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Disconoscimento di conformità di scritture e poteri/doveri del giudice-Cass. Civ., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n. "Questa Corte ha affermato che in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod.civ. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte. In secondo luogo, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Infine, questa Corte ha anche affermato che in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La contestazione di conformità innesca, pertanto, il potere-dovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa dei fatti indicati. A tali principi non si è attenuta la CTR nel ritenere, senza indagare se vi fosse espresso e specifico disconoscimento, genericamente informali i documenti prodotti e irrituale la riserva di depositare gli originali".

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