I dettagli della Legge di Bilancio su Transizione 4.0 - Agevolazione Investimenti Beni Strumentali 4.0
Articolo 1, comma 44
(Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”)
Il comma 44 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
In sintesi, con le modifiche in esame:
Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
Il credito d'imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientra in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo (articolo 9, comma 2, alla cui scheda di lettura si rinvia). Per una panoramica sulle misure adottate in seno a tale piano si rinvia al sito della documentazione parlamentare.
I beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata, secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. Esso spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.
La misura del credito d'imposta scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2022.
Per un approfondimento, si veda la pagina web dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 44, lettera a) modifica il comma 1051 della legge di bilancio 2021, che individua i beneficiari dell’agevolazione, al fine di eliminare il riferimento alla data di scadenza del credito d’imposta. Resta fermo che il beneficio spetta alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tale modifica al comma 1051 è finalizzata a coordinare il testo della legge alla rimodulazione temporale disposta dalle lettere successive alla a).
Sempre con finalità di coordinamento con le modifiche delle lettere successive, si inserisce nel comma 1051 il riferimento ai nuovi commi 1058-bis e 1058-ter (cfr. infra).
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La lettera b) del comma 44 inserisce il nuovo comma 1057-bis nella legge di bilancio 2021, che contiene la disciplina dell’agevolazione decorrente dal 2023 in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Resta dunque fermo il regime previsto per il 2022 per i predetti investimenti, in quanto il comma 1057 non viene modificato dalla disciplina in parola.
Se tali investimenti sono effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto:
Il nuovo comma 1057-bis reca la disciplina valevole dal 2023 al 2025: più precisamente, se gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:
Le modifiche al comma 1058 e l’introduzione dei commi 1058-bis e 1058-ter sono funzionali ad allungare fino al 2025 la durata dell’agevolazione per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) e, per gli anni successivi al 2022, a ridurne progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).
Più precisamente, la lettera c) del comma 44 modifica il comma 1058, secondo la cui formulazione vigente il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Esso spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Con le modifiche in parola si estende al 2023 l’agevolazione per gli investimenti connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si chiarisce inoltre che il limite massimo di costi ammissibili, pari a un milione di euro, è annuale.
Resta ferma la spettanza del credito d'imposta nella misura del 20 per cento. Resta anche fermo che considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
La lettera d) del comma 44 inserisce i nuovi commi 1058-bis e 1058- ter nella legge di bilancio 2021.
Il comma 1058-bis attribuisce il credito d’imposta, per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0 (investimenti in beni compresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2015) effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Anche per tale anno si considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il successivo comma 1058-ter attribuisce l’agevolazione per gli stessi investimenti se effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Resta fermo che si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Le lettere e), f) e g) apportano ulteriori modifiche di coordinamento, novellando rispettivamente il comma 1059, 1062 e 1063 della legge di bilancio 2021, al fine di inserirvi il riferimento ai nuovi commi 1058-bis e 1058-ter.
Il comma 1059 chiarisce le modalità di fruizione del credito d'imposta; il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli; l comma 1063 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.
Di seguito una tabella riepilogativa delle misure introdotte, sulla base della disciplina proposta.