Nel parere sul decreto correttivo del Codice della crisi rilasciato l’1 agosto 2024, il Consiglio di Stato solleva garbatamente qualche riserva sulla elevazione delle soglie di soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi ai fini del cram down nell’ADR e sul testo del comma 4 dell’art. 88, che disciplina l’omologazione forzosa nel concordato preventivo in continuità aziendale. Affrontiamo questi temi, per chi è interessato, sul Sole 24 Ore di oggi a pag. 26. #transazionefiscale #decretocorrettivo #codicedellacrisi #accordodiristrutturazione #concordatopreventivo #consigliodistato
👍La (disciplina della) transazione fiscale (attuale e prevista futura) è sempre più folle e, in vero, è generata da un enorme equivoco: il credito erariale non è indisponibile (anche e soprattutto dal punto di vista della Costituzione), ben potendo (anzi dovendo) l’Agenzia delle Entrate realizzare (pur nella discrezionalità amministrativa necessaria) il valore più conveniente delle proprie legittime pretese, nell’interesse dei contribuenti (quelli che altrimenti di tasse ne dovranno pagare troppe…) e nell’interesse (comune, proporzionato e interdipendente) degli altri creditori del debitore/#imprenditore in #crisi), per cui l’ordinamento dovrebbe semplicemente prevedere un meccanismo giudiziario obbligatorio (cram down) di chiusura sulla soluzione più conveniente. Così si realizza l’ordine pubblico economico! https://dirittodellacrisi.it/blog/ma-chi-lha-detto-che-nel-corso-della-cn-non-si-possa-utilmente-negoziare-una-transazione-fiscale?foto=5
Ha ragione il Consiglio di Stato, rilevando un "anacronismo" del legislatore. Attendiamo il correttivo quater.
Ci saremmo meravigliati del contrario
Ma queste norme li scrive per caso l' AI ? 😅
Beh mi sembra il minimo……
effettivamente ......
dottore commercialista e revisore legale - wayfinder - business assessment, business strategy, turnaround, banking, corporate finance, management accounting & restructuring
4 mesiDiritto e pratica tributaria concorsuale (della #crisi d’#impresa) 2024: l’Agenzia delle Entrate risponde, avanti il giudice ordinario, dei danni (causati all’#imprenditore e soprattutto agli altri creditori) per non aver accettato (arbitrariamente e cioè contro la logica economica) la proposta (di transazione e/o stralcio fiscale) più conveniente rispetto al #fallimento (o liquidazione controllata o giudiziale). Così Cass. n. 20036/2024.