Gli aerotaxi per voli privati sono soggetti all’imposta erariale prevista dall’art. 16, comma 10-bis, decreto legge n. 201/2011
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Gli aerotaxi per voli privati sono soggetti all’imposta erariale prevista dall’art. 16, comma 10-bis, decreto legge n. 201/2011

Con un’istanza di interpello una società chiede conferma che l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, di cui all’art. 16, comma 10-bis, del decreto legge n. 201/2011, non sia dovuta per i ‘voli privati’ da essa effettuati in Italia. 

La società istante svolge adempimenti tecnici e amministrativi per conto di proprietari di aeromobili utilizzati a fini privati. Tali attività comprendono i servizi di supporto per le operazioni di volo, il pagamento di forniture, la predisposizione di manuali tecnici, la pianificazione delle rotte e la gestione dell’attività manutentiva degli aeromobili. 

L’Istante dichiara di effettuare ‘voli privati’ con un aeromobile che ha in gestione per conto del relativo proprietario. Il trasporto avviene nei confronti dello stesso proprietario e dei suoi familiari. 

Le operazioni di volo hanno natura esclusivamente privata. La cosa trova conferma anche dal tipo di operazioni consentite relative all’aeromobile, certificate dal Registro Aeronautico. Sono dunque escluse le operazioni di trasporto aereo commerciale, di noleggio e di lavoro aereo. 

La società fa presente che l’aeromobile è certificato esclusivamente per svolgere operazioni private e non anche commerciali. Da ciò deriva che non si possono effettuare servizi di aerotaxi che esulano dall’ambito privato e rientrano, invece, fra le operazioni commerciali. La società agisce quale operatore privato dell’aeromobile, per conto del suo proprietario. 

A conferma della natura privata dei voli effettuati l’Istante allega la dichiarazione presentata all’Autorità per l’Aviazione Civile.

In sede di documentazione integrativa, l’Istante evidenzia che l’aeromobile è sempre stato utilizzato a fini esclusivamente privati, dunque, per spostamenti personali del proprietario e della sua famiglia. Pertanto, l’aeromobile non è mai stato impiegato per lo svolgimento di trasporto aereo commerciale. I voli privati non sono effettuati dietro pagamento di corrispettivo da parte del proprietario dell’aeromobile.

La società svolge adempimenti tecnici ed amministrativi per conto del proprietario. Si occupa della gestione dell’aeromobile. A titolo di esempio le attività sono quelle di supporto per le operazioni di volo, come il reclutamento e l’addestramento di piloti, il pagamento di forniture (es. carburante), la predisposizione dei manuali tecnici dell’Aeromobile, la pianificazione delle rotte e la gestione dell’attività manutentiva tesa a garantire la continua aeronavigabilità dell’Aeromobile. La società viene remunerata dal proprietario del veivolo esclusivamente per fornire i citati servizi di gestione senza i quali il medesimo proprietario non avrebbe le capacità di operare la propria macchina, seppure per finalità meramente personali e private. L’Aeromobile è certificato per svolgere solamente operazioni private. 

Il decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha istituito l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Tale imposta è versata dal vettore ed è dovuta per ciascun passeggero. L’applicazione dell’imposta erariale su voli aerotaxi effettuati in Italia è subordinata all’esistenza di un contratto di noleggio, per l’intera capacità dell’aeromobile, finalizzato al trasporto di persone.

Per ‘voli taxi’ si intendono i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di un contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l’intera capacità dell’aeromobile che deve avere un numero di posti passeggeri non superiore a 19. 

Per ‘servizio di aerotaxi’ si intendono invece i voli aerei commerciali non di linea, a domanda dell’utente, effettuati con un aeromobile di limitata capacità. 

Alla luce di queste definizioni si ritiene che i voli da assoggettare ad imposizione siano i voli, effettuati in Italia, a titolo oneroso, per il trasporto di persone, in forza di un contratto di noleggio, stipulato da un unico contraente per l’intera capacità dell’aeromobile (‘voli taxi’).

In merito al caso prospettato, l’Istante ha precisato di svolgere adempimenti tecnici ed amministrativi per conto del proprietario dell’Aeromobile e dichiarato di ricevere una remunerazione per fornire i servizi sopra espressi senza i quali il proprietario non potrebbe operare, seppure per finalità personali e private. 

Tra i servizi offerti alla clientela figurano, oltre alle attività di approvvigionamento di aeromobili e di gestione di aeromobili, le attività di intermediazione per servizi di noleggio di aeromobili e di organizzazione e prenotazione di viaggi.

L’Agenzia delle Entrate è del parere che, nella fattispecie rappresentata risultino integrati i requisiti per l’applicazione dell’imposta di cui all’art. 16, comma 10-bis, del decreto legge n. 201/2011, in presenza di un ‘volo di passeggeri di aerotaxi’.

L’Istante effettua i voli a favore del proprietario e dei suoi familiari, sulla base di contratto complesso con il proprietario medesimo, verso il pagamento di un corrispettivo. Dalle verifiche, inoltre, emerge che è la società Istante ad avere il ‘management and control of the aircraft named above…’, mentre non figura il proprietario dell’aeromobile. 


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