Caso di successo dello Studio

Dichiarata prescritta la sanzione di 11000 euro a titolo di ritardo nel pagamento di oneri concessori

Caso di successo dello Studio Dichiarata prescritta la sanzione di 11000 euro a titolo di ritardo nel pagamento di oneri concessori

Lo Studio dell’avv. Vittorio Fiasconaro è riuscito a far annullare una sanzione di 11000 euro inflitta dal Comune di Santa Flavia ad una società che aveva pagato in ritardo gli oneri concessori a saldo, a fronte del rilascio di una concessione edilizia.

Il Tar Palermo (con la sentenza n. 1112 pubblicata il 3 aprile 2023) ha dichiarato che il relativo credito era in realtà prescritto.

Il caso era il seguente.

In data 20 giugno 2006 il Comune di Santa Flavia rilasciava in favore della società ricorrente una concessione edilizia con la quale veniva autorizzata la costruzione di un edificio da destinare a civile abitazione e liquidato il contributo di costruzione.

Il contributo veniva quantificato nella somma complessiva di € 52.924,28, di cui € 35.715,64 per oneri di urbanizzazione ed € 16.208,64 per costo di costruzione.

Il pagamento del suddetto importo veniva parzialmente corrisposto e, per la rimanente parte, rateizzato.

In particolare, la ricorrente eseguiva un primo versamento di € 14.286,26, pari al 40% della somma dovuta come quota relativa agli oneri di urbanizzazione.

Il pagamento della restante parte (€ 21.429,38) veniva suddiviso in 4 rate a scadenza semestrale, garantite da polizza fideiussoria.

Lo stesso avveniva per la quota relativa al costo di costruzione.

La ricorrente effettuava un primo versamento di € 2.315,52 (pari ad 1/7 dell’importo dovuto a tale titolo), mentre per la somma restante (€ 13.893,12) veniva previsto il pagamento in 4 rate semestrali garantite da polizza fideiussoria.

La ricorrente, tuttavia, non versava i ratei alle scadenze previste e provvedeva all’integrale pagamento delle somme ancora dovute in un’unica soluzione il 21 febbraio 2014.

Il 28 dicembre 2017 il Comune di Santa Flavia notificava alla società ricorrente l’ingiunzione di pagamento applicando la sanzione prevista dall’art. 50 LR. 71/1978, quantificata nell’importo di € 11.797,80.

La società impugnava dinanzi al Tar l’ingiunzione, e otteneva ragione.

L’art. 50 della L.R. 71/1978 (applicabile ratione temporis alla fattispecie all’esame), dispone:

“Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b”.

Il Tar ha chiarito che alle sanzioni pecuniarie conseguenti al ritardato od omesso pagamento dei contributi di concessione edilizia, si applica l’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa in cinque anni il termine di prescrizione decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, del diritto a riscuotere le somme di denaro dovute a titolo di sanzione amministrativa.

Si tratta, infatti, di sanzioni aventi natura squisitamente afflittiva, connotate da una finalità dissuasiva dal ritardato o omesso pagamento degli oneri correlati dal rilascio del titolo, a garanzia delle casse comunali, e prive, invece, di quel carattere di realità che connota le sanzioni edilizie con funzione sostitutiva della rimessione in pristino.

Il dies a quo a partire dal quale va computato il corso del termine di prescrizione è da individuarsi, secondo le regole generali (art. 2935 cod. civ.) dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovvero dalla scadenza dei termini previsti dall’art. 50 L.R. 71/1978, da computarsi a decorrere dalla scadenza delle singole rate di contributo non tempestivamente corrisposte .

Infatti, la violazione relativa all’omesso o ritardato versamento del contributo di costruzione si consuma nel momento della inutile scadenza di ciascun singolo termine previsto dall’art. 50 L.R. 71/1978.

Poiché i termini di pagamento erano stati dilazionati per effetto della rateizzazione parziale del contributo, le sanzioni per il ritardo sono maturate in tempi diversi, decorrendo i termini previsti dall’art. 50 L.R. 71/1978 dalle scadenze delle singole rate .

Nel caso in questione, l’ingiunzione di pagamento è intervenuta ben oltre il termine quinquennale decorrente dal verificarsi della violazione relativa all’ultima rata di pagamento.

Per tale ragione il ricorso è stato accolto e la società ha evitato il pagamento della sanzione.


Avv. Vittorio Fiasconaro  

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