>> Consiglio di Stato, sentenza n. 6092/2024 Le migliorie in sede di gara necessitano di autorizzazione della stazione appaltante? Leggi l'articolo completo 👇 Wolters Kluwer Italia Altalex #ilQG #QuotidianoGiuridico #Appalti #AppaltiPubblici #Garadiappalto #StazioneAppaltante
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𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟎, 𝐜𝐨. 𝟑, 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝐧. 𝟑𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 In particolare, il TAR #Liguria aveva accolto il ricorso presentato da un operatore economico per l’annullamento del provvedimento con il quale la Stazione Appaltante aveva aggiudicato una commessa avente ad oggetto un accordo quadro, a valle del quale si sarebbero dovuti stipulare i conseguenti contratti attuativi. Il Giudice di prime cure aveva accolto la tesi del ricorrente secondo cui l’aggiudicataria fosse priva del requisito di capacità tecnica prevista dal Disciplinare, ossia della “idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori per la categoria OG10 e rispettiva classifica”, perché tale qualificazione doveva essere valutata sull’importo complessivo dell’accordo-quadro e non sugli importi relativi ai singoli contratti esecutivi, da stipulare con i vari enti beneficiari. L’aggiudicatario della commessa proponeva ricorso in appello avverso tale pronuncia, evidenziando che il TAR Liguria avesse interpretato erroneamente il disciplinare di gara, poiché, sulla base del significato letterale della lex specialis, si sarebbe dovuto fare riferimento ai singoli interventi presso i singoli enti, stante l’assoluta autonomia dei singoli affidamenti, lamentando, allo stesso tempo, anche la lesione del principio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello proposto dall’aggiudicataria, confermando la sentenza di primo grado. 👉 Continua a leggere l'articolo: https://lnkd.in/dAW7UBHX #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
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Condivido il mio più recente contributo per la rivista giuridica italiAppalti: la guida alla lettura della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 11 novembre 2024, n. 19840. La pronuncia merita attenzione perché, oltre a soffermarsi sulla natura dell’affidamento diretto, consente di tratteggiare i confini della discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nella procedura di selezione dell’operatore economico.
Affidamento diretto: contorni applicativi e confini del potere discrezionale esercitato dalla Stazione Appaltante di Irene Lazzaro
italiappalti.it
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🧑⚖️ Proposte migliorative e varianti: il TAR sulle differenze ❓ In cosa si differenziano le proposte migliorative e le varianti e quali sono i margini d'azione degli operatori e delle stazioni appaltanti? https://lnkd.in/dznPdRdn
Proposte migliorative e varianti: il TAR sulle differenze
lavoripubblici.it
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Appalti: le proposte innovative e/o migliorative in sede di gara non necessitano di autorizzazione da parte della stazione appaltante. Con la sentenza n. 6092 del 9 luglio 2024 il Consiglio di Stato si è soffermato sulla differenza tra: “migliorie” e “varianti”. Per saperne di più, leggete il nostro ultimo articolo! #appalti #offerta #proposte_migliorative Mauro Mammana Flavio Corsinovi Virginia Aggravi Lara Fusi
Appalti: le proposte innovative e/o migliorative in sede di gara non necessitano di autorizzazione da parte della stazione appaltante
https://corsinovimammana.it
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Un mio commento per Appalti&Contratti di Maggioli Editore ad una recente sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sul principio di rotazione. Per il giudice amministrativo la deroga al principio di rotazione richiede la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 49 c. 4 del Codice, non potendosi quindi ricorrere all'affidamento diretto in favore del gestore uscente sulla base solo della corretta esecuzione del precedente contratto. Con riferimento agli appalti di servizi alla persona i giudici ritengono che, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 49, la Stazione Appaltante che intenda affidare il servizio in via diretta al gestore uscente sia tenuto a fornirne motivazione congrua, così da rispettare il principio di accesso al mercato, rispetto alla insussistenza di altri operatori in grado di offrire il servizio con i medesimi standard qualitativi. #appalti #appaltipubblici #codiceappalti #codicecontrattipubblici #contrattipubblici #diritto #dirittoamministrativo #dirittopubblico #giurisprudenza #giustiziaamministrativa #gare
La deroga al principio di rotazione negli appalti ordinari e nell’affidamento di servizi alla persona
https://www.appaltiecontratti.it
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Lo Studio Tonucci & Partners, con gli avvocati Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, ha ottenuto una vittoria al Consiglio di Stato in una causa riguardante l’esclusione automatica dalle gare d’appalto per mancata indicazione dei costi del personale e degli oneri di sicurezza. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4502 del 21 maggio 2024, ha annullato la precedente decisione del Tar Lazio, la quale escludeva l’operatore economico risultato primo in graduatoria perché non aveva specificato nell’offerta economica i costi del personale e gli oneri di sicurezza come richiesto dalla legge. Il Consiglio di Stato ha deciso che, in situazioni del genere, l’esclusione automatica non è giusta in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto aiutare l’operatore economico a correggere l’errore attraverso il soccorso istruttorio. I giudici hanno sottolineato che, in generale, la mancata indicazione dei costi obbligatori comporta l’esclusione automatica. Tuttavia, se questa mancanza è causata da modulistica fuorviante fornita dalla stazione appaltante, allora si deve dare la possibilità di correggere l’errore: nel caso specifico, il modulo utilizzato non prevedeva uno spazio per inserire i costi richiesti e la maggior parte dei partecipanti alla gara non aveva indicato questi dati (l’unico che lo aveva fatto aveva dovuto utilizzare un metodo non previsto). Dato che era impossibile inserire correttamente i dati richiesti, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Stazione appaltante doveva permettere la correzione tramite soccorso istruttorio. Scopri di più: https://lnkd.in/dS9d84bJ #Appalti #TonucciAndPartners #BecauseWeCare
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Soccorso istruttorio: necessario garantire il rispetto della parità di trattamento degli offerenti e del principio di trasparenza delle offerte. T.A.R. Roma Lazio sez. V, 7 maggio 2024, n. 9008 Il dovere di soccorso istruttorio trova un limite insuperabile nell'esigenza di garantire sia il rispetto del principio di parità di trattamento degli offerenti, sia del principio di trasparenza delle offerte; il quale ultimo ha essenzialmente il fine di garantire che non sussista un rischio di favoritismi e di arbitrarietà da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, costituendo un principio immanente nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica che deve ritenersi operante anche in caso di unico concorrente. Detto principio risulterebbe infatti violato se, in virtù dell'assenza di una pluralità di concorrenti, le opportunità di regolarizzazione offerte dalla stazione appaltante all'unico concorrente in gara si traducessero in un'occasione di sistemazione postuma di irregolarità gravi e non sanabili ovverosia in un'espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione.
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L'ANAC, con delibera 142 del 20 marzo 2024, ha preso posizione sulla questione della realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova. In 48 pagine si ripercorrono le varie tappe dell'iter amministrativo e si analizzano le criticità già rilevate in più sedi, ribattendo punto su punto alle controdeduzioni. La delibera si conclude, tra l'altro, con l'affermazione del potere di vigilanza di ANAC e la rilevazione delle criticità, dei vizi procedurali e della non assogettabilità a procedure semplificate. Il senso è quello di una sorta di esposto/denuncia in cui un Agenzia indipendente segnala comportamenti che si assumono illegittimi o irregolari o contra legem. Ma la comunicazione è inviata solo alla stazione appaltante e al soggetto verificatore. Nessuna comunicazione formale alla Magistratura ordinaria o a quella contabile. Ad oggi la stazione appaltante può solo scegliere se adeguarsi alle prescrizioni o procedere secondo il convincimento di essere nel giusto, correndo in questo caso i relativi rischi. A questo punto due strade o l'allineamento in autotutela alle prescrizioni ANAC o l'apertura di un fascicolo da parte della competente Procura della Repubblica, qualora si ravvisino ipotesi di reato, in ogni caso, su una segnalazione di tale autorevolezza e portata, dovrebbe intervenire la Procura presso la Corte dei Conti vista la gravità dei rilievi. Emergono quindi almeno due aspetti, il primo la spada di Damocle costituita da una serie di rilievi che rischiano di pendere sine die sulla stazione appaltante, il secondo l'estrema incertezza legislativa sulla questione del chi può fare cosa, quando e a quali condizioni per essere sicuro di portare a termine un'opera pubblica certamente importante.
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Interessante pronuncia del T.A.R. Lazio sull'applicabilità del divieto di cumulo alla rinfusa nelle ipotesi di requisito richiesto per ottenere un punteggio premiale, e non a fini partecipativi, con riferimento alla discrezionalità della Stazione appaltante nella predisposizione della lex specialis e ai limiti del sindacato giurisdizionale esercitabile dal G.A. in tali casi.
Criteri di premialità: inapplicabile il divieto di cumulo alla rinfusa quando il requisito sia richiesto per ottenere un punteggio premiale
ius.giuffrefl.it
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🧑⚖️ Principio di rotazione: il TAR sull'esclusione dell’operatore uscente 👉 Chiarimenti sull'espressione "due consecutivi affidamenti" con cui si intende quello da aggiudicare e quello immediatamente precedente
Principio di rotazione: il TAR sull'esclusione dell’operatore uscente
lavoripubblici.it
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