Post di Paolo Pipere

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Environmental Law Expert and Advisor

RENTRI, è indispensabile modificare le istruzioni di compilazione Le istruzioni ufficiali di compilazione del nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico #RENTRI, introdotto con il D.M. 59/2023, in alcuni casi forniscono indicazioni in contrasto con le norme che disciplinano la materia. Ecco un esempio: "1.2 Scarico del produttore [iniziale perché al nuovo produttore è dedicato un diverso paragrafo] 1.2.1 Conferimento a terzi Nel presente paragrafo il soggetto viene guidato nella registrazione di scarico quando il rifiuto viene inviato ad un impianto di trattamento. Il produttore barra la casella CR qualora abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per i rifiuti urbani e conferisca al Centro di raccolta". In questo caso si disciplina la modalità di annotazione sul registro del movimento di scarico di un rifiuto urbano conferito a un centro di raccolta (che, tra l'altro, non risponde alla definizione giuridica di impianto di trattamento).  Qual è il problema? Semplice, nessun produttore iniziale è tenuto ad annotare sul registro cronologico di carico e scarico l'avvenuta produzione e l'avvenuto avvio al trattamento di rifiuti urbani. L'obbligo, infatti, è previsto solo per i rifiuti speciali pericolosi e per alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi. E' evidente che le istruzioni devono essere tempestivamente corrette. Per un analisi dettagliata del #RENTRI, dei #NUOVIFIR e dei #NUOVIREGISTRI vi invito a partecipare ai corsi organizzati da TuttoAmbiente SpA: RENTRI: https://lnkd.in/desKUX3e Compilazione registri e formulari: https://lnkd.in/dF9hyx3f

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