Disconoscimento della scrittura privata Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 19850 pubblicata il 18.07.2024 La Sezione II della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19850 pubblicata il 18.07.2024 afferma il seguente principio di diritto secondo cui l'art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini – in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle (come è venuto a verificarsi nel caso di specie, in cui un erede si è limitato a dichiarare di “nutrire forti dubbi” sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).
Post di ANF Forlì-Cesena
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Disconoscimento di conformità di scritture e poteri/doveri del giudice-Cass. Civ., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n. "Questa Corte ha affermato che in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod.civ. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte. In secondo luogo, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Infine, questa Corte ha anche affermato che in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La contestazione di conformità innesca, pertanto, il potere-dovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa dei fatti indicati. A tali principi non si è attenuta la CTR nel ritenere, senza indagare se vi fosse espresso e specifico disconoscimento, genericamente informali i documenti prodotti e irrituale la riserva di depositare gli originali".
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⚖️ | La Corte Suprema conferma la validità probatoria delle fotocopie non disconosciute 🖊 Roma, 3 settembre 2024 - La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 23474 del 2 settembre 2024, ha ribadito che le copie fotostatiche o fotografiche di un documento possiedono la stessa efficacia probatoria dell'originale, a meno che non vengano formalmente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte. La decisione sottolinea che, pur non essendo necessario l'uso di formule specifiche per il disconoscimento, esso deve emergere chiaramente da un'impugnazione che neghi esplicitamente l'autenticità del documento. La Corte ha richiamato l'art. 2719 del Codice Civile, affermando che la validità delle copie fotografiche si estende a tutti i documenti, indipendentemente da chi le abbia prodotte. Tuttavia, se la parte contro cui il documento è prodotto non è coinvolta nella formazione dello stesso, il disconoscimento deve essere particolarmente specifico per privare la copia della sua efficacia probatoria. La sentenza conferma così l'orientamento giurisprudenziale, rafforzando il principio che le fotocopie non contestate mantengono lo stesso valore probatorio degli originali. 💡Testo integrale della sentenza a cura di JuraNews
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Da leggere con attenzione!
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lanuovaproceduracivile.com
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Il Periscopio del Diritto è un blog giuridico creato dall'avvocato MicheleAlfredo Chiariello. Il sito offre una visione ampia e accessibile del diritto attraverso articoli e analisi su temi legali, trattando varie aree come diritto civile, penale, amministrativo e del lavoro. I destinatari sono sia professionisti del settore che appassionati o curiosi. Il linguaggio è tecnico, ma facilmente comprensibile. Sono disponibili le più recenti sentenze e approfondimenti giuridici, liberamente consultabili e scaricabili Puoi visitarlo qui: https://lnkd.in/diPYSsfw
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L'avvocato è chiamato a modificare gli schemi concettuali del passato per la redazione dell'atto processuale, tra rispetto di limiti dimensionali, requisiti di forma e, soprattutto, chiarezza e #sinteticità espositiva. Segnalo un vademecum per la redazione dell'atto di citazione proposta da GiuristaEfficace. #AvvLuigiDiPrisco #AttiChairezzaSinteticità
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L’espressione: “nutrire forti dubbi circa l’autenticità sulle scritture private di cui sopra” non costituisce idoneo disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. da parte dell’erede, anche in caso di disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche o fotografiche esibite – Conseguenze processuali – nota a Cass. Civ. sez. II, n. 19.850 del 18.07.2024. La sentenza non merita rilievo nella parte in cui conferma un principio ormai consolidato in giurisprudenza e dottrina per il quale, al fine di effettuare il disconoscimento di cui all’art. 214 c.p.c. , non sono richieste formule sacramentali o speciali, ma per l’applicazione al caso di specie della regola. Nella fattispecie, in un giudizio ereditario, la convenuta aveva effettuato la suddetta dichiarazione che, poi, interpretata con le successive esplicazioni difensive, si sostanziava non nel manifestare la volontà di un disconoscimento in senso tecnico, ma piuttosto nella deduzione che la de cuius (madre) avesse sottoscritto gli atti al fine di “pacificare” la litigiosità tra i figli in relazione alla futura successione. In tale contesto la dichiarazione manifestava solo dei dubbi, e degradava a mera argomentazione difensiva, ma implicitamente non ne contestava la sottoscrizione, ovvero non ne deduceva la non conoscenza, come richiesto dall’art. 214 c.p.c., anzi la presupponeva. Stante il contesto di ambiguità, la Corte non ha potuto ricollegare a tale dichiarazione gli effetti tipici dell’art. 214 c.p.c. La regola trova applicazione anche quando si intenda contestare la conformità della copia esibita rispetto all’originale. In effetti, da quando è possibile ricavare dalla ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, l’erede di cui sopra ha manifestato dubbi sul contenuto delle scritture, che implicitamente riteneva non veritiere. In un tale contesto, quindi, la possibilità di “inficiare “gli effetti delle scritture prodotte, poteva conseguire solo da un preventivo valido disconoscimento ex art. 214 c.p.c., e se neutralizzato da un eventuale accertamento di verificazione positivo, con la successiva proposizione della querela di falso. E, pertanto, va riflettuto che sarebbe stato più opportuno, da un punto di vista difensivo, proporre direttamente querela di falso. A meno che si ipotizzi che la condotta tenuta era finalizza “astutamente” in primis a non accollarsi gli oneri economici della querela di falso, costringendo controparte ad intraprendere il giudizio di verificazione, e poi, comportarsi di conseguenza in base agli sviluppi. #AvvLuigiDiPrisco
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Condivido il mio ultimo contributo per IusLetter, la rivista editoriale di La Scala Società tra Avvocati in ordine alla sopravvenuta caducazione del titolo. 💡 La recente ordinanza della Suprema Corte fornisce un chiarimento in ordine ai poteri d'ufficio riservati al Giudice di merito nell'ipotesi in cui il titolo giudiziale azionato sia caducato. 🔎 La Corte ha, infatti, stabilito che la caducazione del titolo costituisce un evento rilevabile d’ufficio tanto dal Giudice dell’Esecuzione quanto dal Giudice dell’opposizione, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedura esecutiva e giudizio di opposizione. Nel caso in esame, la sopravvenuta caducazione del titolo ha consentito al Giudice d’Appello di rilevare d’ufficio una violazione del principio di immanenza del titolo esecutivo che, come noto, costituisce la necessaria ed imprescindibile condizione dell’azione esecutiva. Buona lettura! 📚 ⚖ #caducazionedeltitolo #proceduracivile #rilevabilitadufficio #giudicedimerito
La caducazione del titolo è rilevabile d’ufficio? - Iusletter
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La Corte di Cassazione è stata impegnata sul punto delle funzioni del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, emessa dalle Sezioni Unite Civili. La sentenza affronta vari aspetti cruciali del ruolo del CTU, con un focus particolare sui poteri del consulente e sulla validità delle sue consulenze. La causa trae origine da un'opposizione al precetto proposta da una Società contro una sentenza del Tribunale di Milano. La società contestava il calcolo degli interessi di mora applicati, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva integrare il titolo esecutivo giudiziale con previsioni non esplicitamente contenute in esso Sintetizzando i punti Chiave della Sentenza * Ruolo e Poteri del CTU: la sentenza ha ribadito l'importanza del ruolo del CTU nel fornire al giudice un supporto tecnico necessario per la decisione della causa. Tuttavia, è stato sottolineato che il CTU deve attenersi strettamente ai quesiti posti dal giudice e non può estendere il proprio mandato oltre quanto richiesto * Nullità della consulenza: la Corte ha chiarito che la consulenza del CTU può essere dichiarata nulla solo in presenza di vizi gravi che ne compromettono la validità e l'affidabilità. Tra questi, rientrano errori metodologici evidenti, mancanza di imparzialità o violazioni procedurali. * Calcolo degli Interessi di Mora: la questione specifica trattata riguarda il calcolo degli interessi di mora. La Corte ha stabilito che, in assenza di specifiche indicazioni nel titolo esecutivo, devono essere applicati gli interessi legali previsti dall'art. 1284 del codice civile, calcolati dalla data di proposizione della domanda giudiziale. Questa sentenza evidenzia l'importanza di una chiara delimitazione delle competenze del CTU, per evitare che il consulente tecnico possa influenzare indebitamente il giudizio. La Corte ha sottolineato che il CTU deve agire con rigore scientifico e imparzialità, attenendosi strettamente ai quesiti posti dal giudice. Questo principio è cruciale per mantenere l'integrità del processo e garantire che le decisioni si basino su valutazioni tecniche accurate e imparziali.
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Suggerisco di esaminare gli utilissimi consigli di redazione della comparsa di costituzione e risposta di Giurista Efficace. Buona lettura. #AvvLuigiDiPrisco
Comparsa di costituzione e risposta: schema normativa e giurisprudenza (Riforma Cartabia) | Giurista Efficace
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