Conduttore e Locatore: dal Decreto Cura Italia gli auspicabili accordi modificativi dei patti in essere

Conduttore e Locatore: dal Decreto Cura Italia gli auspicabili accordi modificativi dei patti in essere


Il Governo prende atto degli effetti dell’emergenza Covid-19 sui titolari di attività imprenditoriali e tenta di contenerlo tramite l’art.65 del Decreto legge cura Italia che riconosce agli imprenditori/conduttori di immobili di categoria C/1 un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione dovuto per marzo 2020 da portare in compensazione. Non ci sono disposizioni, però, relative al rapporto conduttore-locatore, soprattutto per il dopo marzo. I decreti adottati non impediscono in senso assoluto l’adempimento delle parti coinvolte in un contratto di locazione, anche se, concretamente, può venire meno lo scopo perseguito dalle parti, in particolare per le attività aperte al pubblico. In una simile situazione, l’interesse del conduttore non consiste in una risoluzione del contratto, ma una sospensione o una riduzione della prestazione, visto che, solo momentaneamente è impossibile godere al massimo del bene, che resta, comunque, generalmente occupato il che determina una prestazione eseguita perfettamente dal locatore. Il decreto Cura Italia, però, attribuisce al conduttore il diritto ad una riduzione dell’onere locatizio, tramite il credito di imposta, proporzionata alla minore utilità della cosa per tutto il tempo di efficacia dei provvedimenti di contenimento. Posto che non possa realizzarsi alcun automatismo, è onere del conduttore informare il locatore della sopravvenuta inutilità parziale della prestazione, mentre, si spera che le parti possano trovare accordi modificativi dei patti in essere.

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