Come Funziona la risoluzione anticipata? Quando si sottoscrive qualsiasi contratto di affitto, sia esso abitativo o di qualsiasi altro uso, il primo articolo prevede la decorrenza del contratto, con tanto di scadenza. Tuttavia può accadere, per necessità varie del proprietario o dell’inquilino, di dover richiedere la revoca anticipata del contratto di locazione. Per quanto riguarda il proprietario, va detto che, per legge, egli può rientrare in possesso del proprio immobile alla prima scadenza solo a determinate condizioni, cioè: adibire l’immobile a propria abitazione o di familiare entro il secondo grado di parentela; se il conduttore è proprietario di un immobile idoneo; se l’immobile oggetto di locazione o lo stabile dove risiede ha necessità di improrogabili lavori di ristrutturazione; se il proprietario vuole vendere l’immobile e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso, però, deve concedere il diritto di prelazione all’inquilino. In presenza di almeno uno di questi casi, quindi, il proprietario può richiedere la risoluzione anticipata del contratto di affitto alla prima scadenza, inviando, almeno 6 mesi prima, una raccomandata A/R all’inquilino, con il motivo della sua richiesta. Diverso è, invece, il discorso che riguarda l’inquilino. In ogni contratto, infatti, è presente un articolo che recita, più o meno, così: "Il Conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a/r al Locatore con preavviso di 6 (sei) mesi."
Questo significa che, in caso di necessità, l’inquilino/conduttore può recedere dal contratto in modo anticipato.
Per "gravi motivi" si intende, per esempio: la perdita di lavoro, che renderebbe complesso sostenere le spese del canone; il trasferimento a un’altra sede lavorativa, in una città diversa da quella attuale; problemi familiari gravi; crescita della famiglia, che rende necessario un cambio di immobile; problemi condominiali o strutturali gravi, che limitano la vivibilità dell’immobile. Anche in questo caso, la richiesta va inoltrata al proprietario tramite raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della scadenza, enunciando il motivo della decisione. #tipsperlocazione #locazione #soloaffitti #soloaffittiseregno #affittoimmobile #affittodesio #affitto #locailtuoimmobile #immobileinaffitto
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6 mesiVincenzo Lauro Giampiero Saverino Alessio Abatematteo Maria Serena Berra Miriam d'Emilio Simone Marinari Letizia Picciocchi