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Disconoscimento della scrittura privata Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 19850 pubblicata il 18.07.2024 La Sezione II della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19850 pubblicata il 18.07.2024 afferma il seguente principio di diritto secondo cui l'art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini – in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle (come è venuto a verificarsi nel caso di specie, in cui un erede si è limitato a dichiarare di “nutrire forti dubbi” sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).

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