Dalla Cassazione: nulla la clausola revisionale «macchinosa» negli appalti
Nei capitolati d’appalto sono nulle le clausole revisionali “più o meno macchinose”, in ragione della loro estrema complessità, che introducono criteri derogatori all’indice ISTAT- FOI, cioè all’indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.
L’importante principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, che ha condiviso le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Pietro Quinto nell’interesse del Comune di San Donato di Lecce. La vertenza riguardava una gara indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione su tutto il territorio comunale, con un canone annuo a base di gara di€ 110.000,00.
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Nel contratto d’appalto era stata inserita una clausola revisionale con distinte percentuali riferite ai costi di gestione ed al costo di energia elettrica. Tale clausola era stata invocata dalla ditta appaltatrice ma il Comune aveva eccepito la nullità di un meccanismo previsionale autonomo e diverso rispetto all’indice ISTAT. In contestazione era una cifra complessiva di circa € 600.000,00. Da qui un giudizio articolato dapprima innanzi ad un Collegio arbitrale e, successivamente, innanzi alla giurisdizione ordinaria, che ha registrato, da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione.
Commentando la decisione l’Avv. Quinto ha evidenziato come il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte abbia un carattere generalizzato e sia applicabile a tutti i capitolati nel senso che, sotto il profilo dell’interesse pubblico, la stazione appaltante non può prevedere clausole revisionali “più o meno macchinose” fondate su elementi diversi e alternativi rispetto all’indice ISTAT. “Se è vero infatti che i contratti pubblici devono necessariamente contenere una clausola di adeguamento automatico, tale clausola non può discostarsi dalle previsioni del Codice degli appalti”. Sicchè il vizio si traduce nella nullità della clausola derogatoria e nella sostituzione automatica dell’indice previsto dalla Legge in via generale. E’ stata quindi rigettata la pretesa dell’impresa appaltatrice con un notevole risparmio economico per il Comune di San Donato, che si è vista riconoscere le spese del giudizio.