Che significa polizza “All-risks” ?
Dal dizionario Assicurese-Italiano
Spesso durante l’attività mi capita di operare come un vero e proprio traduttore simultaneo, trasformando in "parole povere" di fronte agli imprenditori i tanti termini assicurativi talmente particolari da risultare avulsi ad ogni altro ambito e quindi quasi incomprensibili.
Vorrei con questa rubrica aiutare a rendere semplice il gergo “assicurese”, contribuendo alla chiarezza generale sull’argomento.
Il termine che approfondiamo oggi è : “All-risks” - letteralmente “tutti i rischi”- parola che sentiamo spesso nominare in varie salse durante l’incontro con l’assicuratore ma al quale capita di dare poca rilevanza ; passa per cosi dire - inosservata.
Se parliamo di una polizza “All-risks” ci riferiamo ad una copertura incendio-furto quindi in riferimento ai danni diretti a “cose” . (Per capirci : se qualcuno vi parla di una polizza R.c. auto “All-risks” misurategli la febbre )
Cosa cambia rispetto ad una “normale”?
Il concetto è piuttosto semplice, la polizza “All-risks” ci tutela da tutti i danni tranne quelli esclusi. Direte voi : mi sembra logico! Invece il ragionamento è più sottile.
Le polizze tradizionali specificano gli eventi in copertura e nelle esclusioni ciò che appunto rimane scoperto, resta inteso che un dato evento non nominato ne in una sezione ne nell’altra è escluso “d’ufficio”!
Le polizze "All-risks" invece dichiarando solo le esclusioni , includono di fatto tutti i restanti eventi ampliando la portata della nostra copertura.
Un esempio chiarificatore :
Immaginate che le lettere dell’alfabeto siano eventi da assicurare
Polizza normale : copre A – B - C Eslcude : E – F - G
Polizza All-Risks : copre L’ALFABETO ( tutto ) Esclude : E –F –G
Se accade l’evento “D” ?
A parità di esclusioni ( entrambe non prevedono gli eventi : E-F-G) nel primo caso non siamo coperti , con la All risk invece... magia!
L’altra importante differenza è che non saremo più noi a dover dimostrare che il danno risulta coperto, sarà l’assicuratore a dover dimostrare a voi che il danno risultava escluso ! ( c.d. Inversione dell'onere della prova )
Insomma come recita Pozzetto : se succede , "ve ne fregate perché avete la polizza"!
Tutto sommato una bella differenza, non trovate?
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Sono un assicuratore esperto in grandi rischi industriali ed il mio obiettivo e' di proteggere il valore creato dal tuo business.
3 anniOttimo articolo e fantastico il video di Pozzetto, che mi riprometto, se me lo permette, di usare anch’io per post sull’argomento assicurazione.
Assuntore Rischi Area Logistica e Trasporti / Gestione sinistri Logistica e Trasporti
9 anni(segue) La giurisprudenza in più casi mi sembra abbia fatto considerazioni diverse analizzando i casi concreti, in particolar modo quando i contratti assicurativi tra esclusioni, inclusioni parziali più o meno estese, nuove esclusioni parziali più o meno estese delle inclusioni precedenti, andavano a “determinare” il rischio assicurato. Sarei quindi cauto; in linea di principio mi sento di condividere il pensiero che l’onere della prova del fatto costitutivo nella polizza All Risks gravi sull’assicuratore, tuttavia non sempre quella che abbiamo innanzi pur essendo denominata All Risks potrebbe essere considerata tale, con i conseguenti oneri della prova gravanti sull’assicuratore, dalla giurisprudenza. Sarebbe interessante una analisi approfondita delle decisioni del Supremo Collegio, in particolare a Sezioni Unite, in merito all’argomento. (2fine)
Assuntore Rischi Area Logistica e Trasporti / Gestione sinistri Logistica e Trasporti
9 anniL’onere della prova è regolato dall’articolo 2697 del Codice Civile: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” Senza alcuna prestesa esaustiva ritengo di poter scrivere che la giurisprudenza mi pare sia conformemente orientata a ritenere il dettato codicistico si applichi al contratto di assicurazione, non facendo distinzioni tecnico assicurative tra “rischi nominati” e formulazioni “all risks”. Direi che i tribunali abbiano disposto in genere che l’onere della prova gravi sull’assicurato quando si tratti di un contratto di assicurazione riguardante un “rischio determinato” e abbiano disposto in genere che l’onere della prova gravi sull’assicuratore nel caso il rischio venga determinato per esclusioni. Questo però non mi rende così sicuro che l’onere della prova del fatto costitutivo il diritto in una assicurazione, definita “All Risks”, gravi sull’assicuratore. (1segue)
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9 anniCiao Michele ,grazie del contributo. In Italia vale tutto e questo lo sappiamo, cerchiamo per quanto possibile di dare delle linee guida corrette ai nostri clienti :)
Borsoi Formazione
9 anniBuon giorno Nicola, grazie per l'interessante spunto proposto; rispetto all'onere probatorio, ho per anni scritto senza indugio che nel contratto di assicurazione in forma all risk spetta all'assicuratore e tanto rinvengo tuttora in molti commenti e analisi di ben più autorevoli esperti. Con l'andare del tempo sono però diventato più prudente e dubbioso, una volta scoperta la non univoca dottrina e giurisprudenza al riguardo. Non sto dicendo che è vero il contrario, ma solo che per l'onere probatorio si può ritrovarsi a dover ricorrere in Cassazione e uscirne perdenti. Dagli inglesi abbiamo importato solo le polizze, ma non il diritto anglosassone.