Crisi d'impresa, la transazione fiscale senza voto è legge
Le imprese in crisi che dimostrano di non potere soddisfare diversamente l'erario e gli enti previdenziali possono evitare il fallimento e guardare positivamente al futuro presentando una proposta di saldo e stralcio dei debiti tributari e contributivi. La legge 159/2020, di conversione del dl 125/2020, pubblicata in G.U. n. 300 del 3/11/2020, introduce (art. 3, comma 1 bis) variazioni agli artt. 180, 182 bis e 182 ter della legge fallimentare (lf). Il legislatore ha previsto ora che anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie il tribunale provveda a omologare il concordato preventivo (art. 160, lf) ai sensi del quarto comma dell'art. 180, lf quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177, lf. La condizione richiesta è che la proposta del debitore sia accompagnata dalla relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, lf con cui viene dimostrato che la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Analogamente, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, lf è stato aggiunto un ulteriore periodo al quarto comma, che permette al tribunale di omologare l'accordo anche in mancanza di adesione di erario, Inps e Inail quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma dell'art. 182 bis e ciò sempre sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal debitore, il quale deve dare atto che la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Specularmente e coerentemente alle due precedenti novità, la legge 159/20202 introduce la modifica dell'art. 182 ter, lf, andando a chiarire che i crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono anche quelli degradati per incapienza quando il professionista indipendente attesta, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, la sussistenza della convenienza del trattamento proposto dal debitore rispetto alla liquidazione fallimentare. La degradazione, ovviamente, deve essere dimostrata applicando i criteri dell'art. 160, comma 2, lf, perché i beni su cui possono essere fatti valere i privilegi dell'erario e degli enti previdenziali o assistenziali non sono sufficienti al pagamento integrale quando venduti nel contesto fallimentare.
L'entrata in vigore delle novità. Le nuove disposizioni sono manna dal cielo per molte imprese in difficoltà. La legge 159/2020 è già in vigore dal 4 dicembre 2020, cioè il giorno dopo la pubblicazione. Il problema interpretativo, invece, si pone per quei procedimenti in corso alla data del 4 dicembre. Considerata anche la finalità dell'intervento normativo, volto a scongiurare la crisi causata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, pare sostenibile che le disposizioni di favore si applichino in tutti i casi in cui l'omologazione di accordi di ristrutturazione o di concordati preventivi non siano ancora avvenuti, cioè sia in corso. La natura anche processuale delle norme in questione, che regolano la portata dei poteri decisori spettanti al tribunale nella fase procedimentale del giudizio di omologazione, permette infatti di invocare il consolidato principio «tempus regit actum» secondo cui in materia processuale, in assenza di apposita norma transitoria che sancisca l'ultrattività di norme previgenti, ogni atto del processo è regolato dalla legge vigente al momento del suo compimento (Cass. 24 giugno 2016, n. 13165). Così, dunque, le novità sembrano applicabili anche a quelle procedure di concordato preventivo che non hanno ricevuto il benestare del fisco o enti previdenziali e non hanno raggiunto le maggioranze prima del 4 dicembre. Ovviamente non deve essere già intervenuta la pronuncia di inammissibilità della proposta ex art. 179, lf che richiama l'art. 162, comma 2, lf. Del pari, se fossero stati instaurati procedimento di opposizione all'omologazione da parte degli enti previdenziali o dell'agenzia delle entrate, questi dovrebbero essere decisi nel senso di ritenere l'opposizione non più fondata, spettando al solo tribunale la decisione della convenienza.