Azione diretta da parte del subvettore ex art. 7 ter del D.Lgs. 286/2005 ed elementi essenziali a supporto della domanda
Nell’ambito di un recente giudizio avanti al Tribunale di Milano patrocinato da Margiotta & Partners a sostegno di un primario operatore logistico, il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda di un subvettore che pretendeva il riconoscimento di un credito asseritamente riconducibile a noli non pagati dal proprio committente (una società di trasporto locale), dando corso ad un’azione ex art. 7 ter del D.Lgs. 286/2005 direttamente nei confronti del soggetto cliente dello studio, ritenuto il beneficiario effettivo delle prestazioni di trasporto.
Con opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto destinatario della domanda giudiziale eccepiva l’inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento, precisando di non aver mai conferito al subvettore alcun incarico incarico e negando ogni collegamento con lo stesso, aggiungendo infine che l’attività per la quale veniva richiesto il pagamento del corrispettivo non fosse mai stata prestata. La domanda veniva specificamente contestata anche nel quantum, avendo eccepito l’opponente non solo l’insussistenza di ogni dimostrazione del rapporto contrattuale e della reale esecuzione delle prestazioni, ma anche l’assenza di prova in merito al contenuto del dedotto rapporto, con particolare riferimento al prezzo concordato tra vettore e subvettore.
Il Tribunale investito della decisione, oltre ad una precisa motivazione in merito alle regole generali sull’onere della prova, entrava nello specifico degli elementi atti a sostenere da parte del subvettore l’esercizio dell’azione diretta, specificando che “in atti non è stata prodotta alcuna documentazione scritta riconducibile, in maniera certa e tranquillizzante, all’attività che sarebbe stata prestata dall’opposta in favore dell’opponente. Infatti, non solo non risulta depositato alcun documento attestante il rapporto tra vettore e subvettore con riferimento alle prestazioni oggetto di causa, ma neppure sono stati depositati documenti relativi all’esecuzione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento, essendo stati prodotti esclusivamente documenti di provenienza e formazione unilaterale o comunque non riconducibili in maniera sufficiente alle prestazioni per le quali si chiede il pagamento”.
E neppure le deposizioni testimoniali esperite nella fase istruttoria sono state ritenute idonee a colmare le carenze documentali a supporto della pretesa, poiché “le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall’opposta risultano estremamente generiche in merito allo specifico contenuto dei rapporti contrattuali tra le parti, non risultando riportato dai testimoni, in maniera chiara e concordante, in che cosa sia consistita la specifica attività eseguita dall’opposta e quale fosse il corrispettivo pattuito” e concludendo pertanto che “In definitiva, la domanda di pagamento risulta carente sotto il profilo probatorio, sia in merito alla sussistenza del rapporto tra vettore e subvettore, sia in merito alla effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento, sia sotto l’aspetto della quantificazione del corrispettivo”.
Riprendendo pertanto le argomentazioni svolte dal giudicante, permane il fatto che l’azione diretta resta uno strumento sicuramente molto efficace per il vettore effettivo che non sia stato pagato dal proprio committente, ma viene altresì correttamente posto in risalto come, per avere successo, la domanda debba essere adeguatamente supportata da idonei elementi che la rendano adeguatamente procedibile.
In particolare, assolutamente essenziale si pone l’esistenza (e la relativa prova) del rapporto contrattuale tra vettore e subvettore, nonchè la dimostrazione del corrispettivo tra gli stessi concordato per dare corso alla prestazione.
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Si rammenta infatti che la norma dispone che il subvettore “ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita”. Si rende pertanto necessario e imprescindibile fornire dimostrazione non solo dell’intercorso rapporto, ma altresì del corrispettivo pattuito, per comprendere il limite entro il quale il beneficiario dei servizi di trasporto possa considerarsi obbligato.
Non può pertanto ritenersi sufficiente la produzione in giudizio da parte del subvettore delle sole lettere di vettura che dimostrino l’avvenuta esecuzione delle tratte, dovendo necessariamente essere fornita anche la prova della pattuizione del nolo.
Dalla sentenza si evince altresì che anche le eventuali prove testimoniali portate a supporto della pretesa e a conferma delle pattuizioni verbali asseritamente intercorse, debbono fornire indicazioni precise e incontrovertibili, diversamente non essendo idonee a colmare la carenza documentale.
Alla luce di tali argomentazioni, resta confermata la potenziale efficacia dell’azione diretta ex art. 7 ter ma viene contestualmente fornita al soggetto destinatario passivo della medesima un’opportunità difensiva non certo trascurabile.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento sul tema.