DDL GELLI e l'obbligo di assicurazione per gli esercenti la professione sanitaria
Nel corso del Congresso Medico Legale Melchiorre Gioia svoltosi a Roma, stimati giuristi e personalità del settore assicurativo, hanno analizzato secondo diverse prospettive il disegno di legge Gelli. Giova ricordare che tale disegno di legge è stato fortemente voluto nell'auspicio di deflazionare il ricorso alla c.d. medicina difensiva, e l'esponenziale aumento del contenzioso verso i medici, che ha trovato terreno fertile nella partenogenesi tra la responsabilità civile generale e la responsabilità medica degli ultimi anni.
L'obbiettivo sostanziale del disegno di legge, accolto con favore dall'opinione pubblica, è quello di ricostruire un equilibrio tra la tutela del patrimonio e della dignità della professione medica, e la tutela del danneggiato. Sebbene l'intento del legislatore sia certamente nobile, si ritiene meritevole di approfondimento una lettura critica del combinato disposto di alcuni articoli del testo approvato dalla Camera e all'esame del Senato.
L'art 10, per esempio, prevede che le Asl possano autoassicurarsi, e che ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati, provveda alla stipula, con oneri a proprio carico di un'adeguata polizza di assicurazione, per garantire l'azione di rivalsa contenuta nell'art. 9, che potrà eseguirsi nei confronti del medico in caso di dolo o colpa grave, e che nel caso di colpa grave, non potrà superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua del medico. Latet anguis in herba... Se estendiamo tali concetti ad un esempio pratico, qualora una Asl autoassicurata – sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti - dovesse risarcire un caso di malpractice per un importo di 1 milione di euro, nell'azione di recupero prevista dall'art.9 del disegno di legge, in ragione del tetto di rivalsa nei confronti del singolo medico, la struttura sanitaria potrebbe essere motivata ad esperire l'azione di rivalsa nei confronti di più membri dell'equipe. Inoltre il limite del tetto massimo della rivalsa, fa riferimento solo al caso in cui la domanda sia stata spiegata dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica.
Quid iuris se invece il danneggiato decidesse di rivolgere le sue istanze risarcitorie direttamente al medico?
In ragione di cio', è opinione di alcuni professionisti del settore, che sebbene il progetto di legge in analisi configuri una responsabilità di tipo aquiliano per l'esercente la professione sanitaria, lo status quo rimarrà pressochè invariato, e non vi sarà un significativo calmieramento dei costi delle polizze assicurative per gli esercenti la professione sanitaria. Se così fosse, sarebbe l'ennesima partita persa tanto per i medici, ingessati in un rapporto di cura impregnato dalla paura di trovarsi coinvolti in un contenzioso giudiziario, che per i pazienti, sottoposti ad eccessive prescrizioni di esami e analisi che potrebbero non essere necessari (medicina difensiva attiva), o che potrebbero vedersi negati trattamenti ed interventi ad alto rischio (medicina difensiva omissiva)