Fondo patrimoniale: è revocabile con la revocatoria ordinaria?
Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato, i cui beni sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ne deriva che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; ciò a prescindere dal fatto che il vincolo sia stato contratto da entrambi i coniugi o da uno solo di essi.
Non è pacifico quali siano i bisogni della famiglia cui fa riferimento la norma, la cui valutazione in fatto è rimessa al giudice di merito (Cass. sent. 30 maggio 2007, n. 12730) ed incensurabile in sede di legittimità: ad una interpretazione restrittiva propugnata in dottrina, si contrappone la giurisprudenza che tende infatti ad ampliare la nozione fino a ricomprendere tutte le obbligazioni volte a soddisfare esigenze di mantenimento ed armonico sviluppo della famiglia (è evidente che, tra i bisogni della famiglia, sono compresi anche i bisogni della prole).
Secondo costante giurisprudenza l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è revocabile con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore istante (c.d. inefficacia relativa) dell'atto compiuto dal debitore che sia pregiudizievole alle sue ragioni. Recente giurisprudenza di legittimità ribadisce che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria anche in presenza di figli minori. La costituzione del fondo predetto al fine di fronteggiare i bisogni della famiglia, invero, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, pertanto suscettibile di revocatoria, ex art. 64 l. fall. (R.D. n. 267/1942).
L'atto costitutivo del fondo patrimoniale deve ritenersi pregiudizievole alle ragioni del creditore tanto se compiuto da un terzo quanto se compiuto dal coniuge: nel primo caso infatti il conferimento del bene al fondo lo sottrae dalla garanzia generale del creditore (Cass., 7 luglio 2007, n. 15310, in Fam. e dir., 2008, 591; Trib. Milano, 2 giugno 1983), mentre se compiuto dal coniuge rende i beni aggredibili solo a determinate più restrittive condizioni (Cass., 17 gennaio 2007, n. 966; Cass., 26 luglio 2005, n. 15603).
È controverso se sia necessario proporre l'azione revocatoria nei confronti di entrambi i coniugi ovvero solo del debitore: facendo leva sul rilievo per cui in considerazione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo e della conseguente necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito, la Cassazione ha affermato che sono litisconsorti necessari entrambi i coniugi (Cass., 13 luglio 2006, n. 15917, in Fam. Pers. Succ., 2006, 942; Cass., 17 marzo 2004, n. 5402). In una precedente occasione la stessa Cassazione aveva invece affermato (Cass., 31 maggio 2005, n. 11582) che il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo dell'azione revocatoria, ancorché egli fosse parte dell'atto costitutivo del fondo, in quanto l'azione revocatoria può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore.
Tale previsione è suscettibile di essere derogata convenzionalmente, essendo riconosciuta ai coniugi la facoltà di stabilire che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno è cittadino o in cui almeno uno risieda. Tale accordo è valido se è ammesso dalla legge scelta o dalla legge del luogo in cui l'accoro è stipulato (art. 30, comma 2, L. n. 218/1995).
La scelta del diritto applicabile dovrà essere fatta per iscritto (ma non necessariamente per atto notarile) e potrà fare un riferimento generico alla disciplina dell'ordinamento straniero, senza necessità di indicarne specificamente il contenuto normativo.