Post di Studio legale Lex Consulting

𝗟𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲: 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗠𝗮𝗻𝘁𝗼𝘃𝗮 L'assegnazione della casa familiare è uno dei temi più delicati nelle situazioni di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. La sua attribuzione non riguarda solo aspetti patrimoniali, ma soprattutto il benessere dei figli. Secondo l'art. 337 sexies del Codice Civile, "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Questo significa che la legge tutela i minori, garantendo loro la possibilità di continuare a vivere nella casa in cui sono cresciuti, riducendo il trauma della separazione dei genitori. Di norma, la casa viene assegnata al genitore collocatario, cioè a chi vive stabilmente con i figli, spesso la madre. Tuttavia, questa soluzione può creare attriti, soprattutto quando l'immobile è di proprietà del genitore non collocatario, generalmente il padre. In tali situazioni, il genitore proprietario si trova a dover affrontare una serie di spese significative: il mantenimento dei figli, l'affitto di una nuova abitazione adeguata anche per le visite dei minori, e talvolta il pagamento del mutuo sulla casa assegnata all'ex partner e ai figli. Un caso recente verificatosi a Mantova esemplifica bene queste problematiche. Un padre, proprietario della casa familiare, aveva lasciato per anni l'abitazione alla sua ex compagna e ai loro tre figli. Tuttavia, con il passare del tempo, i figli hanno espresso il desiderio di vivere con il padre. Assistito dallo 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 𝗟𝗲𝘅 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴, l'uomo è riuscito a ottenere l'affidamento dei figli e, di conseguenza, anche la riassegnazione della propria casa. Il padre è così diventato il genitore collocatario, liberandosi anche dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per i figli all'ex compagna. Quest'ultima ha dovuto lasciare l'immobile, dopo un congruo termine stabilito dal giudice e il reperimento di una nuova abitazione. La decisione del Tribunale di Mantova ribadisce un principio fondamentale: l'assegnazione della casa familiare non deve tutelare il coniuge considerato "più debole", ma deve prioritariamente proteggere gli interessi dei figli, i veri soggetti vulnerabili durante la fine di un rapporto affettivo. Inoltre, il tribunale ha applicato l'art. 337 sexies cc, che prevede che il giudice consideri la proprietà dell'immobile nell'equilibrio delle condizioni economiche tra i genitori, evitando di aggravare la posizione del genitore non collocatario; un punto essenziale per garantire che il genitore proprietario, che trascorre meno tempo con i figli e che deve cambiare abitazione, non subisca anche un eccessivo onere economico. Questo caso dimostra che, in specifiche circostanze, anche il padre può ottenere l'assegnazione della casa familiare, a patto che tale soluzione sia considerata nell'interesse superiore dei minori. Avv. Sara Lodi Rizzini

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