Antiriciclaggio: L’EBA pubblica le nuove linee-guida

Antiriciclaggio: L’EBA pubblica le nuove linee-guida

Lo scorso 14 giugno 2022 l’EBA ha pubblicato le proprie Linee-guida rivolte alla funzione di conformità dell’organo di gestione degli enti creditizi o finanziari alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Tali Linee-guida vengono emanate in attuazione dell’art. 8 della Direttiva UE 849/2015 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), secondo cui le banche e gli intermediari debbono, per l’appunto, adottare politiche, controlli e procedure interne di contrasto e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Com’è noto, nel nostro ordinamento la normativa antiriciclaggio è contenuta all’interno del d.lgs. 231/2007, oggetto, nel corso del tempo, di numerose riforme volte principalmente a recepire le continue novità provenienti dal diritto eurounitario. In particolare, tale decreto illustra i compiti e le funzioni delle autorità in materia di vigilanza (in primo luogo, il Ministero dell’economia e l’Unità di informazione finanziaria, etc.), descrive quelli che sono gli obblighi dettati dalla normativa e i soggetti a cui sono rivolti, e stabilisce le sanzioni (penali e amministrative) da irrogarsi in caso di violazioni.

La funzione delle Linee-guida dell’EBA è, come sempre, quella di garantire un’interpretazione comune e un’attuazione adeguata delle disposizioni di governance interna, introducendo una serie di misure a cui i soggetti destinatari dovrebbero adeguarsi.

A questo proposito, le Linee-guida stabiliscono anzitutto come la supervisione e il monitoraggio sul rispetto della normativa antiriciclaggio dovrebbe spettare direttamente all’organo amministrativo, che dovrebbe possedere adeguate conoscenze, abilità ed esperienza in materia. In particolare, l’organo amministrativo dovrebbe essere informato dei risultati della valutazione dei rischi a livello aziendale e monitorare in quale misura le procedure interne siano in grado di prevenirli, riesaminandole almeno una volta all’anno.

Allo stesso modo, l’organo amministrativo dovrebbe avere accesso a tutti i dati e le informazioni disponibili, e contemporaneamente dovrebbe accertarsi che ciò che ha a disposizione sia sufficiente per consentire un adeguato monitoraggio.

L’organo amministrativo dovrebbe provvedere altresì alla nomina di un responsabile con funzione di revisione indipendente per la redazione e la verifica delle suddette politiche. Ciò a meno che l’ente non dimostri che per area geografica, numero di dipendenti o dimensione delle sue operazioni la nomina di un soggetto ad hoc sarebbe superflua in applicazione del principio di proporzionalità.

Le policies da adottare dovrebbero comprendere, tra l’altro, regole per garantire una adeguata verifica della clientela, un sistema di reporting interno e delle regole per la conservazione delle informazioni.

Quando l’ente creditizio o finanziario fa parte di un gruppo, le Linee-guida prescrivono, invece, la nomina di un responsabile della compliance antiriciclaggio di gruppo. In questo caso, si dovrebbe garantire che le politiche e le procedure messe in atto siano allineate tra tutti i soggetti facenti parte del gruppo.

Tali Linee-guida devono comunque essere lette congiuntamente con le altre le Linee-guida emesse dalle autorità di vigilanza sempre in funzione antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo, come per esempio quelle dell’EBA sulla governance interna del 2 luglio 2021, quelle dell’ESMA sulla funzione di compliance per le imprese di investimento del 9 giugno 2020, o quelle congiunte dell’EBA e dell’ESMA sull’idoneità degli esponenti aziendali del 2 novembre 2021. 

Le Linee-guida entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 2022. 

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