#ingiustificatoarricchimento Corte di Cassazione, Sezione Terza, 13 marzo 2024, n. 6735 Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento senza causa, in relazione a dazioni di denaro, proposta in via subordinata rispetto all'azione ex art. 2932 c.c., basata su di un patto fiduciario di intestazione di un immobile, ritenuta infondata per difetto di prova del pactum fiduciae e, dunque, per inesistenza ab origine del titolo giustificativo dell'azione). Fonte Ilcaso.it
Post di Roberto Sposato
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#cpminore #reclamo Corte Appello Napoli 21 giugno 2024 Nonostante l’omessa previsione di un rimedio espresso (nulla dice al riguardo l’art. 80 CCII), avverso la sentenza che omologa il concordato minore deve applicarsi estensivamente l’art. 51 CCII in tema di reclamo, stante l’identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice: il reclamo ai sensi dell’art. 51, infatti, risulta essere il rimedio previsto dal codice per tutte le ipotesi di impugnazione delle decisioni di apertura delle procedure concorsuali in primo grado, vuoi in virtù del richiamo espresso in essa contenuto ad alcune procedure (in particolare all’impugnazione della sentenza che omologa il concordato preventivo), vuoi in virtù del richiamo che ne viene fatto in altre procedure non direttamente contemplate dalla norma (ad esempio nell’art. 70 comma 8 CCII a proposito dell’impugnazione della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore). In tal senso, peraltro, inducono anche il rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 74 CCII, seppure effettuato con riferimento alle sole regole procedurali disciplinanti lo svolgimento della procedura concordataria e nell’art. 82, quinto comma, CCII per l’impugnazione della sentenza che revoca l’omologazione del concordato minore, espressamente dichiarata reclamabile ai sensi dell’art. 51. fonte ilcaso.it
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#adr Tribunale di Verona 2 aprile 2024 La clausola c.d. di “infallibilità” non è di ostacolo all’omologa dell’accordo di ristrutturazione. Al riguardo va osservato che: - questo tipo di clausola è riconducibile alla categoria dei patti di incoercibilità del credito, oggetto di esame da parte della dottrina e di poche pronunce giurisprudenziali di merito; - i dubbi sulla validità di tali patti (sotto il profilo causale) si pongono nell’ipotesi di esclusione assoluta della coercibilità, poiché essa si tradurrebbe in una sorta di annichilimento del sinallagma, eliminando del tutto una caratteristica essenziale dell’obbligazione giuridica; - gli stessi dubbi invece non si pongono nell’ipotesi di semplice riduzione dei diritti di azione coercitiva riconosciuti al creditore, come nell’ipotesi di esclusione del diritto di promuovere l’apertura di un’esecuzione concorsuale (tramite la liquidazione giudiziale o controllata) con conservazione del diritto di promuovere l’azione esecutiva individuale e viceversa; - d’altra parte, la disposizione che riconosce ai creditori il diritto di promuovere l’apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi dettata a tutela degli interessi individuali dei creditori stessi ed è quindi derogabile, posto che l’interesse generale in questa materia è assicurato dalla previsione della legittimazione concorrente del Pubblico Ministero; - nel caso di specie, l’esclusione del diritto di promuovere l’apertura della liquidazione giudiziale non è accompagnata dalla previsione di limitazioni del diritto di promuovere esecuzioni individuali in caso di inadempimento dell’accordo e, quindi, non si pongono dubbi di validità della clausola in esame. [Nel caso di specie, la clausola c.d. di “infallibilità” prevedeva che nell’ipotesi di omessa esecuzione dell’accordo “… si impegna a non proporre nei confronti di … la domanda di cui all’articolo 37 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, salvo il caso in cui detta domanda sia presentata dal pubblico ministero… ) Ilcaso.it
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Corte di Cassazione, Sezione 3,12 luglio 2024, n. 19314 La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte: Se – in base alla regola dell’art. 2748, comma 2, c.c. – il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se – in forza della clausola di riserva della citata disposizione – la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell’art. 2775-bis c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema». Ilcaso.it
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⚖️ Il principio di irretroattività e la nozione di atto processuale nel diritto intertemporale ✅ 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 - Sentenza n. 41249 dell'11 novembre 2024 🖋 Con la sentenza n. 41249, secondo la Corte di Cassazione il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, stabilisce che le leggi non abbiano effetto retroattivo, ma solo per il futuro. Questo principio si applica anche al diritto processuale, con il brocardo "tempus regit actum", che implica che la legge in vigore al momento dell'atto processuale regola quel determinato atto, anche se il processo è in corso. La corretta applicazione di questo principio richiede di isolare l'atto specifico e di considerarlo autonomo dagli altri atti del processo, evitando di considerare l'intero processo come un unico insieme da regolare con la legge vigente all'inizio. La tipologia degli atti processuali deve essere distinta: alcuni sono istantanei e conclusivi, altri richiedono una preparazione o un'integrazione successiva. Pertanto, l'applicazione del principio intertemporale dipende dalla natura specifica dell'atto e dalle sue "dimensioni temporali", con l'obiettivo di determinare quale regime normativo applicare (vecchio o nuovo) in base al contesto e alla sequenza degli atti processuali. 💡 https://lnkd.in/e2ek5MsW
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#supersocietàdifatto #socioavvocato Corte di Appello di Napoli 8 novembre 2024 Non può integrare la prova presuntiva della esistenza di una supersocietà di fatto la mera difesa giudiziale nel medesimo procedimento e in momenti diversi di alcune società, circostanza che potrebbe al più soltanto costituire indizio di un eventuale interesse di gruppo fra le società ma non necessariamente una prova di un esercizio in comune di una medesima attività economica fra le stesse e né tanto meno una prova della qualità di socio di fatto eventualmente rivestita dal legale e socio, trattandosi di una mera attività professionale espletata su incarichi ricevuti di volta in volta dalle dette distinte società, difettando nel caso la risultanza di rilevanti elementi tali da evidenziare o ingenerare nei terzi la convinzione della esistenza di un eventuale diretto e sostanziale interesse di detto avvocato.
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#trustliquidatorio #art1322cc Tribunale di Modena 26 aprile 2023 Un c.d. trust liquidatorio, istituito da un socio accomandatario su alcuni beni di sua proprietà per garantire e soddisfare i creditori sociali della sas, è riconoscibile nel nostro ordinamento solo qualora venga accertato che gli interessi concretamente perseguiti dal settlor siano meritevoli di tutela. Pertanto, l’oggetto del c.d. giudizio di meritevolezza deve essere rappresentato dalla causa concreta del trust liquidatorio, come risultante dall’atto istitutivo dello stesso. Lo stato di insolvenza in cui eventualmente versi il settlor al momento istitutivo di un c.d. trust liquidatorio è idoneo ad escluderne la meritevolezza solo qualora continuativamente collegato all’insolvenza che ha determinato successivamente il fallimento del disponente, questo collegamento essendo tale da far presumere la preordinazione dell’atto allo scopo elusivo della procedura concorsuale, secondo il meccanismo fissato dall’art. 2729, comma 1, c.c. L’omesso avvio da parte del trustee della fase di liquidazione programmata nell’atto istitutivo di un c.d. trust liquidatorio, che pur funge da indice della volontà del disponente contraria alla realizzazione del trust, non rappresenta di per sé un fatto sopravvenuto idoneo a incedere in modo diretto sulle ragioni poste a necessario fondamento di un precedente giudicato intervenuto tra le stesse parti, rimuovendone pienamente la portata impeditiva. Ilcaso.it
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Riforma Cartabia del processo civile Si tratta di una riforma complessivamente inutile. Invece di semplificare la vita a giudici e avvocati, la riforma complica tutta una serie di adempimenti soprattutto per gli avvocati. Un esempio su tutti, la redazione del nuovo atto di citazione. Il nuovo articolo 163 c.p.c. prevede una serie di indicazioni obbligatorie da inserire all'interno dell'atto introduttivo che non fanno altro che appesantire l'atto stesso senza il raggiungimento di alcuno scopo concreto. Penso ad esempio all'obbligo per l'attore di indicare, tra gli avvertimenti al convenuto, che la difesa tecnica è obbligatoria (a che serve?), oppure all'indicazione chiara e specifica degli elementi di diritto (come se il diritto lo decidessero le parti e non il giudice) o anche all'indicazione necessaria se sono state assolte o meno le condizioni di procedibilità nel caso queste fossero obbligatorie, come ad esempio la mediazione o la negoziazione assistita (su queste ha sempre e comunque controllato il giudice, quindi è una perdita di tempo). Per non parlare del nuovo processo semplificato introdotto dall'art. 281 decies e segg. cpc, che si introduce con ricorso ma a cognizione “ordinaria” (non più “sommaria” come invece lo era il precedente previsto dall'art. 702 bis cpc, che peraltro aveva funzionato benissimo). Ma questi sono solo alcuni esempi, di criticità ce ne sono tante altre !!!!!!
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⚖️ Inammissibilità dell’atto introduttivo e irrilevanza delle considerazioni di merito ai fini dell’impugnazione ✅ 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 - Sentenza n. 32092 del 12 dicembre 2024 🖋 Con la sentenza n. 32092, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui ogni qual volta che il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, potendosi l’impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all’ammissibilità della domanda. 💡 https://lnkd.in/eH-HsPBx
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➡️ Prendendo spunto da una #sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in un procedimento che ho seguito, ho scritto a quattro mani una nota di commento dal titolo: "Effetto esdebitatorio del #concordato preventivo nei confronti dei #garanti e #soci illimitatamente responsabili". La sentenza ed il commento si trovano pubblicati su #IlCaso.it a questo Link 👇 https://lnkd.in/dKr7FbV4 Spero possa risultare utile!
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