La II edizione del Codice di procedura penale, a cura di Giovanni Canzio e Renato Bricchetti, con il coordinamento di Andrea Montagni, si inserisce tra i Commentari della collana “Le fonti del diritto italiano - I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza”. Organizzata in due tomi, l’Opera si caratterizza per la presenza di commenti – curati dai più prestigiosi Autori, esperti in materia – alle singole disposizioni di legge, tutti sistematicamente aggiornati alle ultime novità normative. In particolare, il Codice consta, tra le tante: della corposa Riforma Cartabia (d.lg. n. 150/2022) che, come noto, ha mutato l’impianto processualpenalistico, modificando molte delle disposizioni del c.p.p. previgente ed inserendone di nuove per colmare (e/o accelerare) alcune delle fasi del processo penale; del successivo “decreto correttivo” (d.lg. n. 31/2024), con il quale si è provveduto ad integrare quanto in precedenza previsto dal citato d.lg. n. 150/2022; della recentissima “legge Nordio” (l. n. 114/2024), che ha ulteriormente modificato la materia delle intercettazioni, delle misure cautelari e delle impugnazioni; dei pure recenti decreti-legge in materia di giustizia (d.l. nn. 89 e 92/2024), intervenuti rispettivamente in tema di ricorso per cassazione e in materia di misure alternative e di sicurezza. Ciascun commento analizza il “diritto vivente” ed evidenzia i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità nonché le soluzioni agli eventuali contrasti sorti in merito alle questioni più dibattute. La trattazione fornisce anche il punto di vista della dottrina, dando conto delle osservazioni e/o delle note adesive o contrarie ai dibattiti giurisprudenziali. Indispensabili alla lettura delle disposizioni di legge, si rivelano le norme di attuazione al c.p.p., aggiornate a tutte le novelle legislative intercorse. Completa i Volumi un indice analitico, organizzato per voci, ciascuna delle quali riporta i concetti chiave seguiti dalla norma di riferimento e, ove possibile, del paragrafo in cui il predetto concetto è trattato. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci allo 050543897. #procedurapenale
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La II edizione del Codice di procedura penale, a cura di Giovanni Canzio e Renato Bricchetti, con il coordinamento di Andrea Montagni, si inserisce tra i Commentari della collana “Le fonti del diritto italiano - I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza”. Organizzata in due tomi, l’Opera si caratterizza per la presenza di commenti – curati dai più prestigiosi Autori, esperti in materia – alle singole disposizioni di legge, tutti sistematicamente aggiornati alle ultime novità normative. In particolare, il Codice consta, tra le tante: della corposa Riforma Cartabia (d.lg. n. 150/2022) che, come noto, ha mutato l’impianto processualpenalistico, modificando molte delle disposizioni del c.p.p. previgente ed inserendone di nuove per colmare (e/o accelerare) alcune delle fasi del processo penale; del successivo “decreto correttivo” (d.lg. n. 31/2024), con il quale si è provveduto ad integrare quanto in precedenza previsto dal citato d.lg. n. 150/2022; della recentissima “legge Nordio” (l. n. 114/2024), che ha ulteriormente modificato la materia delle intercettazioni, delle misure cautelari e delle impugnazioni; dei pure recenti decreti-legge in materia di giustizia (d.l. nn. 89 e 92/2024), intervenuti rispettivamente in tema di ricorso per cassazione e in materia di misure alternative e di sicurezza. Ciascun commento analizza il “diritto vivente” ed evidenzia i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità nonché le soluzioni agli eventuali contrasti sorti in merito alle questioni più dibattute. La trattazione fornisce anche il punto di vista della dottrina, dando conto delle osservazioni e/o delle note adesive o contrarie ai dibattiti giurisprudenziali. Indispensabili alla lettura delle disposizioni di legge, si rivelano le norme di attuazione al c.p.p., aggiornate a tutte le novelle legislative intercorse. Completa i Volumi un indice analitico, organizzato per voci, ciascuna delle quali riporta i concetti chiave seguiti dalla norma di riferimento e, ove possibile, del paragrafo in cui il predetto concetto è trattato. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci allo 050543897. #procedurapenale
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La II edizione del Codice di procedura penale, a cura di Giovanni Canzio e Renato Bricchetti, con il coordinamento di Andrea Montagni, si inserisce tra i Commentari della collana “Le fonti del diritto italiano - I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza”. Organizzata in due tomi, l’Opera si caratterizza per la presenza di commenti – curati dai più prestigiosi Autori, esperti in materia – alle singole disposizioni di legge, tutti sistematicamente aggiornati alle ultime novità normative. In particolare, il Codice consta, tra le tante: della corposa Riforma Cartabia (d.lg. n. 150/2022) che, come noto, ha mutato l’impianto processualpenalistico, modificando molte delle disposizioni del c.p.p. previgente ed inserendone di nuove per colmare (e/o accelerare) alcune delle fasi del processo penale; del successivo “decreto correttivo” (d.lg. n. 31/2024), con il quale si è provveduto ad integrare quanto in precedenza previsto dal citato d.lg. n. 150/2022; della recentissima “legge Nordio” (l. n. 114/2024), che ha ulteriormente modificato la materia delle intercettazioni, delle misure cautelari e delle impugnazioni; dei pure recenti decreti-legge in materia di giustizia (d.l. nn. 89 e 92/2024), intervenuti rispettivamente in tema di ricorso per cassazione e in materia di misure alternative e di sicurezza. Ciascun commento analizza il “diritto vivente” ed evidenzia i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità nonché le soluzioni agli eventuali contrasti sorti in merito alle questioni più dibattute. La trattazione fornisce anche il punto di vista della dottrina, dando conto delle osservazioni e/o delle note adesive o contrarie ai dibattiti giurisprudenziali. Indispensabili alla lettura delle disposizioni di legge, si rivelano le norme di attuazione al c.p.p., aggiornate a tutte le novelle legislative intercorse. Completa i Volumi un indice analitico, organizzato per voci, ciascuna delle quali riporta i concetti chiave seguiti dalla norma di riferimento e, ove possibile, del paragrafo in cui il predetto concetto è trattato. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci allo 050543897. #procedurapenale
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La Corte di #cassazione si pronuncia in tema di #ordine europeo di #indagine: una mia breve nota su De Iustitia #tabulati #unioneeuropea #procura #stupefacenti #pubblicoministero
La redazione di De Iustitia segnala il breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, ud. 13 marzo 2024 (dep. 5 aprile 2024), n. 13819 a cura dell'Avv. Francesco Martin , membro del comitato editoriale. Abstract Il pubblico ministero italiano è legittimato, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 108/2017 a emettere, nell'ambito delle proprie attribuzioni nella fase delle indagini preliminari, un ordine europeo di indagine volto all'acquisizione di una prova già disponibile e a trasmetter-lo direttamente all'autorità di esecuzione. https://lnkd.in/eUfwtSXF
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Quali canoni presidiano la graduazione della pena ed il motivato diniego delle attenuanti generiche? Risponde brevemente a queste domande Corte di Cassazione, Sezione VII penale, ordinanza 9 maggio 2024, n.18338. Il motivo di ricorso, proteso a censurare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere conclamatamente generico in punto di responsabilità, prospetta, in riferimento ai restanti profili, questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi … Omissis ... della sentenza impugnata, in cui la Corte Territoriale ha dato conto di come il modesto discostamento dal minimo edittale e l'aumento di pena per il reato satellite fossero commisurati alla pervicacia criminale del prevenuto), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi … Omissis …, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato come anche l'assenza di condotte indicative di resipiscenza).. #giurisprudenza #diritto #giuristi #avvocatipraticanti #avvocato
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Processo Saman Abbas: la citazione (Beccaria) e la premessa metodologica della Corte di Assise di Reggio Emilia nella sentenza depositata il 29 aprile. ✅ Si ritiene doveroso chiarire che - nella redazione della presente motivazione e, ancor prima, nella fase della deliberazione - la Corte non ha inteso accogliere nessuno degli inviti formulati a che si pronunci una sentenza "eticamente profondamente accettabile" o "giusta'. ✅ A prescindere da ogni considerazione in merito all'opportunità di siffatte sollecitazioni, si evidenzia che, a Costituzione invariata, una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano non necessita di alcuna etichettatura ulteriore, avendo come fondamento unico e legittimazione esclusiva soltanto quella della corretta applicazione della legge, la quale - pare necessario ribadirlo - è uguale per tutti e comprende le norme dettate dal codice di procedura penale. ✅ Come da altri autorevolmente sostenuto, infatti, si ritiene che il delicato tema del rapporto tra verità processuale - l'unica che si è deputati a raggiungere - e giustizia debba trovare soluzione nelle regole generali che informano il nostro sistema processuale, e non già aliunde. ✅ Ciò in quanto il processo penale risulta tutto, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità materiale, ma attraverso una progressione cognitiva, che, emendata da possibili "errores in procedendo o in iudicando", pervenga al fine suo ultimo, comunemente definito "verità processuale": ossia, verità processualmente accertata attraverso l'ineludibile rispetto delle forme di rito, che rappresentano, pacificamente, massima espressione di civiltà giuridica e prestigioso distillato di un secolare processo di maturazione del sapere scientifico, tipico della cultura giuridica italiana.
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On-line l'Osservatorio di Diritto penale sostanziale relativo al quarto trimestre 2024 che ho curato insieme alla Collega Gaia Gandolfi. Disponibile sul sito della Rivista AmbienteDiritto.it (www.ambientediritto.it). #DirittoPenale #GiurisprudenzaPenale #AmbienteDiritto.it #NovitàNormative #CassazionePenale #CorteCostituzionale
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Una sorta di copia e incolla dell’organo giudicante in cui ha pensato di bene di rovesciare in un provvedimento giurisdizionale clausole di stile, arresti giurisprudenziali non pertinenti rispetto ai fatti oggetto del giudizio, “auspicando” di esimersi da un percorso logico argomentativo e coerente con le risultanze processuali, ma che invece risulta una mera fictio iuris in quanto meramente gonfiato da formule apodittiche massime e “chi piu ne ha più ne metta”, le quali fanno complessivamente emergere in modo netto non solo che il giudice non ha vagliato analiticamente i fatti causa, ma fanno venire subito a gallla anche quel senso di delusione ed insoddisfazione giuridica per tutti gli operatori del diritto…
Avvocato penalista, blogger Terzultima Fermata e Consulente giuridico associazione Errori Giudiziari
La motivazione apparente Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 17175/2024, la motivazione apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò, per l’appunto, sostanzialmente inesistente.
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Diritto e Giustizia (Giuffrè Francis Lefebvre) ha da poco pubblicato ieri il mio commento alla pronuncia della Sezione V Penale che analizza i limiti di operatività dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti in mediazione, prevista dalla normativa di riferimento. La lettura dell'iter motivo è interessante, poiché oltre ad esporre una (condivisibile) esegesi che bilancia la ratio della norma con l'esigenza di non tollerare, neppure in tale sede, condotte penalmente rilevante, fornisce ulteriori principi di c.d. diritto intertemporale, relativi alle condizioni di applicazione di prescrizione ed improcedibilità, così come regolate dalle recenti riforme processuali. Sarà dunque un buon compendio anche per il giurista pratico, a supporto di coordinate spesso funzionali alla definizione delle strategie di difesa. #InutilizzabilitàDichiarazioniMediazione #Prescrizione #Improcedibilità #RiformaCartabia #CassazionePenale Giuffrè Francis Lefebvre https://lnkd.in/dfXyFbCn
Diritto e Giustizia
dirittoegiustizia.it
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E' stato pubblicato stamattina, da Diritto e Giustizia (Giuffrè Francis Lefebvre), il mio commento alla pronuncia della I Sezione Penale, che è tornata ad occuparsi di applicazione del vincolo della continuazione. La sentenza in esame si occupa, però, di un caso particolare: quali sono i requisiti che governano l'istituto quando debba verificarsi la riconducibilità al medesimo disegno criminoso di delitti analoghi commessi dalla stessa persona, ma come associato di distinti sodalizi criminali? Malgrado le sue peculiarità, si tratta di una fattispecie che - forse per le importanti ricadute operative sul trattamento sanzionatorio - è già stata oggetto di precedenti arresti, qui analizzata in modo organico e lineare. La motivazione potrà dunque divenire un utile compendio per il giurista pratico che debba verificare la proponibilità di simili istanze per i propri assistiti, giovandosi di indicazioni puntuali sulle emergenze da valorizzare davanti al Giudice dell'Esecuzione. #Continuazione #AssociazionePerDelinquere #TrafficoDiStupefacenti #CassazionePenale Giuffrè Francis Lefebvre https://lnkd.in/eEGxDUza
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