Il nuovo «sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» - la patente a crediti.
Lo scorso 30 aprile 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 al fine di incrementare le attività a contrasto del lavoro sommerso e rafforzare le attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, è stato legiferato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite i crediti, introducendo così il concetto di “patente a crediti”.
Il possesso di tale certificazione – che sarà obbligatorio per operare a partire dal 1 ottobre 2024 – è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Viene demandato all’INAIL il compito di verificare la sussistenza dei predetti requisiti e, dunque, conseguentemente emettere il relativo certificato.
L’obbligo di cui si discute, ai sensi dell’art. 27, I comma, T.U. 81/2008, si riverserà su “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.
In merito al funzionamento del conteggio dei crediti si deve compiere rimando ai successivi quinto e sesto comma della norma citata, ove si legge “La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti […]. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”.
Come si desume proprio dal sistema che regolamenta le ipotesi di oscillazione dei crediti, scopo della patente è quello di certificare lo stato di buon funzionamento del sistema organizzativo adottato dall’azienda per il contenimento e la prevenzione dei rischi di cui al T.U. 81/2008 nel suo complesso.
In caso di incidenti gravi, da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, è facoltà dell’INAIL emettere un provvedimento cautelare nei confronti dell’impresa coinvolta al fine di sospendere sino a 12 mesi la patente di cui l’azienda stessa dispone.
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Ciò, ovviamente, con ricadute gravose sotto l’aspetto operativo quali, sostanzialmente, l’interruzione dell’attività, oltre che sotto l’aspetto reputazionale.
In ogni caso, vi è da osservare che ai sensi dell’art. 27, X comma, “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14”.
Nondimeno, le imprese che non riusciranno ad avere i requisiti per ottenere e/o mantenere la certificazione di cui si discute, ma che inopinatamente decideranno di continuare a operare sul mercato, rischieranno sanzioni quali “la sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, […], nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente”.
Subirà la sanzione della revoca della certificazione ottenuta, invece, l’impresa che ne chiederà l’emissione sulla base di un’autocertificazione mendace.
In caso si subisca la decurtazione dei crediti, onde poterne ricevere di nuovi, le imprese dovranno attivarsi mediante il conseguimento di crediti di formazione. Obiettivo primario, infatti, è costituire un tessuto imprenditoriale sensibile al tema della prevenzione.
Motivo questo, per il quale, potrà essere tenuta in considerazione al fine del punteggio della propria patente, anche l’implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001. Strumento, quest’ultimo, la cui centralità in tema di prevenzione dei rischi sulla salute e sicurezza è già da tempo comprovata a fronte delle molteplici pronunce giurisprudenziali sul punto.
A chiosa, si specifica che la norma in commento si chiude specificando che “Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA[1]”.
Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.
[1] Qualificazione che autorizza l'impresa del settore delle costruzioni a concorre a pubbliche gare d'appalto indette per categorie e classifiche di importo.