Aggiornamento legislativo riaperture al 18.05.2021

Novità legislative in tema di limitazioni dovute all'epidemia COVID, in vigore dal 18/05/2021 (D.L. 18 maggio 2021, n. 65).

1. Limiti orari agli spostamenti: 1.1. Dal 18 maggio 2021 fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute;   1.2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo; 1.3. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti; 1.4. nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti. 

2. Attivita' dei servizi di ristorazione: 2.1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso.

3. Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali: 3.1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno  dei  mercati  e  dei  centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali  e  altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi. 

4. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere: 4.1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' di palestre sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri , a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo; 4.2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; 4.3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere; 

5. Eventi sportivi aperti al pubblico: 5.1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per  il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.    

6. Impianti nei comprensori sciistici: 6.1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici.

7. Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino': 7.1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'.

 8. Parchi tematici e di divertimento: 8.1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento,

9. centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie: 9.1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 9.2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida del D.L. 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. 

10. Corsi di formazione: 10.1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza.

11. Musei e altri istituti e luoghi della cultura: 11.1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresi' aperte al pubblico le mostre. 

              

Disposizioni in materia di rilascio e validita' delle certificazioni verdi COVID-19: La certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita' di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 

Il tutto nel rispetto delle Linee Guida adottate ai sensi del D.L. 33/2020





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