COVID- 19: Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al D.L. 23/2020
Come noto, in data 8 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” il quale, nell’attuale situazione emergenziale in cui versa il Paese, tra le proprie finalità vanta anche quella di garantire liquidità alle imprese coinvolte dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19 in corso.
Tra i vari provvedimenti adottati dal Governo, alcuni dei quali espressamente trattati con altro articolo del 09.04.2020 pubblicato su questa pagina (ed al quale si rimanda), quello significativamente più incisivo – quantomeno per il numero dei potenziali fruitori del beneficio - riguarda la possibilità di attivare il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Il tessuto economico e sociale dell’Italia infatti è notoriamente costellato di moltissime piccole e medie imprese che in questo periodo hanno registrato cali di fatturato e difficoltà economiche non di poco conto, derivanti in primo luogo dall’ormai protratto lockdown che da un lato, come detto, limita produzione e fatturato e, dall’altro, non consente tuttavia alle aziende di sottrarsi ai considerevoli costi fissi che ciascuna di esse deve sostenere per operare sul mercato (si pensi ad esempio ai costi di canoni di locazione, forniture e contrattualistica in genere..). Pertanto, ogni provvedimento volto ad assicurare liquidità - seppur in maniera indiretta tramite la concessione di garanzie statali su prestiti erogati da Banche ed Intermediari finanziari - dev'essere necessariamente oggetto della giusta attenzione critica, soprattutto da chi in astratto potrebbe beneficiare di un siffatto sostegno.
Venendo quindi al tema centrale della presente riflessione, il “Fondo Centrale di Garanzia per le PMI” viene disciplinato all’art. 13 del D.L. 23/2020 e, per una agevole comprensione dello strumento qui analizzato, se ne propone di seguito una sintesi delle principali caratteristiche.
CHI SONO I BENEFICIARI DEL FONDO?
Le PMI (imprese in forma individuale e societaria) che potranno beneficiare della garanzia statale devono avere un numero di dipendenti non superiore a 499.
Possono fruire della garanzia statale, per determinate tipologie di finanziamenti, anche i liberi professionisti e gli artigiani.
PERIODO TEMPORALE CONCESSO PER BENEFICIARE DEL FONDO
Coloro che siano interessati a beneficiare del Fondo di cui all’art. 13 D.L. 23/2020 potranno richiederne l’applicazione sino al 31.12.2020.
COME SI RICHIEDE L’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA?
Attualmente, dalla consultazione dei canali di comunicazione istituzionale, l’unica modulistica reperibile per l’attivazione della garanzia statale riguarda i prestiti sino all’ammontare massimo di 25.000,00 Euro.
Per quanto riguarda i finanziamenti sino a 25.000,00 Euro quindi va predisposto e compilato l’apposito modulo già consultabile e scaricabile online dai siti internet istituzionali www.fondodigaranzia.it o www.mise.gov.it (sito internet del Ministero dello Sviluppo economico). Il modulo, una volta compilato, va poi trasmesso all’ente cui viene richiesto il finanziamento, unitamente a copia del documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore.
Dalla consultazione del predetto modulo si evince che andrà specificato e dichiarato che:
- il soggetto richiedente non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni di cui alla L. 231/2001;
- non si è incorsi in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici;
- si accetta il diritto del Fondo centrale a rivalersi sul beneficiario nel caso in cui quest’ultimo non provveda al rimborso del prestito all’ente finanziatore;
- la propria classe dimensionale;
- gli aiuti di Stato di cui si è già avuto beneficio, specificando l’amministrazione concedente;
- il codice ATECO dell’attività economica interessata;
- vanno infine indicate le finalità per le quali viene richiesto (o è stato già concesso) il prestito.
QUALI SONO LE CONDIZIONI DELLA GARANZIA STATALE?
Volendo sintetizzare al massimo le principali condizioni sotto le quali è possibile accedere alla garanzia del Fondo, rimandando in ogni caso alla normativa di riferimento per ogni doveroso approfondimento della materia, è possibile ravvisare che:
- La garanzia statale è prestata a titolo gratuito, ciò significa quindi che nessuna commissione od onere aggiuntivo viene previsto per il rilascio della garanzia;
- L’importo massimo della garanzia, può essere concessa sino al tetto – limite (per ciascuna impresa e salvo le deroghe inserite nella normativa) di 5 milioni di Euro. In ogni caso l’importo finanziato non può essere superiore, alternativamente a:
a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (relativa all’anno 2019 o nei primi 2 anni di attività per le imprese di nuova costituzione);
b) il 25% del fatturato annuo del beneficiario nel 2019;
c) il fabbisogno dei costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento per i successivi 18 mesi (per piccole e medie imprese) dei successivi 12 mesi (per imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 unità) da autocertificare a cura del legale rappresentante;
- Può essere concessa generalmente per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi, salvo specifiche ipotesi di finanziamenti già concessi ed individuati nello stesso art. 13 D.L. 23/2020;
- La garanzia è rilasciata fino a copertura del 90% per ciascun finanziamento, incrementabile al 100% mediante l’accesso ad altre sezioni del fondo di garanzia o con l’intermediazione dei Confidi o di altri fondi di garanzia;
- per gli investimenti immobiliari nel settore turistico/alberghiero, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad € 500.000,00, la garanzia è cumulabile con ulteriori forme di garanzia;
- La garanzia è incrementata comunque sino alla copertura del 100% del finanziamento nei seguenti casi:
a) per i nuovi finanziamenti concessi da Banche ed Intermediari Finanziari - in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa o professioni - con durata fino a 72 mesi e con ammontare massimo del 25% (comunque non superiore a 25.000,00 Euro) dei ricavi (risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata, ovvero di idonea documentazione, anche nelle forme dell’autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000, per I soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019);
b) per i beneficiari con ricavi non superiori ad € 3.200.000,00 e la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 da autocertificare ex art. 47 DPR 445/2000. In tal caso la garanzia può raggiungere il 100% dell’importo garantito in ragione della cumulabilità con altre garanzie rilasciabili(es: Confidi) e può coprire i nuovi finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneificiario
- per i nuovi finanziamenti, ai fini del rilascio della garanzia, non è prevista la verifica del merito creditizio del richiedente. I finanziamenti non sono tuttavia automatici, posto che comunque è rimessa alla discrezionalità dell’ente finanziatore ogni decisione in merito alla concessione del prestito;
- per i finanziamenti già richiesti in data antecedente alla pubblicazione in G.U. Del DL 23/2020 (comunque approvati ed erogati nei 3 mesi antecedenti e comunque in data non precedente al 31 gennaio 2020), può essere richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia ex art. 13;
- la garanzia può essere concessa – sotto condizione risolutiva - anche qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dalla legge. Qualora venga successivamente accertata una delle condizioni interdittive previste dalla disciplina antimafia, viene disposta la revoca dell’agevolazione.
CONTROLLI E SANZIONI
Nel caso in cui vengano effettuati controlli dal Gestore del Fondo ed a seguito di tali controlli venga revocata – anche solo parzialmente – l’agevolazione concessa, il beneficiario si impegna a versare l’importo pari all’aiuto ottenuto ed alle eventuali sanzioni, che ai sensi del D.Lgs. 123/1998 possono essere applicate nella misura che va da 2 a 4 volte corrispondente l’importo indebitamente fruito.
14 aprile 2020
Avv. Luca Farneti