Congedo parentale: indennità all'80% per un mese
L’INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha fornito importanti modifiche e linee guide per il congedo parentale.
Secondo la nuova normativa, l'indennità di congedo parentale viene aumentata dell'80% della retribuzione (precedentemente al 30%) per un solo mese (dei tre totali) da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Questa modifica si applica solo ai lavoratori dipendenti (escludendo altre categorie di lavoratori come i lavoratori autonomi o quelli iscritti alla Gestione separata), sia nel settore privato che pubblico, che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022.
La circolare fornisce anche esempi per illustrare l'applicazione della nuova disposizione. Ad esempio, se entrambi i genitori richiedono un periodo di 15 giorni di congedo parentale per lo stesso figlio, entrambi i periodi sono indennizzabili all'80% e si esaurisce il mese indennizzabile per entrambi i genitori. Qualora solo uno dei genitori sia un lavoratore dipendente, solo a lui spetterà il mese di congedo indennizzato all'80% della sua retribuzione.
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La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso diversi canali, tra cui il portale web dell'INPS (Portale Inps - Home) utilizzando un'identità digitale come SPID, CIE o CNS. Inoltre, è possibile presentare la domanda tramite il Contact Center integrato, chiamando i numeri verdi 803.164 o 06 164.164, oppure utilizzando i servizi forniti dagli Istituti di patronato.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla circolare: 14172_Circolare-numero-45-del-16-05-2023.pdf (anaao.it)
Per maggiori informazioni: ☎️ 059 894879 - 📧 info@pmi.srl