Amministrazione di sostegno, atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione
Con l’Ordinanza n. 7420 del 7 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha regolato il principio di diritto relativo all’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno, in particolare in merito all'autorizzazione del Giudice Tutelare sul compimento di atti di straordinaria amministrazione, che va compiuto tenendo conto degli effetti economici dell'atto autorizzato.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile (un tempo dedicati all’istituto dell’affiliazione, abrogata nel 1983 dalla legge sull’adozione) sono a disciplinare oggi l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno (AdS), quale tutela di persone che non possiedono, anche parzialmente, autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
L’Amministrazione di Sostegno offre ai tutelati uno strumento per provvedere ai propri interessi, senza sacrificare la capacità di agire dell’amministrato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione.
Non evincendosi dal nostro sistema di diritto civile un principio di generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del legale rappresentante dell'incapace, la giurisprudenza di legittimità ha potenziato il ruolo del giudice tutelare che attraverso il decreto di nomina dell'AdS precisa sia l'assistenza negli atti di ordinaria amministrazione specificamente individuati, sia quelli di straordinaria amministrazione che necessitano di una previa autorizzazione del giudice.
Il beneficiario potrà compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, permanendo in capo all'amministratore, il dovere di riferire periodicamente in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio dell'assistito, nonché in ordine ad ogni mutamento delle condizioni di vita personale e sociale dello stesso.
Anche il ruolo dell'Avvocato ricopre nella prassi giudiziaria delle amministrazioni di sostegno un ruolo importante poiché il Giudice Tutelare (G.T.) nomina spesso quale AdS, non un familiare, ma un avvocato, ad esempio, nei casi in cui il contesto esige la soluzione di aspetti giuridici più o meno complessi (come ad es., determinati atti di straordinaria amministrazione ex articoli 374-375 cod. civ.) o nel caso in cui difetti una rete di supporto familiare adeguata oppure vi sia un conflitto endofamiliare.
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Accanto all'aspetto della cura della persona si affianca nelle amministrazioni di sostegno quello dell'attività di gestione degli interessi patrimoniali.
Il contenuto del decreto di nomina dell’AdS deve includere la delimitazione degli atti che il beneficiario può compiere solo o con l'assistenza o la rappresentanza dell'amministratore di sostegno.
In materia di gestione di beni degli incapaci di agire, la legge non indica un criterio per stabilire cosa sia amministrazione ordinaria e cosa sia amministrazione straordinaria e per orientarsi, ci si avvale della funzione conservativa e dispositiva del patrimonio, con la conseguenza che si possono qualificare come atti di amministrazione ordinaria quelli che, senza alterare l'integrità del patrimonio, hanno finalità di conservazione o lo scopo di utilizzare il reddito prodotto.
Si considerano, invece, atti di straordinaria amministrazione quelli che incidono direttamente o indirettamente sul patrimonio del soggetto proprietario.
L'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato.
Rimane il fatto che l'amministratore può incorrere in condotte responsabili, anche sul piano processuale, nel caso di rifiuto ingiustificato di una transazione vantaggiosa per il beneficiario. Tale condotta integra la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'articolo 88 c.p.c e giustifica quindi la condanna del rappresentante, in solido con la parte da lui assistita che sia soccombente in giudizio alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell'articolo 94 c.p.c.