Covid_19 e Colpa per malattia professionale

Covid_19 e Colpa per malattia professionale

Covid_19 e Colpa per malattia professionale, facciamo un sintetico punto:

  • art. 42, comma 2 d.l. 18/2020 ("Decreto Cura Italia") > l'infezione da Covid-19 contratta "in occasione di lavoro" costituisce infortunio sul lavoro e dà diritto all'indennizzo INAIL
  • Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020: la tutela assicurativa, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro
  • esigenza di introdurre una «presunzione legale di conformità» (presunzione semplice) dei Protocolli aziendali rispetto agli obblighi prevenzionistici quando essi recepiscano le misure di contenimento normativamente previste
  • il 20 maggio il Ministro del Lavoro, rispondendo a una interrogazione parlamentare sul punto, ha confermato la possibilità di un intervento normativo (in fase di valutazione e studio) volto a «chiarire che il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli» costituisce «presunzione semplice dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile»
  • la Circolare INAIL 22 del 20 maggio 2020, nel chiarire che la tutela assicurativa dei lavoratori non comporta automaticamente un addebito di responsabilità nei confronti del datore di lavoro, né in sede civile, né in sede penale, né ancora ai fini dell’azione di regresso, afferma in chiusura che «in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro»
  • art. 29-bis L. 40/2020 «ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»

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