MANCATO FREDDO (danni alle merci in refrigerazione)
MANCATO FREDDO (danni alle merci in refrigerazione)
L’argomento è sviluppato per approfondire alcune nozioni tecniche che ci consentono, al momento dell’assunzione del rischio, una più corretta ed esaustiva consulenza al Cliente.
I Prodotti GENERATTIVITA e VALORE COMMERCIO PLUS di GENERALI, infatti, prevedono la possibilità di estendere la portata delle garanzie della Sezione Incendio anche ad eventuali danni alle “merci in refrigerazione”, con 2 possibili differenti “contenitori” di tali merci:
1° tipo di contenitori “BANCHI E ARMADI FRIGORIFERI”
Armadio frigo per alimenti esposti, Espositore frigo a colonna per bottiglie, Banco frigo a sportelli per affettati e latticini, ecc.
2° tipo di contenitori “CELLE E MAGAZZINI FRIGORIFERI”
Cella frigo latticini, Cella frigo alimentari, Magazzino frigo frutta, Magazzino frigo industriale, ecc.
Sostanzialmente la Garanzia Opzionale indennizza l'Assicurato dei i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite sia in BANCHI ED ARMADI FRIGORIFERI, sia in CELLE E MAGAZZINI FRIGORIFERI, fino alla somma assicurata a causa di:
1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno;
purché conseguenti:
a) agli eventi previsti in polizza, compresi quelli previsti dalle clausole Speciali in quanto operanti, e purché abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
L’Assicurato dichiara che l'impianto è munito di sistemi di controllo e che questi consentono di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le sei ore e si impegna, in tal caso a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.
Nel caso l’impianto non sia munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sopradescritte ed il danno sia causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo, con il minimo di euro…. In ogni caso la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
Questa Garanzia Opzionale è prestata senza applicazione della c.d. "regola proporzionale" e, pertanto, a "primo rischio assoluto".
Per maggiore conoscenza della problematica evidenziamo le fasi del freddo per la conservazione degli alimenti:
- La REFRIGERAZIONE necessita di una temperatura da 0° a -5° e permette agli alimenti una conservazione temporale limitata (tipo BANCHI e ARMADI FRIGORIFERI), con il quasi totale arresto della formazione e proliferazione di batteri.
- Il CONGELAMENTO si raggiunge in tempi lunghi tra i -7° ed i -12° (per il pesce -18°) e permette la conservazione per lungo tempo, con la perdita di nutrienti solo al momento dello scongelamento (tipo CELLE FRIGORIFERE di supermercati, macellerie, mercati ortofrutticoli, ecc.).
- Nella SURGELAZIONE, infine, gli alimenti arrivano rapidamente ad una temperatura di -18° ed al momento dello scongelamento le cellule manterranno inalterati tutti i nutrienti (tipo CELLE FRIGORIFERE di industrie del “freddo”).
Come noto l’eventuale deterioramento di merci e prodotti dedicati all’alimentazione (anche animale) -causato da “mancato freddo”- presuppone l’eliminazione pressoché totale ed il divieto di vendita al pubblico di tali alimenti. Infatti è obbligatorio effettuare denuncia alle Autorità Sanitarie ed ottemperare, così, a quanto previsto dal Dlgs n. 152/2006 e successive modificazioni (Art. 184-bis).
Fausto Spaggiari - Consulente