Diritto del nato da parto anonimo. E la madre ?
CASS.SEZ. UNITE , SENT 25 GENNAIO 2017, N. 1946. Rivolgo un quesito aperto , specie ai cultori di diritto amministrativo ."In tema di parto anonimo , per effetto della sentenza della Corte Costit. n. 278/2013, ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il Giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini di accedere alla storia parentale , di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata , ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione, e con ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale , idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della donna".
Bene, un passo avanti, ma che tutele ha , anche sotto forma del diritto di accesso agli atti , o con altra diversa tutela del proprio interesse giuridico, ( anche ai fini della trasmissione dei propri cespiti) invece la madre che sia ella desiderosa di rintracciare la propria figlia ( nel caso figlia di circa 40 anni e quindi con tutte le eventuali critiche che ne discendono per la madre , ma il diritto non è etica ) , quando si veda negata la possibilità di conoscere il nominativo e la storia della bambina partorita , in quanto la cartella clinica del suo parto le viene rilasciata dall'Azienda Ospedaliera priva dell'elemento " fondamentale" ?
Si potrebbe ipotizzare un diritto tutelabile non limitato alla sola procedura ( già fatta) presso il competente Tribunale del Minori di rinunciare all'anonimato , disporre il T.M. che tale rinuncia venga annotata al fascicolo dell'adottata, attendendo qualcosa che non arriverà forse mai , qualora gli adottivi ( premesso che adoro chi fa tale scelta di adottare ! no quella di tacere) alla bambina mai hanno rivelato tale sua condizione ?