Per le Sezioni Unite l’ordinanza cautelare non tradotta è nulla e non solo inefficace sia nel caso in cui la mancata conoscenza dal sottoposto della lingua italiana sia emersa prima dell'emissione dell'atto, che dopo. In ogni caso, la mancata traduzione deve aver recato un pregiudizio sostanziale, non astratto né potenziale, delle prerogative difensive. #procedurapenale #camminodiritto #formazionecamminodiritto https://lnkd.in/d3NWaDQp
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Per le Sezioni Unite l’ordinanza cautelare non tradotta è nulla e non solo inefficace sia nel caso in cui la mancata conoscenza dal sottoposto della lingua italiana sia emersa prima dell'emissione dell'atto, che dopo. In ogni caso, la mancata traduzione deve aver recato un pregiudizio sostanziale, non astratto né potenziale, delle prerogative difensive. #procedurapenale #camminodiritto #formazionecamminodiritto https://lnkd.in/d9MS2fJP
Le Sezioni Unite si pronunciano in tema di effetti della mancata traduzione dell´ordinanza cautelare personale
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Per le Sezioni Unite l’ordinanza cautelare non tradotta è nulla e non solo inefficace sia nel caso in cui la mancata conoscenza dal sottoposto della lingua italiana sia emersa prima dell'emissione dell'atto, che dopo. In ogni caso, la mancata traduzione deve aver recato un pregiudizio sostanziale, non astratto né potenziale, delle prerogative difensive. #procedurapenale #camminodiritto #formazionecamminodiritto
Le Sezioni Unite si pronunciano in tema di effetti della mancata traduzione dell´ordinanza cautelare personale
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Con una articolata Ordinanza (n. 7757 del 2024) la Sezione Seconda Civile dalla Suprema Corte, ha deferito alla Presidenza la questione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di una interessante questione: posta la traduzione della Procura alle liti da una lingua straniera in italiano quale sia la legittima e necessaria attività certificativa per la validità dell’atto, indipendentemente dalla modalità di autenticazione. Il quesito solleva interrogativi i) sul ruolo del Giudice, quando sia competente nella lingua straniera della Procura, ii) sulla possibilità di concedere un termine per la traduzione, iii) sulla nomina di un esperto per effettuarla. La Suprema Corte ( seconda sez. ) ha sottolineato che, secondo l’art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, le procure alle liti utilizzate in un procedimento giudiziario in Italia, anche se ottenute all’estero, sono disciplinate dalla legge processuale civile italiana. La Procura alle liti, anche se rilasciata all’estero, deve rispettare la forma prescritta dall’art. 83 c.p.c., ossia deve essere considerata come un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, secondo i requisiti stabiliti dagli artt. 2699 e 2703 del codice civile. I giudici di legittimità hanno ritenuto necessario pervenire ad un chiarimento circa la traduzione in italiano della procura rilasciata all’estero e sull’attività certificativa, ottenuta attraverso legalizzazione o in base alle Convenzioni dell’Aja del 5 ottobre 1961 o di Bruxelles del 25 maggio 1987, chiarendo se costituisca un requisito essenziale per la validità dell’atto. #Procura #Validità #Atto #StudioLegale #TLF #SezioniUnite #SupremaCorte
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DIRITTO ALLA TRADUZIONE DELL’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE Con l'amico Emiliano Rossi, esperto di diritto di asilo e protezione internazionale, pubblico questo post. La Cassazione ribadisce il diritto soggettivo perfetto dell'alloglotta alla traduzione dell'ordinanza cautelare. La Corte (ord. 14657/24) ha dichiarato la nullità dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare non tradotta nei confronti di un imputato alloglotta. La nullità dell’ordinanza ha coinvolto la connessa sequenza degli atti, è stata rilevata la violazione dell’art. 143 c.p.p. sul diritto alla traduzione di atti fondamentali e la connessa nullità di cui all’art. 178 c.p.p. La pronuncia della Corte è connessa alla sent. Cass. SS.UU. n. 15069/2024 che si è espressa sulle conseguenze della mancata traduzione, entro un termine congruo, in una lingua nota al soggetto alloglotta destinatario di misura cautelare. Secondo le SS.UU. nell’ordinamento sussiste il diritto alla traduzione degli atti (art. 143 c.p.p.) come espressione del diritto alla difesa art. 24 Cost. (C. Cost. n. 10/1993) e art. 6, par. 3, lett. a) CEDU. Si tratta di un diritto soggettivo perfetto. In merito alla nullità degli atti è’ necessario distinguere il caso in cui la mancata conoscenza della lingua italiana sia emersa prima della pronuncia dell'ordinanza da quella in cui sia emersa dopo. Dal contenuto dell’ordinanza cautelare (art. 292, c.2, c.p.p.) discende l’obbligo di traduzione la violazione produce nullità a regime intermedio ex art. 178, c. 1 lett. c) c.p.p. (norme su intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato). Il vizio dell’atto deve essere eccepito in sede di impugnazione dell’ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, diversamente è preclusa la deducibilità e rilevabilità. Viene esaminato dalla Corte il caso in cui la mancata conoscenza della lingua italiana emerga dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare formalmente legittima. In questa seconda ipotesi per la Corte è necessario che intervenga la traduzione dell’atto in un termine congruo (art. 143 c.p.p.), senza la quale si configura per l’ordinanza la nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.), in coerenza con il principio secondo il quale il diritto alla traduzione è un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile. La mancata traduzione comporta la nullità dell’intera sequenza degli atti compiuti sino a quel momento. Per valutare la congruità del termine si deve tenere conto dei tempi tecnici per il reperimento dell’interprete e l’effettuazione della traduzione. Non sussiste nullità quando i tempi siano contenuti nell’arco di pochi giorni. Bisogna comunque tenere conto della complessità del provvedimento che deve essere tradotto. Per entrambe le casistiche sostiene poi la Corte è comunque necessario che venga individuato l’interesse all’impugnazione del soggetto alloglotta il quale deve dimostrare di avere subito un pregiudizio illegittimo in conseguenza dell’ordinanza non tradotta.
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𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥'𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 La validità in Italia della procura alle liti rilasciata all’estero richiede il rispetto di specifiche formalità. 🔹𝙍𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖📜: - La procura deve essere autenticata o in forma di atto pubblico; - È obbligatoria l'identificazione del firmatario da parte di un pubblico ufficiale. 🔹𝙇𝙚𝙜𝙖𝙡𝙞𝙯𝙯𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙤 𝙖𝙥𝙤𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡𝙚🖋️: - L’atto deve essere legalizzato o, se applicabile la Convenzione dell’Aja, corredato da apostille; - La legalizzazione conferma l’autenticità della firma apposta su atti esteri da utilizzare in Italia. 🔹𝙊𝙗𝙗𝙡𝙞𝙜𝙤 𝙙𝙞 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 🌐: - Esiste giurisprudenza contrastante sulla necessità di tradurre la procura alle liti; - Una traduzione certificata può essere opportuna per garantire la validità del documento. 🔹 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙘𝙚 👩⚖️👨⚖️: - Verificare i requisiti di legalizzazione e traduzione; - Farsi supportare da un legale esperto per evitare vizi di forma. 👥 Interessati a saperne di più? Contattateci per approfondire gli aspetti legali della procura internazionale! Avv. Lucia Angeli #CSPlegal #internationallaw #powerofattorney #poderparapleitos #commerciallaw #controversieinternazionali
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𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥'𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 La validità in Italia della procura alle liti rilasciata all’estero richiede il rispetto di specifiche formalità. 🔹𝙍𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖📜: - La procura deve essere autenticata o in forma di atto pubblico; - È obbligatoria l'identificazione del firmatario da parte di un pubblico ufficiale. 🔹𝙇𝙚𝙜𝙖𝙡𝙞𝙯𝙯𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙤 𝙖𝙥𝙤𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡𝙚🖋️: - L’atto deve essere legalizzato o, se applicabile la Convenzione dell’Aja, corredato da apostille; - La legalizzazione conferma l’autenticità della firma apposta su atti esteri da utilizzare in Italia. 🔹𝙊𝙗𝙗𝙡𝙞𝙜𝙤 𝙙𝙞 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 🌐: - Esiste giurisprudenza contrastante sulla necessità di tradurre la procura alle liti; - Una traduzione certificata può essere opportuna per garantire la validità del documento. 🔹 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙘𝙚 👩⚖️👨⚖️: - Verificare i requisiti di legalizzazione e traduzione; - Farsi supportare da un legale esperto per evitare vizi di forma. 👥 Interessati a saperne di più? Contattateci per approfondire gli aspetti legali della procura internazionale! Avv. Lucia Angeli #CSPlegal #internationallaw #powerofattorney #poderparapleitos #commerciallaw #controversieinternazionali
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Le traduzioni asseverate o giurate svolgono un ruolo cruciale nel mondo giuridico e professionale, garantendo che i documenti tradotti conservino la loro autenticità, affidabilità e validità legale. https://lnkd.in/datRBKM4
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🚨PRONTO POLIZIA DEI TRADUTTORI, VORREI DENUNCIARE UN CRIMINE! ⚖️ Quando si tratta di #traduzionegiurata si sa, ci sono moltissimi dubbi e tanta disinformazione. 👩🏼⚖️Quando un cliente ha bisogno di una #traduzione con valore legale in Italia, il traduttore deve necessariamente effettuare in giuramento in tribunale (talvolta anche innanzi al Notaio) per fornire il crisma di ufficialità alla traduzione. Questo giuramento è definito #asseverazione. ⚠️Attenzione! In Italia, ogni tribunale ha le sue regole, ma generalmente può assegnare chiunque. Questo non significa però che tutti possano asseverare tutto! Per legge infatti, non è possibile asseverare documenti che ci riguardano personalmente o che riguardano la nostra cerchia familiare. ❓Quindi quando ci dite "ma non posso farlo io, scusi?" la risposta è: "hai chiamato un professionista, fidati! Lui conosce la prassi e saprà come procedere" 🧚🏼♀️Hai bisogno di dare valore legale alle tue traduzioni? Ci penso io!🇨🇵🇬🇧🇮🇹 . . #traduzione #inglese #francese #italiano #tn9 #livorno #traduzionegiurata #meme #simpson #xl8 #LITranslators
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Un nostro cliente, Notaio, doveva redigere delle procure da utilizzare alle Canarie per un cliente spagnolo. La situazione richiedeva precisione e un processo dettagliato. Il problema? Il cliente aveva fornito il testo della procura in spagnolo, ma il Notaio doveva redigere la versione italiana completa, con tutte le informazioni richieste, inclusa l'iscrizione al Collegio dei Notai e l'autentica di firma. Noi di Traduciamo Atti abbiamo gestito tutto il processo: - Abbiamo tradotto il testo in italiano, consentendo al Notaio di redigere la procura. - Una volta completata la versione italiana, abbiamo tradotto nuovamente l'atto da italiano a spagnolo, garantendo la precisione linguistica. - Ci siamo occupati del giuramento presso il Tribunale e dell’Apostille presso la Procura, assicurandoci che il documento fosse pronto per essere utilizzato all'estero. Con successo, è stato portato a termine un altro incarico gestendo ogni aspetto, dalla traduzione all'intero iter legale, sollevando il cliente da ogni complicazione burocratica. Hai bisogno di consulenza per atti internazionali? Contattaci, ci occupiamo di tutto noi! Affidati a Traduciamo Atti per la prossima traduzione legale, all’iter da seguire ci pensiamo noi. Contattaci al seguente link: https://traduciamoatti.it/
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Sull'obbligo di traduzione della sentenza in lingua tedesca nell'ambito di un ricorso in Cassazione. Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 574/1988, tra l'altro, le sentenze impugnate in lingua tedesca, che devono essere trasmesse agli organi giudiziari al di fuori della Regione Trentino-Alto Adige o depositate nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotte in italiano dagli uffici giudiziari d'ufficio e a loro spese. Le parti adempiono ai loro obblighi processuali depositando la sentenza in lingua tedesca. Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 7514 del 07/12/2023 - 20/03/2024, in un procedimento avente per oggetto il ricorso avverso una sentenza redatta in lingua tedesca della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano. Tale decisione ripete la precedente ordinanza della stessa Corte di Cassazione n. 5630/2023, che sottolinea espressamente che solo la traduzione italiana della sentenza impugnata, chiaramente attribuibile alla Sezione distaccata di Bolzano, può essere utilizzata nel procedimento di cassazione. Le due decisioni riguardano procedimenti d'appello risalenti al periodo precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022. Questo aspetto è d’interesse in quanto l'art. 369 c.p.c., nel testo attualmente in vigore, non prevede più la trasmissione del fascicolo d’ufficio su richiesta del ricorrente. Si pone quindi la questione se l'art. 25 del D.P.R. n. 574/1988 debba essere adattato all'innovazione giuridica descritta per garantire in futuro la trasmissione della traduzione ufficiale della sentenza in lingua tedesca, senza la necessità di una richiesta esplicita da parte della Corte di Cassazione - con l'effetto collaterale di prolungare la durata del procedimento. Per ulteriori informazioni è a disposizione l'avv. Karl Pfeifer. #studiolegaleassociatobrandstätter #rechtsanwaltssozietätbrandstätter
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