Soccorso istruttorio: necessario garantire il rispetto della parità di trattamento degli offerenti e del principio di trasparenza delle offerte. T.A.R. Roma Lazio sez. V, 7 maggio 2024, n. 9008 Il dovere di soccorso istruttorio trova un limite insuperabile nell'esigenza di garantire sia il rispetto del principio di parità di trattamento degli offerenti, sia del principio di trasparenza delle offerte; il quale ultimo ha essenzialmente il fine di garantire che non sussista un rischio di favoritismi e di arbitrarietà da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, costituendo un principio immanente nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica che deve ritenersi operante anche in caso di unico concorrente. Detto principio risulterebbe infatti violato se, in virtù dell'assenza di una pluralità di concorrenti, le opportunità di regolarizzazione offerte dalla stazione appaltante all'unico concorrente in gara si traducessero in un'occasione di sistemazione postuma di irregolarità gravi e non sanabili ovverosia in un'espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione.
Post di Pier Paolo Persichini
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INSUFFICIENZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: AMMESSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO TAR Emilia Romagna, sez. I, 7.10.2024 n. 644 Laddove la lex specialis richieda il possesso di un fatturato specifico, senza obbligo di indicare i contratti da cui sia derivato, è ammesso il soccorso istruttorio per consentire l'integrazione della dichiarazione non obbligatoria con cui il concorrente abbia indicato i servizi resi e il fatturato derivato. #appalti #appaltipubblici #codiceappalti #codicecontrattipubblici #contrattipubblici #diritto #dirittoamministrativo #dirittopubblico #giurisprudenza #giustiziaamministrativa #gare
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Un mio commento per Appalti&Contratti, professionisti e imprese, di Maggioli Editore alla sentenza TAR Lazio, sez. III-quater, 3.5.2024 n. 8791 sui termini di soccorso istruttorio e sulle corrette modalità di calcolo. I termini per ottemperare alla richiesta di soccorso istruttorio sono perentori e la loro violazione comporta l’esclusione del concorrente. Purtuttavia, questo principio va contemperato in una prospettiva sostanzialistica, non potendosi ritenere che il provvedimento espulsivo possa essere adottato laddove i documenti trasmessi in ritardo vengano comunque esaminati dalla Stazione Appaltante oltre il momento del loro tardivo invio. Inoltre, i termini indicati nelle comunicazioni della Stazione Appaltante vanno calcolati sulla base delle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile, con la conseguenza, in particolare, che la scadenza che cade di Sabato si intende prorogata ex lege al Lunedì. #appalti #appaltipubblici #codiceappalti #codicecontrattipubblici #contrattipubblici #diritto #dirittoamministrativo #dirittopubblico #giurisprudenza #giustiziaamministrativa #gare
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SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INTEGRARE LA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI: ILLEGITTIMITA' TAR Toscana, sez. I, 25.10.2024 n. 1204 In una gara una società aveva inizialmente dichiarato un servizio analogo per un importo inferiore alla soglia richiesta. La stazione appaltante, anziché escludere la concorrente, aveva attivato il soccorso istruttorio, consentendo di aggiungere un ulteriore servizio prestato per il Comune di Prato, in modo da superare la soglia di valore minima richiesta. Per il TAR Toscana il soccorso istruttorio, nel caso di specie, non poteva essere ammesso. Ciò in quanto l’integrazione della documentazione con un nuovo contratto di servizio travalica il limite della mera correzione di errori formali, trasformandosi in una vera e propria integrazione postuma di un requisito sostanziale. Il principio di immodificabilità dell’offerta e il principio di autoresponsabilità dei concorrenti impongono che i requisiti di partecipazione siano dichiarati in modo completo e corretto sin dall’inizio della procedura, non consentendo quindi, nel caso di specie, di aggiungere nuovi contratti in sede di soccorso istruttorio. A mio avviso si tratta di un indirizzo eccessivamente rigido, dovendosi dare rilievo al dato sostanziale di possesso del requisito più che al dato formale di identificazione di quelli dichiarati (nei limiti in cui non vi siano elementi che depongano per alterazioni o modifiche dei documenti), ma la sentenza lancia un avvertimento: dichiarare bene, e magari meglio dichiarare un servizio analogo in più che uno in meno. P.S: Il correttivo appalti dovrebbe intervenire anche sul tema dei servizi analoghi, con riferimento alle annualità precedenti. #appalti #appaltipubblici #codiceappalti #codicecontrattipubblici #contrattipubblici #diritto #dirittoamministrativo #dirittopubblico #giurisprudenza #giustiziaamministrativa #gare
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>> Consiglio di Stato, sentenza n. 6092/2024 Le migliorie in sede di gara necessitano di autorizzazione della stazione appaltante? Leggi l'articolo completo 👇 Wolters Kluwer Italia Altalex #ilQG #QuotidianoGiuridico #Appalti #AppaltiPubblici #Garadiappalto #StazioneAppaltante
Le migliorie in sede di gara non necessitano di autorizzazione della stazione appaltante
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Lo Studio Tonucci & Partners, con gli avvocati Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, ha ottenuto una vittoria al Consiglio di Stato in una causa riguardante l’esclusione automatica dalle gare d’appalto per mancata indicazione dei costi del personale e degli oneri di sicurezza. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4502 del 21 maggio 2024, ha annullato la precedente decisione del Tar Lazio, la quale escludeva l’operatore economico risultato primo in graduatoria perché non aveva specificato nell’offerta economica i costi del personale e gli oneri di sicurezza come richiesto dalla legge. Il Consiglio di Stato ha deciso che, in situazioni del genere, l’esclusione automatica non è giusta in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto aiutare l’operatore economico a correggere l’errore attraverso il soccorso istruttorio. I giudici hanno sottolineato che, in generale, la mancata indicazione dei costi obbligatori comporta l’esclusione automatica. Tuttavia, se questa mancanza è causata da modulistica fuorviante fornita dalla stazione appaltante, allora si deve dare la possibilità di correggere l’errore: nel caso specifico, il modulo utilizzato non prevedeva uno spazio per inserire i costi richiesti e la maggior parte dei partecipanti alla gara non aveva indicato questi dati (l’unico che lo aveva fatto aveva dovuto utilizzare un metodo non previsto). Dato che era impossibile inserire correttamente i dati richiesti, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Stazione appaltante doveva permettere la correzione tramite soccorso istruttorio. Scopri di più: https://lnkd.in/dS9d84bJ #Appalti #TonucciAndPartners #BecauseWeCare
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I LIMITI ALL'AVVALIMENTO INFRAGRUPPO E IL DIVIETO DI DUPLICAZIONE DEI REQUISITI Un mio contributo per Appalti&Contratti di Maggioli Editore a commento di una sentenza del TAR Lazio per la quale, nel caso di avvalimento interno al raggruppamento e laddove il disciplinare di gara imponga il possesso dei requisiti a tutti i componenti il raggruppamento occorre verificare che, al netto dei requisiti prestati, l’impresa ausiliaria mantenga comunque il possesso delle quote minime prescritte dal disciplinare. In mancanza si rende necessario disporre l’esclusione del raggruppamento. #appalti #appaltipubblici #codiceappalti #codicecontrattipubblici #contrattipubblici #diritto #dirittoamministrativo #dirittopubblico #giurisprudenza #giustiziaamministrativa #gare
I limiti all’avvalimento infragruppo e il divieto di duplicazione dei requisiti
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𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟎, 𝐜𝐨. 𝟑, 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝐧. 𝟑𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 In particolare, il TAR #Liguria aveva accolto il ricorso presentato da un operatore economico per l’annullamento del provvedimento con il quale la Stazione Appaltante aveva aggiudicato una commessa avente ad oggetto un accordo quadro, a valle del quale si sarebbero dovuti stipulare i conseguenti contratti attuativi. Il Giudice di prime cure aveva accolto la tesi del ricorrente secondo cui l’aggiudicataria fosse priva del requisito di capacità tecnica prevista dal Disciplinare, ossia della “idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori per la categoria OG10 e rispettiva classifica”, perché tale qualificazione doveva essere valutata sull’importo complessivo dell’accordo-quadro e non sugli importi relativi ai singoli contratti esecutivi, da stipulare con i vari enti beneficiari. L’aggiudicatario della commessa proponeva ricorso in appello avverso tale pronuncia, evidenziando che il TAR Liguria avesse interpretato erroneamente il disciplinare di gara, poiché, sulla base del significato letterale della lex specialis, si sarebbe dovuto fare riferimento ai singoli interventi presso i singoli enti, stante l’assoluta autonomia dei singoli affidamenti, lamentando, allo stesso tempo, anche la lesione del principio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello proposto dall’aggiudicataria, confermando la sentenza di primo grado. 👉 Continua a leggere l'articolo: https://lnkd.in/dAW7UBHX #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
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I termini per ottemperare alla richiesta di #soccorsoistruttorio sono perentori e la loro violazione comporta l’esclusione del concorrente. Purtuttavia, questo principio va contemperato in una prospettiva sostanzialistica, non potendosi ritenere che il provvedimento espulsivo possa essere adottato laddove i documenti trasmessi in ritardo vengano comunque esaminati dalla #stazioneappaltante oltre il momento del loro tardivo invio. Inoltre, i termini indicati nelle comunicazioni della Stazione Appaltante vanno calcolati sulla base delle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile, con la conseguenza, in particolare, che la scadenza che cade di Sabato si intende prorogata ex lege al Lunedì. Lo ha affermato di recente il TAR Lazio (TAR Lazio, sez. III-quater, 3.5.2024 n. 8791). Approfondimento a cura di Vincenzo Laudani per Appalti&Contratti #professionistieimprese
Soccorso istruttorio e scadenza di sabato: termine prorogato al lunedì
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Consiglio di Stato, sez. V, 05.06.2024 n. 5045 SOCCORSO ISTRUTTORIO PER UN ERRORE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE. "Nello specifico, giova ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per integrare il DGUE risultato incompleto in alcune sue parti o inesattamente compilato (Cons. Stato, V, 14 luglio 2022, n. 5992; V, 14 febbraio 2022, n. 1039), come pure per integrare l’istanza di partecipazione alla gara (Cons. Stato, VI, 6 settembre 2010, n. 6463). Né può opporsi che in tale modo risulti violata la par condicio dei concorrenti in quanto nel caso di specie l’integrazione documentale serve a correggere errori formali (melius, di compilazione) palesemente riconoscibili e non richiedenti alcun intervento surrogatorio da parte della stazione appaltante. Ed infatti, trattandosi di gara telematica sulla piattaforma EmPulia, la documentazione amministrativa, compresa la domanda di partecipazione, risulta contenuta nella busta telematica, specificamente riferita al lotto 4. Lo stesso ordine di ragioni tecniche, volto a confermare l’inequivoca volontà negoziale dell’appellante, si estende all’intestazione dell’allegato “F” concernente il ribasso dell’importo posto a base di gara relativo al lotto 4, contraddistinto dal CIG specifico." #sentenzaappalti #appalti #soccorsoistruttorio #consigliodistato #lavoripubblici #gare #legal #procurement #legaldirector #procurementmanager
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