Estratto conto, approvazione tacita e ripetizione dell'indebito
IMPORTANTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO UNA VOLTA DECORSO IL TERMINE DI LEGGE PER LA CONTESTAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO.
Riporto quanto di seguito, in virtù del mio precedente ruolo, che mi vide parte attiva per la soluzione del caso.
In particolare, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3000/2018 del 9 ottobre 2018 depositata il 20 novembre, ha emesso il principio di diritto relativamente ad una controversia con cui Banca Esperia (ora Mediobanca) reclamava la restituzione da, parte di un suo cliente, delle maggiori somme erroneamente corrisposte a conclusione di un’operazione finanziaria in strumenti derivati/opzioni “put”. Il cliente eccepiva il decorso del termine per formulare contestazioni nei confronti dell’estratto conto, decorso il quale l’estratto conto si considera approvato.
Si premette che è da sempre pacifico in giurisprudenza che il decorso del termine di cui sopra, dal che deriva l’approvazione dell’estratto conto, non impedisce in alcun modo azioni atte a impugnare vizi giuridici dell’operazione.
Le Corti di merito, di primo grado e di appello, di Torino, Foro competente nella causa in esame, respingevano le richieste della Banca, evidenziando che, in questo caso, si era verificato un mero errore di calcolo.
I difensori della Banca, Studio Bochicchio e “Partners”, impugnavano la sentenza di appello, evidenziando che si era verificato un caso di indebito, che, per giurisprudenza pacifica, costituisce un vizio di legittimità, suscettibile di impugnazione anche decorso il termine.
La Suprema Corte ha accolto in pieno il profilo giuridico, statuendo il principio di diritto secondo cui ogni indebito costituisce vizio di legittimità suscettibile di impugnazione oltre i termini: ha quindi rimesso la questione alla Corte di Appello competente per l’applicazione di detto principio di diritto.
Il principio di diritto statuito dalla Suprema Corte è come detto consolidato.
Negli ultimi anni sono state emesse dalla Suprema Corte due importanti decisioni che hanno espressamente respinto ogni distinzione all’interno della categoria dell’indebito, che costituisce sempre vizio di legittimità, impugnabile anche oltre i termini di cui all’art. 1832 c.c..
L’avv. Francesco Bochicchio evidenzia l’importanza della decisione in esame in quanto tale da confermare la linea dell’irrilevanza di ogni distinzione all’interno della categoria dell’indebito, in seguito a riproposizione della distinzione da parte di importante Foro di merito, sia in primo sia in secondo grado; e, come direbbe mio amico Francesco, “De hoc satis”. In calce, l'articolo de Il Sole 24 Ore
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6 anniGiustizia è fatta !