Adempimenti rifiuti aziendali: 3 violazioni frequenti e quanto costano all'azienda
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Adempimenti rifiuti aziendali: 3 violazioni frequenti e quanto costano all'azienda

Nel tortuoso ma affascinante mondo della gestione dei rifiuti aziendali, esistono alcuni adempimenti che quasi tutte le imprese, a prescindere dal settore di appartenenza, sono obbligate a rispettare. Sono prescrizioni legate alle norme che riguardano la gestione documentale dei rifiuti e le procedure di corretto smaltimento o recupero dei rifiuti speciali. 

Alcune di queste, sono molto semplici e sono state già trattate in numerosi articoli di settore, oltre che in moltissime sentenze di cassazione che fanno riferimento ai reati ambientali

Ho deciso quindi di stilare una brevissima lista di quelle che, in base alle mie esperienze, rientrano tra le violazioni relative alla gestione dei rifiuti aziendali più comuni e le rispettive sanzioni; non dunque i peggiori sia chiaro, ma quelli più comuni:


1. Omessa compilazione registro di carico e scarico rifiuti: 

L'articolo che disciplina questo adempimento è il 190 del TUA e specifica in maniera più o meno chiara quali sono i soggetti obbligati alla compilazione del registro di carico e scarico, ovvero:

  • Qualsiasi azienda che effettua a titolo professionale l'attività di gestione rifiuti;
  • Le imprese che effettuano l'attività di trattamento delle acque e depurazione delle acque reflue;
  • Tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi;
  • Le imprese industriali e artigianali che producono rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi; 
  • Imprenditori agricoli con volume d'affari annuo superiore agli 8.000 euro.

Nonostante, come vedremo, le sanzioni per questa infrazione siano piuttosto alte, ci sono ancora tante aziende che non hanno nemmeno mai visto la forma di un registro di carico e scarico dei rifiuti. 

Quali sono le sanzioni per l'omessa compilazione del registro di carico e scarico?

Ai sensi del D.lgs 152/06 Art. 258 comma 2, chiunque ometta la compilazione del registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Nel caso in cui invece il registro faccia riferimento ai rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria minima è di 15.500 euro e la massima di 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Va considerato inoltre che per quanto riguarda le imprese con meno di 15 dipendenti le sanzioni si riducono per i rifiuti non pericolosi da 1040 euro a 6.200 euro e per i rifiuti pericolosi invece da 2.070 euro a 12.400 euro.


2. Trasporto di rifiuti senza formulario (ma con autorizzazione): 

L'Art. 193 del TUA stabilisce che qualsiasi trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione (Fir), ad esclusione dei rifiuti urbani conferiti al centro di raccolta.

Il fir deve essere debitamente compilato, senza errori o correzioni e deve contenere almeno questi dati: 

  • Nome ed indirizzo del produttore/detentore; 
  • Origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
  • Impianto di destinazione; 
  • Data e percorso dell’istradamento. 

Tuttavia, il formulario di identificazione rifiuti è ancora sconosciuto in alcune realtà aziendali, in altre invece, la sua autorevolezza viene presa con molta superficialità. Come vedremo in realtà, il trasporto dei rifiuti senza formulario o compilato in maniera inesatta o incompleta, può condurre ad ingenti danni, non solo economici. 

Quali sono quindi le sanzioni per il trasporto di rifiuti senza formulario?

Ai sensi dell'Art. 258 comma 4 del D.lgs 152/06 chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Nel caso di rifiuti pericolosi si applica inoltre l'articolo 483 del codice penale, ovvero la reclusione fino a 2 anni.

Sempre riferito al trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, nel caso in cui a compiere l'illecito sia stata una persona giuridica (spa, srl, enti etc...) si aggiunge alla sanzione sopra descritta (che verrà applicata alla sola persona fisica) l'ulteriore sanzione disciplinata dall'Art. 25-undicies comma 2 lettera d) del D.lgs 231/01, ovvero la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. (Ogni quota può variare dai 258 euro ai 1549 euro).

NB: In questa sezione non faccio riferimento ad aziende prive dell'autorizzazione al trasporto. Nel caso in cui non si disponga nemmeno di quest'ultima, la faccenda diviene più complessa. Ne scriverò di più in un'articolo specifico che riguarderà l'Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e il Traffico illecito di rifiuti.


3. Mancata o tardiva presentazione MUD 

Le stesse imprese aventi l'obbligo della compilazione del registro di carico e scarico, detengono anche quello relativo alla presentazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) entro il 30 Aprile di ogni anno. Sono escluse le aziende con meno di dieci dipendenti le quali invece hanno l'obbligo di dichiarazione annuale per i soli rifiuti pericolosi. 

Come per gli altri adempimenti, il non osservare questa disposizione espone l'azienda al rischio di sanzioni pecuniarie importanti. 

Allora quali sanzioni sono previste per la mancata o tardiva presentazione del M.U.D.?

La sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata presentazione del M.U.D., ai sensi dell'Art. 258 comma 1 del D.lgs 152/06, va da un minimo di 2.600 euro fino ad un massimo di 15.500 euro. 

Nel caso in cui la presentazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, si applicherà invece la sanzione pecuniaria ridotta da 26 euro a 160 euro.


Sanzione ridotta per gli errori di compilazione 

Come detto prima nel caso dei formulari, ma valevole anche per M.U.D. e registro di carico e scarico, ogni documento deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e non deve quindi riportare dati incompleti o inesatti.

Tuttavia se le indicazioni contenute nei vari documenti (Fir, M.U.D. e Registro c/s) consentono di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione amministrativa pecuniaria si riduce a 260 euro per la minima a 1.150 euro per la massima.


Perché molte imprese non rispettano queste norme?

Quelli sopracitati sono gli adempimenti che più di frequente vengono trascurati da molte aziende, di qualsiasi natura o dimensione. 

Il fatto che questi andrebbero a sommarsi all'impressionante mole di obblighi e impegni che le imprese italiane sono tenute a rispettare è solo uno dei motivi, gli altri sono da ricercare probabilmente nella scarsa informazione, nella complessità della normativa sui rifiuti e per ultimo nell'insufficienza di controlli nei confronti delle imprese produttrici di rifiuti. 


Contatta un Consulente Esperto

Come al solito, per risolvere qualsiasi tipo di criticità legata al complesso mondo dei rifiuti, il mio consiglio è quello di rivolgersi alle persone giuste, ovvero ad un Consulente Esperto. Va benissimo informarsi, cercare in rete e farsi un'idea generale rispetto a ciò che è lecito o illecito, ma l’affidarsi alla competenza e di un esperto è un imperativo dal quale non ci si può sottrarre. 


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