AVVISO PER LE AZIENDE COSMETICHE
Dopo quasi 7 anni dall’entrata in vigore del Regolamento CE 1223/2009 sulla cosmetica, il 1° gennaio 2020 il Governo, su segnalazione della Commissione Europea che ha evidenziato una carenza dei controlli sui prodotti cosmetici italiani da parte delle Autorità Competenti e onde evitare una procedura di infrazione disciplinata dagli articoli 258 e 259 TFUE, darà il luogo a procedere agli effettivi controlli normativi secondo il Regolamento CE 1223/2009 presso le Aziende Cosmetiche Italiane con un fatturato superiore ai 100.000 euro.
Appurate subito coi vostri Safety Assessor (dipendenti interni o consulenti esterni) che la documentazione informativa su ogni singolo vostro prodotto cosmetico sia:
- Completa.
- Pronta.
- Disponibile.
- Presso esclusivamente la vostra sede.
Ricordiamo che secondo gli articoli del Regolamento 1223/2009 in vigore tra cui il numero 11 e seguenti:
- la persona responsabile (l'azienda cosmetica!) è obbligata a tenere la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato presso il proprio indirizzo, ovvero quello indicato sull'etichetta dei prodotti;
- la documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato;
- non può essere tenuta da consulenti esterni;
- per documentazione si intende il dossier cosmetico (P.I.F.);
- ogni P.I.F. deve essere completo di tutto;
in mancanza di importanti dati quali…
- Dati tossicologici (12 endpoints)!
- Diploma del valutatore!
- Dati anagrafici del valutatore!
- Firma del valutatore!
…il P.I.F. sarà ritenuto legalmente nullo (si consiglia di sentire anche il parere di un vostro legale) per cui sarà applicata la sanzione all’azienda cosmetica.
Si precisa che: è l’azienda cosmetica la Persona Responsabile (RP) che deve verificare che la documentazione sia corretta! Il consulente è esonerato da questa responsabilità.
I prodotti senza documentazione o con documentazione errata/incompleta saranno oggetto di sequestro; l’azienda sarà multata come previsto dal decreto legislativo 204/2015:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/22/15G00220/sg
Qualora abbiate dei dubbi sulla documentazione in vostro possesso, consigliamo di avvalervi prima di tutto del vostro avvocato/legale che dovrà assieme al consulente interno/esterno appurare che tutto sia in ordine e pronto per il controllo.