Atto del Presidente dell'Anac, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 20 novembre 2024.
In una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di lavori, l’invito degli operatori economici generalmente non può avvenire basandosi sull’ordine cronologico di arrivo delle relative manifestazioni di interesse. Inoltre, salvo eccezionali situazioni motivabili, si deve evitare di porre limiti su base geografica e va rispettato con attenzione il principio di rotazione.
Il caso in esame, oggett dell'atto del Presidente dell'Anac, ha permesso all’Autorità di ricordare come la scelta di selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste, imponga un limite di accesso alla procedura che è in contrasto con la normativa vigente. Nello stesso Codice degli appalti, infatti, è specificato espressamente che per l’invito degli operatori non può essere utilizzato il sorteggio o un altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, a meno che non si sia in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.
L'Autorità ribadisce, ancora uan volta, che la diversa dislocazione geografica delle imprese invitate rappresenta un criterio derogatorio alle norme del Codice degli appalti, in quanto, con l’introduzione di limitazioni di tipo territoriale, potrebbero prodursi effetti lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza. La scelta di circoscrivere la quasi totalità degli inviti nell’ambito di una sola regione non può prescindere – spiega Anac – da valutazioni di opportunità e pubblica convenienza che devono essere chiaramente espresse nella determina a contrarre: da questo punto di vista, è “essenziale” la motivazione della scelta discrezionale operata, “al fine di rendere ripercorribili le ragioni” che hanno portato “a scegliere un ambito territoriale piuttosto che un altro, giustificando tali scelte sulla base di criteri predeterminati quali il valore dell’appalto, il luogo di esecuzione del contratto, le caratteristiche del lavoro da affidare, l’incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione”.
Con riferimento al principio di rotazione, il nuovo Codice degli appalti, non vieta più il reinvito dell’operatore economico già invitato e risultato non affidatario nella precedente procedura: a essere vietato è il reinvito del “contraente uscente”, cioè del soggetto che ha ottenuto la precedente aggiudicazione (quando due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto la stessa categoria di opere, se si parla di lavori come nel caso affrontato). Il contrante uscente deve di fatto “saltare un turno” prima di poter conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante, a meno che non ci si trovi in casi specifici motivati dalla struttura del mercato e dalla effettiva assenza di alternative.
Dirigente Tecnico Area Vasta, Ambiente e TE Comune di Cremona | Environmental Engineer | RUP Qualified Project Manager | Master Integrated Design Energy Efficiency | Master Project Manager della Pubblica Amministrazione
4 mesiDavvero interessante. Grazie della condivisione!