Disconoscimento di conformità di scritture e poteri/doveri del giudice-Cass. Civ., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n. "Questa Corte ha affermato che in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod.civ. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte. In secondo luogo, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Infine, questa Corte ha anche affermato che in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La contestazione di conformità innesca, pertanto, il potere-dovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa dei fatti indicati. A tali principi non si è attenuta la CTR nel ritenere, senza indagare se vi fosse espresso e specifico disconoscimento, genericamente informali i documenti prodotti e irrituale la riserva di depositare gli originali".
Post di Luigi D'Angelo
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Disconoscimento della scrittura privata Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 19850 pubblicata il 18.07.2024 La Sezione II della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19850 pubblicata il 18.07.2024 afferma il seguente principio di diritto secondo cui l'art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini – in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle (come è venuto a verificarsi nel caso di specie, in cui un erede si è limitato a dichiarare di “nutrire forti dubbi” sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).
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>> Cassazione civile, ordinanza n. 26200/2024 Si applica l’art. 2719 cod. civ., non la normativa in tema di processo civile telematico Leggi l'articolo di Marcella Ferrari 👇 Altalex Wolters Kluwer Italia #ProcessoCivile #DepositoTelematico
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L'avvocato è chiamato a modificare gli schemi concettuali del passato per la redazione dell'atto processuale, tra rispetto di limiti dimensionali, requisiti di forma e, soprattutto, chiarezza e #sinteticità espositiva. Segnalo un vademecum per la redazione dell'atto di citazione proposta da GiuristaEfficace. #AvvLuigiDiPrisco #AttiChairezzaSinteticità
Come scrivere un atto di citazione partendo da un foglio bianco.
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DECORRENZA DEI TERMINI PER LE UDIENZE CELEBRATE CON TRATTAZIONE SCRITTA. Corte di Cassazione Civ. Sez I Ordinanza n. 13735 del 18 maggio 2023 Presidente Acierno, Relatore Amatore. La questione e l'interrogativo possono sembrare facilmente risolvibili se si considera la previsione dell'art 176 c.p.c.. Nella fattispecie con riguardo alla c.d. udienza cartolare (trattazione scritta), ci si interroga da quando incomincino a decorrere i termini per l'impugnazione o per il deposito di memorie, atti etc. Per l'udienza cartolare iniziano a decorrere dalla data della stessa udienza, oppure dalla data della comunicazione della Cancelleria alle parti? Le ordinanze i provvedimenti adottati a seguito di udienza a trattazione scritta sono da considerarsi come interni o esterni all’udienza? La problematica è stata affrontata a seguito del gravame proposto avverso un sentenza del 2022 resa dal Tribunale dell'Aquila sezione Imprese su un'eccezione di incompetenza impugnata con Regolamento. La Corte si è "interrogata " se operi la presunzione di conoscenza di cui al comma 2 dell’art. 176 cod. proc. civ. per i provvedimenti emessi all’esito dell’udienza tenutasi in forma di trattazione scritta. Or bene ai sensi del dell’art. 176 cod. proc. civ. comma 2, le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell’art. 134 c.p.c., si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire e, pertanto, non devono essere comunicate. La Cassazione ritiene non sia così. Difatti gli Ermellini, con una puntuale ricostruzione logico sistematica della disciplina del codice e delle norme che regolano l' udienza cartolare, oggi considerata come mezzo di trattazione ordinario dopo l’introduzione dell’art. 127 ter cod. proc. civ., evidenziano che " un provvedimento assunto in un’udienza celebrata con le forme della trattazione scritta deve intendersi come provvedimento adottato fuori udienza e viene "conosciuto" solo con la comunicazione di cancelleria". Dunque è da considerarsi come esterno, al di fuori dell'udienza quindi fuori dal campo di applicazione dell’art. 176 cod. proc. civ. e della “presunzione” di conoscenza che contiene. Pertanto i termini, come ad esempio quelli per l'impugnazione ovvero del "dies a quo" per il calcolo del termine, nella fattispecie l' impugnazione conseguente ad un' eccezione di incompetenza impugnata con regolamento di competenza, decorrono dalla comunicazione con cui la cancelleria porta il provvedimento a conoscenza delle parti processuali. Nelle motivazioni la Corte rileva inoltre come il ricorrente, abbia fatto giustamente rilevare che la giurisprudenza, che è stata richiamata dai controricorrenti a suffragio della eccepita tardività e conseguente inammissibilità del ricorso per tardività", è maturata prima dell'entrata in vigore delle "misure emergenziali pandemiche" assunte dal Governo nel marzo 2020" quindi non applicabili nel caso di specie. UFF.MASS.CASS.
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La Corte di Cassazione ha recentemente affermato il seguente principio “Nell’ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.” Ecco l'approfondimento di LEGAL ABC!
Assenza della relata di notifica della sentenza impugnata: improcedibilità del ricorso per Cassazione
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La Corte di Cassazione è stata impegnata sul punto delle funzioni del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, emessa dalle Sezioni Unite Civili. La sentenza affronta vari aspetti cruciali del ruolo del CTU, con un focus particolare sui poteri del consulente e sulla validità delle sue consulenze. La causa trae origine da un'opposizione al precetto proposta da una Società contro una sentenza del Tribunale di Milano. La società contestava il calcolo degli interessi di mora applicati, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva integrare il titolo esecutivo giudiziale con previsioni non esplicitamente contenute in esso Sintetizzando i punti Chiave della Sentenza * Ruolo e Poteri del CTU: la sentenza ha ribadito l'importanza del ruolo del CTU nel fornire al giudice un supporto tecnico necessario per la decisione della causa. Tuttavia, è stato sottolineato che il CTU deve attenersi strettamente ai quesiti posti dal giudice e non può estendere il proprio mandato oltre quanto richiesto * Nullità della consulenza: la Corte ha chiarito che la consulenza del CTU può essere dichiarata nulla solo in presenza di vizi gravi che ne compromettono la validità e l'affidabilità. Tra questi, rientrano errori metodologici evidenti, mancanza di imparzialità o violazioni procedurali. * Calcolo degli Interessi di Mora: la questione specifica trattata riguarda il calcolo degli interessi di mora. La Corte ha stabilito che, in assenza di specifiche indicazioni nel titolo esecutivo, devono essere applicati gli interessi legali previsti dall'art. 1284 del codice civile, calcolati dalla data di proposizione della domanda giudiziale. Questa sentenza evidenzia l'importanza di una chiara delimitazione delle competenze del CTU, per evitare che il consulente tecnico possa influenzare indebitamente il giudizio. La Corte ha sottolineato che il CTU deve agire con rigore scientifico e imparzialità, attenendosi strettamente ai quesiti posti dal giudice. Questo principio è cruciale per mantenere l'integrità del processo e garantire che le decisioni si basino su valutazioni tecniche accurate e imparziali.
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>> Cassazione civile, ordinanza n. 19226/2024 È ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. Leggi l'articolo di Marcella Ferrari 👇 Wolters Kluwer Italia Altalex #Avvocati #Avvocato #RitoSommario
Compenso avvocato e rito sommario: nessuna preclusione per il documento prodotto dopo il deposito del ricorso
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Cass. Civ. sez. III, ord. n. 21346 del 30.07.2024 - Chiarezza, sinteticità e autosufficienza sono gli "ingredienti" non inconciliabili da saper dosare nel corretto " assemblaggio" del ricorso per cassazione, al fine di superare il vaglio di ammissibilità e individuare preliminarmente il thema decidendum. Il ricorso per cassazione costituisce sicuramente l'atto processuale più complesso e tecnico, che richiede da parte del difensore profonde conoscenze giuridiche e capacità argomentative considerevoli. All'indomani dell'approvazione della riforma Cartabia, taluni hanno evidenziato che fosse ora di " rivedere" il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale sarebbe manifestazione di un inutile formalismo e addirittura la causa dell'aumento della " prolissità", poiché le difese dei ricorrenti, al fine di evitare la mannaia dell'inammissibilità, erano costrette a confezionare ricorsi farciti in maniera eterogenea con lunghe e tediose trascrizioni di memorie, sentenze, verbali di causa, e quanto altro. Tuttavia, bisogna cogliere l'essenzialità di tale principio, che già prima della novella, era stato inteso dalla S.C., non come assemblaggio - pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali - (Cass. sentenza n. 3385/2016). Infatti, la trascrizione integrale si traduce in un'esposizione dei fatti non sommaria (a-sintetica), in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Cass. sentenza n. 18363/2015). Inoltre, "è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso" (Cass. SS.UU., sentenza n. 5698/2012). La decisione in commento è un'ottima analisi dell'istituto e del suo funzionamento, e merita un’attenta lettura e studio. In sintesi, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che si ricava dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - "va inteso secondo criteri di sinteticità e chiarezza", e attuato attraverso la trascrizione (non integrale) ma solo essenziale del contenuto degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, con l'ulteriore cosiddetta indicazione topografica e produzione (secondo il canone: come, quando, dove). La S.C. deve essere posta in grado di " capire" dalla sola lettura della sentenza, del ricorso e del controricorso il thema decidendum. E, allora, sinteticità e chiarezza espositiva, diventano essenziali per il difensore per superare il primo scoglio dell'ammissibilità, ed arrivare anche alla fondatezza. #AvvLuigiDiPrisco
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Condivido il mio ultimo contributo per IusLetter, la rivista editoriale di La Scala Società tra Avvocati in ordine alla sopravvenuta caducazione del titolo. 💡 La recente ordinanza della Suprema Corte fornisce un chiarimento in ordine ai poteri d'ufficio riservati al Giudice di merito nell'ipotesi in cui il titolo giudiziale azionato sia caducato. 🔎 La Corte ha, infatti, stabilito che la caducazione del titolo costituisce un evento rilevabile d’ufficio tanto dal Giudice dell’Esecuzione quanto dal Giudice dell’opposizione, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedura esecutiva e giudizio di opposizione. Nel caso in esame, la sopravvenuta caducazione del titolo ha consentito al Giudice d’Appello di rilevare d’ufficio una violazione del principio di immanenza del titolo esecutivo che, come noto, costituisce la necessaria ed imprescindibile condizione dell’azione esecutiva. Buona lettura! 📚 ⚖ #caducazionedeltitolo #proceduracivile #rilevabilitadufficio #giudicedimerito
La caducazione del titolo è rilevabile d’ufficio? - Iusletter
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Ricorso per cassazione: improcedibilità ex art. 369, comma 3 c.p.c. ratione temporis. Seppure abrogato dalla riforma Cartabia l'inutile orpello formalistico della richiesta di acquisizione del fascicolo del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o si è pronunziato sulla giurisdizione, permarrebbe per i giudizi già instaurati in precedenza all'entrata in vigore della novella, seppure attenuato, con esenzione di deposito della istanza contestale al ricorso, alla luce di Cass. Civ., sez. III, ord. n. 23285 del 28.08.2024. È quanto si deduce dalla decisione in commento, con la quale, richiamando consolidati principi, si è precisato che la tempestività ai fini dell'improcedibilità o meno, va riferita alla presentazione dell'istanza presso il giudice a quo, e non al deposito contestuale della stessa con il ricorso nel rispetto del termine. Inoltre, è stata pure ribadita la sua " non essenzialità, allorquando, in base agli atti di parte esibiti, sussista la possibilità di poter decidere senza il fascicolo. La S.C. non si pone espressamente la questione temporale, ma implicitamente ha confermato l'applicazione della nuova disposizione solo ai ricorsi instaurati a partire dall'entrata in vigore della riforma (28.02.2023), per i quali sarà la cancelleria della Cassazione ad acquisire il fascicolo dal giudice a quo; per i ricorsi pendenti a tale data necessita l'impulso di parte. Indubbiamente, questo requisito già in passato veniva giudicato eccessivamente " formalistico", tale da violare l'art. 6 della Cedu, quale impedimento all'esercizio effettivo della tutela giurisdizionale - (diritto di accesso ad un tribunale), come da interpretazione della Corte EDU (Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021 - ricorso n. 55064/11 e altri 2). Stante l'avvenuta abrogazione del comma 3 dell'art. 369 c.p.c. si potrebbe effettuare un'interpretazione della norma in maniera estensiva per il pregresso. Infatti, l'art. 369, comma 2, prevede tra i requisiti di improcedibilità quattro ipotesi tassative, tra cui non rientra la richiesta di acquisizione del fascicolo processuale ad istanza di parte. Tale interpretazione contrasterebbe solo apparentemente con il comma 3 dell'art. 369 c.p.c. (vecchia formulazione), che implicitamente ne prevede la necessita, ma non sanziona espressamente con l'improcedibilità l'omissione. Se questa via è da escludersi per ragioni sistematiche, allora si potrebbe sostenere il contrasto con l'art. 6 CEDU, mediante prospettazione di incostituzionalità della norma, e sollevare la questione. #AvvLuigiDiPrisco
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