Cassazione: colpo di frusta senza radiografia

Cassazione: colpo di frusta senza radiografia

Con la sentenza n. 10816 del 2019 la Corte di Cassazione, rivoluzionando l'interpretazione delle norme assicurative sulle micro-lesioni, precisa che la prova rigorosa di queste non deve essere fornita necessariamente con gli esami diagnostici strumentali. Sussistono infatti patologie che possono essere rilevate anche con una semplice visita medica.

Nella fattispecie in esame, il proprietario di un'auto conviene in giudizio il conducente e la compagnia assicurativa del veicolo da cui era stato tamponato, per essere risarcito dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La compagnia tuttavia, nel costituirsi in giudizio contesta la sussistenza della lesione, per l'assenza di un accertamento "clinico strumentale obiettivo”, come richiesto invece dall'art. 139, comma 2, del Codice delle Assicurazioni. 

La CTU esperita nel corso del giudizio rileva la sussistenza di una lesione permanente con postumi invalidanti del 2% consistenti un una "succussione rachide cervicale e lombare esitata in algodisfunzionalità dei suddetti distretti". Il Giudice condanna quindi il conducente e la compagnia al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali. I soccombenti impugnano la sentenza, ma il Tribunale di secondo grado conferma la pronuncia del giudice di prime cure nella parte relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali. 

A questo punto sia il conducente che la compagnia RCA ricorrono in Cassazione in quanto, la lettura congiunta delle disposizioni contenute nei commi 3 e 3 quater dell'art. 32 dl n. 1/2012, stabilisce che in nessun caso un danno di lieve entità può "dare luogo al risarcimento per postumi permanenti in mancanza di reperti documentali strumentali in grado di obiettivare le lesioni al momento del sinistro.”

Con la sentenza n. 10816 del 2019 la Cassazione rigetta il motivo del ricorso relativo alla sussistenza obbligatoria dell'accertamento strumentale ai fini risarcitori del rachide cervicale per le seguenti ragioni. Innanzitutto la Corte aveva già precisato che dalla lettura degli artt. 138, 139 e 32 (comma 3 quater) si deve evincere che l'accertamento medico-legale di tipo visivo e quello clinico strumentale non sono né subordinati uno all’altro, né devono essere esperiti congiuntamente, quanto piuttosto utilizzati secondo le "leges artis" in quanto capaci di condurre a un'indagine obbiettiva delle lesioni e degli eventuali postumi residui. Successivamente, hanno inoltre chiarito che stante la necessità di procedere ad un riscontro rigoroso dell'esistenza di patologie di lieve entità "l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza”. Di talché non si può affermare che una lesione di lieve entità non esiste solo perché non documentata dal referto per immagini sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.


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