CSM: Incarichi CTU

CSM: Incarichi CTU

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 ottobre 2016 ha adottato una delibera sul tema degli incarichi ai CTU da parte della Magistratura.

ll CSM ha specificato che rientra nei suoi compiti “promuovere buone prassi e modifiche dell’ordine normativo, anche secondario, sul tema degli affidamenti degli incarichi da parte del giudice ai propri ausiliari”.

Il compito di vigilanza sul’attribuzione degli incarichi compete, ai sensi dell’art. 23 disp att cpc, ai Presidenti di Tribunale e di Corte D’appello nei rispettivi ambiti.

La delibera del CSM del 12 ottobre 2016, in commento, ha affrontato tre aspetti della tematica, e cioè come garantire

  • la reale effettività ai poteri di vigilanza spettanti ai capi degli uffici sui criteri e le modalità di conferimento dei predetti incarichi
  •  l’ equa distruzione degli incarichi,
  •  “trasparenza nell’assegnazione degli stessi”.

Inoltre, il CSM ha avviato anche il monitoraggio degli incarichi attribuiti dai Giudice di Pace, valutando in particolare i problemi inerenti la concentrazione dei medesimi, e il rispetto dei criteri di liquidazione del compensi ( vedi Delibera 19 marzo 2014).

Per garantire un effettivo potere di vigilanza ai Presidenti di Tribunale occorre fornire a chi detiene il potere di vigilanza un “periodico elenco , non solo a livello centrale, ma anche sezionale per gruppi di lavoro, contenente l’annotazione di ogni forma di incarico con ogni necessaria specificazione anche in punto di compensi liquidati”. Il CSM rileva che la predisposizione di tale elenco è il primo strumento per consentire l’esercizio del potere di vigilanza, elenco che può essere redatto ed aggiornato con l’ausilio degli strumenti informatici. Infatti il Csm ha acquisto la disponibilità della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Autorizzati a fornire ai dirigenti degli Uffici giudiziari tutte le autorizzazioni necessarie per l’estrazione periodica degli elenchi, estrazione che verrà garantita in data 30 giugno e 31 dicembre, e resa disponibile ai Dirigenti degli Uffici entro 20 giorni da tali date. Tali elenchi saranno consultabili dagli addetti agli uffici. La prima estrazione è prevista per 31 dicembre 2016, e la messa a disposizione avverrà entro 20 giorni da tale data.

Altro tema, connesso al potere di vigilanza, è quello afferente la pubblicità dei dati.

In tal senso ai fini di trasparenza, sarebbe opportuno rendere pubblici annualmente, sul sito internet istituzionale dell’ufficio giudiziario, gli elenchi degli incarichi affidati per ciascuna sezione e settore, schermato ogni dato sensibile, con l’indicazione del numero del procedimento e dell’oggetto, del magistrato che affida l’incarico, dell’ausiliario e della sua qualifica, della data di conferimento dell’incarico medesimo.

Tuttavia il CSM nella delibera in commento specifica che :”il legislatore abbia solo in un caso (art. 179 quater, disp. art., cod. proc. civ.) richiesto che il registro sia pubblico e liberamente consultabile (e cioè nel settore delle vendite giudiziarie). 

Diversamente, in altro caso (art. 23 disp. art. cod. proc. civ.) rimette al Presidente del tribunale di garantire l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, non imponendo la pubblicità dei dati contenuti nel registro.

In altro caso ancora l’art. 14 e. 4 decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, consente l’accesso agli albi e agli elenchi – previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo – ai soli magistrati ed al personale delle cancellerie e segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria”

Il CSM pertanto così conclude la delibera :”Ragioni di trasparenza conducono all’auspicio che il legislatore provveda ad assicurare una omogenea pubblicità per ogni forma di incarico affidato da ciascun magistrato dell’Ufficio e dei conseguenti provvedimenti adottati. La pubblicità, infatti, seppur nei limiti del diritto alla riservatezza di cui sono titolari i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, consentirebbe di rendere gli elementi informativi, desumibili dal continuo monitoraggio sulle nomine, verificabili da parte di qualsiasi interessato, con conseguente beneficio in termini di trasparenza e valutazione globale dei modi di esercizio della funzione.

Allo stato, pur in assenza di una opzione univoca da parte del legislatore, appare certamente opportuno invitare il Ministro della giustizia a valutare, nell’ambito dei poteri conferiti dall’art. 2 legge 2 dicembre 1991, n. 399, se disporre in via obbligatoria un’adeguata pubblicità degli incarichi affidati, sul sito istituzionale dell’ufficio giudiziario, con cadenza annuale, escluso ogni dato sensibile. Delibera pertanto la trasmissione della presente delibera anche al Ministro per la giustizia per conoscenza e per quanto indicato in parte motiva”.

In conclusione, non tutti gli incarichi secondo l’attuale previsione legislativa potrebbero essere resi pubblici.

Tuttavia il principio di trasparenza è recato da norme di rango superiore alla legge ordinaria ed esattamente dall’art. 97 Cost..

Considerato che la trasparenza è funzionale al rispetto delle leggi e al buon andamento della PA (ai sensi dell’art. 97Cost.), non si dubita del fatto che la stessa possa essere garantita senza l’intervento ulteriore del legislatore.

Con l’ausilio dei Presidenti di Tribunale, e degli organi cui è delegata la vigilanza, si potrà da parte di ogni ufficio, garantire l’adeguata trasparenza degli incarichi conferiti, preso atto che tutti gli ordini dei professionisti iscritti nell’albo dei CTU reclamano tale trasparenza.

Avv. Filomena Iervolino


Roberta Mongillo

Associate Professor University of Sannio, abilitata dal 2018 all'esercizio delle funzioni di Professore di prima fascia.

7 anni

Finalmente se ne parla almeno!

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