E’ sanabile la mancata sottoscrizione di documenti generati dalla piattaforma telematica
Tar Milano, Sez. I, 24 marzo 2020, n.555
"La mancata sottoscrizione del documento di offerta generato automaticamente dal sistema e, riepilogante tutti i dati e le indicazioni dei documenti caricati a sistema, non può legittimare l'automatismo espulsivo".
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dalla procedura di gara a causa della mancata sottoscrizione digitale, da parte di tutti i rappresentanti legali delle imprese facenti parte del raggruppamento, del “Documento d'offerta” generato automaticamente sulla piattaforma telematica.
In particolare, la ricorrente sostiene di aver caricato e sottoscritto digitalmente tutta la documentazione di gara (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) ad eccezione del solo documento d’offerta generato dal sistema e meramente riepilogativo di tutti i dati e documenti inseriti.
Ciò posto, secondo il ricorrente poiché il predetto documento non costituisce parte dell’offerta economica, la mancata sottoscrizione non legittima l'automatismo espulsivo in quanto poteva senza dubbio sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio.
Il Collegio, dopo un’attenta analisi della lex specialis ha affermato che dalla stessa era desumibile che il documento d’offerta generato automaticamente costituiva “(…) semplicemente un file in formato .pdf contenente i dati riepilogativi dei documenti già presentati, sottoscritti ed inseriti nel sistema, ivi compresi ovviamente quelli che afferiscono alla offerta tecnica e alla offerta economica”.
Ciò posto, trattandosi quindi di una sorta di "formula di sintesi", detta carenza ben poteva essere sanata tramite il soccorso istruttorio in quanto tale documento non poteva di certo sostituire la volontà negoziale afferente agli aspetti tecnici ed economici.
Oltretutto, è la stessa documentazione di gara ad affermare che le carenze formali come previsto dall’art 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 sono suscettibili di soccorso istruttorio ad eccezione delle sole carenze riguardanti l’offerta tecnica ed economica.
Conseguentemente, da ciò ne discende inevitabilmente che la mancanza della sottoscrizione da parte di uno dei componenti del RTI sul documento d’offerta generato automaticamente dal sistema, ben poteva essere oggetto di sanatoria e non poteva legittimare – come invece fatto da parte della stazione appaltante - l'automatismo espulsivo.
Ebbene, per le suddette ragioni il Collegio ha accolto il ricorso, con il conseguente annullamento della impugnata determinazione nella parte in cui la stazione appaltante aveva deciso di escludere il costituendo RTI, senza consentire di poter sanare la irregolarità formale riscontrata.