DIVIETO DI UTILIZZARE FACEBOOK IN CASO DI ARRESTI DOMICILIARI SE PREVISTO IL DIVIETO DI COMUNICARE CON PERSONE NON CONVIVENTI
di Gianfranco Polselli
Gli arresti domiciliari rappresentano una misura cautelare personale applicata dal giudice, organo terzo, su richiesta del Pubblico Ministero, ovverosia l’accusa per essere chiari.
Gli arresti domiciliari sono disciplinati dall’articolo 284 del codice di procedura penale
Il comma n.2 del predetto articolo 284 del codice di procedura penale, prevede che, in alcuni casi, il giudice possa decidere anche che la persona sottoposta agli arresti domiciliari, non possa comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
Sulla base di tale norma, il giudice può inibire l’uso del telefono. In concreto può avvenire che la Polizia o i Carabinieri, durante i normali controlli, al fine di verificare che colui che è sottoposto agli arresti domiciliari sia in casa, riscontrino la presenza di altre persone non conviventi e, conseguentemente, siano tenuti a segnalare al magistrato competente la violazione. Per tale motivo, in occasioni particolari, come per esempio il Natale o il Capodanno, le persone agli arresti domiciliari, tramite i loro avvocati, chiedono l’autorizzazione al giudice, affinché possano accedere in casa, per il pranzo, il pomeriggio o la cena, persone diverse dai familiari conviventi.
Con la sentenza n. 46874/2016, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, ha chiarito che il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano o che assistono la persona agli arresti domiciliari, deve essere inteso non solo quale divieto di interagire con persone non conviventi presenti in casa o di comunicare con altri soggetti tramite l’uso del telefono, ma anche di stabilire contatti con congegni elettronici con i quali si accede a Facebook.
“ ….La motivazione del Tribunale è assolutamente logica e condivisibile quando afferma che la prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo congegni elettronici.”