Estensione art. 119 TUB anche ai garanti del correntista
L'art. 119 T.U.B. pone a carico delle banche e dagli intermediari finanziari l'obbligo di: "fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto". Vieppiù, l'ultimo comma estende la platea degli interessati includendovi i successori a qualunque titolo e coloro che subentrano nell'amministrazione dei beni del cliente. Detti soggetti hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Orbene, seppur non espressamente menzionati, anche ai fideiussori è riconosciuto l'interesse ad esaminare la documentazione afferente al conto al fine di verificare la legittimità dell’operato della banca e quindi di determinare sia l'an sia il quantum debeatur. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Taranto, 03 Gennaio 2019. Est. Rossella Di Todaro, dopo aver interpretato in senso estensivo e costituzionalmente orientato il disposto di cui all'119 T.U.B..