NULLITA’ PARZIALE FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI E REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO -
Commento a Trib. Perugia, sent. 1337/2023 est. Dott Postacchini
NULLITA’ PARZIALE FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI E REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DEL GARANTE - Tribunale di Perugia, 7 settembre 2023 n. 1337

NULLITA’ PARZIALE FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI E REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO - Commento a Trib. Perugia, sent. 1337/2023 est. Dott Postacchini


In caso di accertata nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dal garante in favore del debitore garantito, puo’ essere dichiarata la decadenza della garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c. laddove la Banca non abbia esercitato un’azione giudiziale nei confronti dei garanti nei sei mesi successivi alla scadenza dell’obbligazione principale.

Questo in premessa, in estrema sintesi, è il sunto del decisum contenuto nella sentenza in commento, nella quale il Tribunale di Perugia ha analizzato le eccezioni sollevate dalla difesa dei garanti e passato analiticamente in rassegna tutte le questioni salienti in tema di contenzioso bancario collegato alle fideiussioni omnibus ricomprese nel periodo temporale 2003-2005 e rilasciate in favore degli Istituti di credito sulla scorta del vecchio schema predisposto e circolarizzato da ABI, sanzionato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia.

La sentenza è senz’altro di particolare pregio poiché costituisce un importante sunto degli orientamenti maggioritari espressi dalla giurisprudenza, anche di legittimità, che si sono concentrati negli ultimi anni su questo rilevante tema.

Il caso concreto riguardava un contenzioso tra Banca e società debitrice principale (dichiarata fallita nelle more del giudizio), avente ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo dell’importo di circa 1.110.340,11 di Euro. Debito per il quale erano state rilasciate 2 fideiussioni omnibus dai suddetti garanti nel 2004, anch’essi evocati in giudizio.

I fideiussori, difesi da questo studio legale subentrato nel mandato in fase istruttoria, tra le varie difese svolte, eccepivano nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la nullità della fideiussione da essi rilasciata in quanto corrispondente allo schema predisposto dall’ABI, a sua volta contrastante con il divieto di intese di cui all’art. 2 L. 287/1990.

Il Giudizio si è quindi concluso con la declaratoria di decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c. in favore dei garanti opponenti, in favore dei quali è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto, avendo il Tribunale ritenuto la propria competenza a decidere la questione (sollevata come eccezione incidentale), ed avendo statuito che:

A) l’eccezione di nullità (nel caso di specie parziale), trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, può essere sollevata anche nel corso delle memorie istruttorie, in conformità a quanto statuito da Cass. 19161/2020;

B) la nullità del contratto di fideiussione è solo parziale, trattandosi di contratto a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c (Cass. SS. UU. sentenza n. 41994/2021);

C) La nullità parziale va comunque dimostrata dai fideiussiori (Cass. 13846/2019);

D) La clausola di cui all’art. 6 della fideiussione, che prevede la deroga all’art. 1957 c.c., è coinvolta dalla nullità parziale e pertanto deve ritenersi operante la decadenza prevista nella norma sopracitata laddove il creditore non promuova - nei confronti del garante ed entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita - un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria (cfr. Cass. Civ., n. 21524/2004).

Tale sentenza, a sommesso parere di chi scrive, ha dunque il pregio di aver trattato analiticamente e compiutamente la materia recependo gli indirizzi giurisprudenziali attualmente prevalenti.

Il testo integrale del provvedimento (debitamente epurato dai dati sensibili) è disponibile su richiesta.

Perugia, 1 novembre 2023

Avv. Luca Farneti

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