E LUCE FU: IN ARRIVO GLI INDICI DI ALLERTA DA PARTE DEL CNDCEC

E LUCE FU: IN ARRIVO GLI INDICI DI ALLERTA DA PARTE DEL CNDCEC

E infine arrivarono i tanto attesi indici di allerta da parte del CNDCEC che il Mise dovrà approvare per come previsto dalla legge (art. 13, co. 2 Ccii). Il testo mette in luce come la crisi debba essere misurata innanzitutto negli indicatori. Tra questi il più importante è il patrimonio netto negativo perchè riguarda la perdita della continuità aziendale, come definito dal principio 570 ISA Italia. Il Cndcec evidenzia come gli indici debbano essere subordinati alla verifica di altri elementi, già fissati dal legislatore all'art. 13, co. 1 e art. 24 del codice della crisi d'impresa. L'interesse è notevole perchè la platea dei soggetti interessati ai nuovi obblighi, oltre 235.000 imprese. Aziende costituite sotto forma di società o enti collettivi travolte ormai il 16 marzo scorso dalla tempesta perfetta per la quale si chiede l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, contabile e amministrativo adeguato alle dimensioni dell'impresa. Le finalità delle nuove misure sono due. In primo luogo la rilevazione tempestiva dei segnali di rischio della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale. A questo si aggiunga l'intervento coerente e solerte finalizzato a disporre di uno strumento giuridico per il recupero della continuità aziendale per scongiurare la liquidazione giudiziale che andrà a sostituire la procedura di fallimento.

A conti fatti ciò che davvero ha forza dimostrativa verso la reale intenzione di prevenire la crisi, è la verifica continua dell'assenza di pregiudizio alla continuità aziendale. Passaggio fondamentale per rilevare gli eventi che possono compromettere la continuità per l'esercizio in corso e dei mesi successivi. Si aggiunga anche la rilevazione tempestiva della non sostenibilità dei debiti che è una chiara manifestazione della disfunzione della continuità aziendale. Indispensabile, per tali motivi, che l'azienda disponga di necessari supporti per lo svolgimento del risk management al fine di monitorare tutte le attività che possono compromettere la business continuity. In tal senso il documento Cndcec chiarisce come tante minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega, in quanto apparentemente avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo amministrativo perchè indicatori non finanziari e quindi non rilevabili dalla lettura del bilancio. Per la lettura del documento: http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2019/10/all.pdf 

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