorreranno le feste i bambini, i giorni in cui saranno con la mamma e quelli in cui saranno con il papà. Si avvicinano le feste di Natale e Capodanno, e si pongono una serie di interrogativi sulla gestione delle dinamiche familiari, specie nei casi di separazione o divorzio. In questi casi, infatti, bisogna stabilire come trascorreranno le feste i bambini, se con la mamma o con il papà e sulla base di quale criterio. Il padre separato, in ogni caso, così come la madre, ha diritto di vedere il figlio senza limiti di tempo e senza giorni prefissati, calendario alla mano. Va precisato che ogni decisione dei genitori (ed eventualmente del giudice) deve avvenire nell’interesse esclusivo dei figli e meglio sarebbe se, in via del tutto informale, si riuscisse a stabilire in armonia il modo in cui i ragazzi passeranno le feste, magari il 24 dicembre con il papà e il 25 dicembre con la mamma o viceversa.

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  • XII POST DELL’ AVV. ANNA ZERBI IN MATERIA DIRITTO DI FAMIGLIA   Attribuzione della maternità e della paternità Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido agli effetti civili la denuncia di nascita può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà. Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati è necessario che venga riconosciuto da entrambi ai fini della attribuzione della maternità e paternità. In Italia, il figlio che nasce in costanza di matrimonio viene automaticamente riconosciuto da entrambi i genitori. Diverso è il “percorso” di riconoscimento per il figlio nato fuori dal matrimonio, da genitori non sposati. In questo caso è necessario che venga riconosciuto da entrambi ai fini della attribuzione della maternità e paternità. Ciò avviene tramite l'atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale da parte del Tribunale a seguito di procedimento attivato da parte interessata. Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell'altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all'ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. (Atto Pubblico o Testamento).

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  • XII post dell'avv. Anna Zerbi, of Counsel dello studio, in tema diritto di famiglia ********************************** Recupero delle spese straordinarie per i figli Cosa si intende per spese straordinarie? Si tratta delle spese per i figli che riguardano la salute, la scuola, le attività sportive, i corsi, le vacanze studio e tutto ciò che non rientra nel mantenimento ordinario dei figli. Nella maggior parte dei casi, la percentuale di concorso alle spese straordinarie è del 50%. Il che significa che ciascun genitore è tenuto a provvedere a metà della spesa. Con una recente sentenza, la n. 40992 del 21 dicembre 2021 , la Cassazione ha stabilito che per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell’interesse dei figli non è più necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l’atto di precetto, allegando la documentazione di spesa. Si tratta di una decisione importante che avalla un orientamento interpretativo già emerso in passato (v. Cassazione n. 4182/2016), anche se minoritario.

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  • XI post dell'avv. Anna Zerbi, Of Counsel dello studio, in tema di diritto di famiglia Separazione e divorzio. Quali sono le differenze?   Spesso si sente parlare alternativamente di separazione e divorzio, ma quali sono le differenze? Si tratta di due istituti differenti tra di loro, che subentrano nel momento in cui vi è una crisi coniugale. La separazione è quell’istituto nel quale vengono in qualche modo sospesi gli obblighi matrimoniali reciproci dei coniugi, salvo quelli di assistenza e reciproco rispetto. Consiste in un periodo di transizione che può permettere ai due coniugi di riconciliarsi, dando modo di cambiare idea entro un periodo di tempo prima di arrivare ad una decisione definitiva sancita dalla sentenza di divorzio. Il divorzio, invece le due parti perdono lo status di coniugi: vi è quindi una cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, l’estinzione di quei doveri reciproci ossia il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale e infine il dovere di collaborazione e coabitazione, ma rimangono comunque fermi gli obblighi nei confronti dei figli e la potestà genitoriale

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