Il brocardo latino: “NEMINEM LAEDERE”

Il brocardo latino: “NEMINEM LAEDERE”

Il brocardo latino: “NEMINEM LAEDERE” è un principio giuridico fondamentale della responsabilità civile verso “terzi” che proviene dal diritto romano.

Traduzione: "Non offendere nessuno"

Spiegazione: L'espressione sintetizza il fondamentale principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica. Tale regola è posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale: chiunque violi il divieto è tenuto a risarcire il danno. Infatti, sarà l'autorità giudiziaria a decidere se, tenendo conto dell'evolversi della società, con le sue mutevoli scale di valori ed esigenze, un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola base di convivenza appena vista, verificando la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati nel successivo Art. 2043 c.c.

Accanto alla regola generale per cui:

  • a fondamento della responsabilità extracontrattuale (c.d. "aquiliana") vi è la colpevolezza (dolo o colpa), nonché la necessaria dimostrazione da parte del danneggiato del “nesso di casualità” e, cioè, il legame “causa-effetto” che deve legare la condotta (dolosa o colposa) con l'evento, cioè che il danno deve essere causa diretta ed immediata dell'azione.

Consideriamo quella successiva:

  • qualora un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio, bensì un dovere generico che deriva dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno, senza che prima della violazione sia possibile l’individuazione di una obbligazione, in quanto, in tale caso, si configurerebbe una responsabilità "contrattuale", diversa dal fatto illecito del successivo Art. 2043.

Art. 2043 Codice civile - Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso (1) o colposo (2), che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

(1) Si avrà un fatto doloso quando il danno è voluto, come effetto della propria azione, o comunque si accetta l'eventualità che si verifichino conseguenze dannose. Tale fattispecie è sempre esclusa dalle polizze di responsabilità civile verso terzi, come fatto diretto delle persone assicurate, ma è compresa per fatto delle persone delle quali gli Assicurati debbano rispondere per legge (Es.:figli minori, domestici, dipendenti).

(2) Il fatto è colposo quando deriva da una negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, usi o discipline, da parte degli Assicurati ed è fattispecie compresa nelle polizze di RCT.

Avvertenze: dalla definizione si possono ricavare gli elementi essenziali che configurano l’atto illecito e di conseguenza la sussistenza della responsabilità extracontrattuale.

In particolare:

1.Dolosità e colposità del fatto.

2.Ingiustizia del danno arrecato al terzo.

3.Rapporto di causalità tra la condotta e il danno.

Il presupposto della colpevolezza è l’imputabilità, regolata dall’art. 2046 c.c. in base al quale non è responsabile del fatto illecito chi non aveva la capacità di intendere e di volere nel momento in cui lo ha commesso, sempre che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa. Le uniche circostanze, definite tecnicamente “scriminanti”, in grado di convertire in legittimo il comportamento pregiudizievole, cancellandone, così, la sua apparente antigiuridicità, sono la “legittima difesa” e lo “stato di necessità”.

Prescrizione: la richiesta di risarcimento del danno deve essere effettuata dal danneggiato entro 5 anni.

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Di seguito riportiamo alcuni Articoli del Codice Civile, conseguenti all'argomento dei "fatti illeciti" che ritroveremo spesso nel nostro cammino di Consulenti ed Assicuratori a favore delle tutele assicurative della Responsabilità Civile del  Cliente (persona fisica o persona giuridica), quali: la "culpa in educando", la "culpa in vigilando", la "culpa in eligendo", la "culpa in organizzando":

Dal Libro Quarto: Delle obbligazioni - Titolo IX: Dei fatti illeciti

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito (come sopra già esaminato)

Art. 2044 Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).

Art. 2045 Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447C.C.), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).

Art. 2052 Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).

Art. 2053 Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. Pen. 677).

Art. 2054 Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

N.B. Vedere anche Leggi sull'Assicurazione Obbligatoria dei veicoli a Motore (Legge 990/69 e seguenti).

Art. 2055 Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299). Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2056 Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 2057 Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).

Art. 2058 Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).

Art. 2059 Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).

Fausto Spaggiari - Consulente

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