Sulla pronuncia della Cass. pen. che attribuisce rilevanza all’overruling sfavorevole, fa riflettere che di fatto (pur riparandosi dietro il tranquillizzante ombrello dell’art. 5 c.p.) la Cassazione attribuisca alle proprie pronunce (specie se a Sezioni Unite) il valore di una legge sopravvenuta: si parla candidamente di fatti che al tempo in cui furono commessi “non erano vietati espressamente dalla norma incriminatrice” e che lo sono diventati successivamente per effetto di un arresto giurisprudenziale.
Più che esultare per l’apertura garantista, rifletterei sul fatto che la pronuncia riconosce che un fatto costituisca o meno reato a seguito di una sentenza: si parla a proposito di mutamenti innovativi, che rendono “penalmente rilevante ciò che prima era lecito”.
E ciò si giustifica, afferma la Corte, per due ragioni:
- sopperire ad una situazione di inerzia legislativa (!);
- prendere le distanze da una precedente opzione interpretativa, ritenuta non più condivisibile (il caso in esame, secondo la S.C.).
A mio avviso, delle due l’una: la Cassazione riscrive la legge, ed allora le implicazioni garantistiche in punto di diritto intertemporale sono inevitabili; la Cassazione (come dovrebbe) opera una interpretazione della legge, dunque entro i confini del testo, e nessuno può dolersene, dovendosi considerare ogni possibile opzione interpretativa, anche la più estensiva e sfavorevole all’agente (del resto, la stessa celebre sentenza n. 364/1988 citata prescrive in caso di dubbio l’astensione dall’azione).
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3 mesiSalvo le limitate ipotesi in cui la norma costituzionale sia di immediata applicazione ( es. art. 36 Cost., in tema di retribuzione). In prosieguo dell'orientamento inaugurato con Cass. SS.UU. sentenza n. 11167 del 06.04.22 con estensione anche alla violazione delle norme comunitarie. Analogamente, con le dovute differenziazioni, in ambito penale, come da ultimo riaffermato con Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 22595/2024, anche in relazione alle violazioni delle norme della CEDU.