Comunicare ai lavoratori gli strumenti automatizzati usati nella gestione del personale
Il decreto legislativo 104 del 27 giugno 2022 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale 176 del 29 luglio e in vigore dal 13 agosto), che recepisce la direttiva Trasparenza 2019/1152 Ue, modifica il Dlgs 152/1997, sostituendo l’articolo 1 e aggiungendo il nuovo articolo 1-bis, con l’introduzione di una serie di obblighi per il datore di lavoro che utilizza strumenti automatizzati per la gestione dei lavoratori. La previsione deve essere considerata con attenzione. I sistemi in questione sono quelli decisionali o di monitoraggio automatizzati che forniscono indicazioni rilevanti per i diversi momenti del rapporto di lavoro (ad esempio assunzione, gestione, cessazione) e «incidenti», cioè che incidono su sorveglianza, valutazione e prestazioni. Gli obblighi introdotti a carico del datore di lavoro che utilizza tali strumenti si sostanziano in obblighi informativi e obblighi che impattano su adempimenti già imposti a tutela della privacy dal Gdpr. Per fornire ai lavoratori le informazioni richieste il datore di lavoro dovrà analizzare puntualmente i sistemi automatizzati in uso per descriverne, ad esempio logica e funzionamento, dati e parametri di programmazione, impatti potenzialmente discriminatori e così via. Una volta identificate le informazioni rilevanti, queste devono essere tradotte in un formato strutturato e di uso comune e rese fruibili anche da dispositivi automatici. L’onere informativo è ulteriormente appesantito dall’obbligo di condividere le informazioni anche con soggetti terzi (le rappresentanze sindacali aziendali e, su richiesta, il ministero del Lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro). Alle richieste dei lavoratori si deve dare riscontro scritto entro 30 giorni dal ricevimento e in caso di modifiche rilevanti i lavoratori devono essere informati per iscritto almeno 24 ore prima.