📣 Si comunica che in data 8 maggio 2024 sono state pubblicate sul sito dell’Istituto le Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di #crowdfunding per le imprese. Le Disposizioni sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 115, del 18 maggio 2024.
Le suddette Disposizioni, nei limiti consentiti dalle norme europee direttamente applicabili, disciplinano alcuni obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti delle Autorità di vigilanza, utili all’esercizio dell’attività di supervisione on-going sui soggetti autorizzati.
In particolare, le Disposizioni: i) identificano la Banca d’Italia e la Consob quali Autorità deputate a ricevere congiuntamente da tutti i fornitori di servizi di crowdfunding le informazioni relative alle date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione; ii) richiedono ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding di comunicare alla Banca d’Italia una serie di informazioni relative agli accordi di esternalizzazione, alla valutazione degli esponenti
aziendali e all’acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore stesso o che comportano la possibilità di esercitare il controllo del fornitore; iii) individuano il 25 gennaio quale termine per l’invio alla Banca d’Italia, da parte dei fornitori di
servizi di crowdfunding dalla stessa autorizzati (banche, IP, IMEL e intermediari ex art. 106 del TUB), delle segnalazioni periodiche sui progetti finanziati.
Il testo delle Disposizioni è disponibile sul sito web della Banca d’Italia, al seguente indirizzo:
Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.