Il “Decreto Agricoltura" pone un freno all'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole
Con il Decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024 (il “Decreto Agricoltura”), entrato in vigore il 16 maggio 2024, il legislatore è nuovamente tornato ad affrontare – tra le altre cose - il delicato tema dell’uso delle aree agricole per l’installazione di impianti fotovoltaici introducendo, questa volta, delle disposizioni chiaramente finalizzate alla limitazione dell’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra su suolo agricolo.
Più in dettaglio, le disposizioni limitative cui si fa riferimento sono contenute nell’art. 5, comma 1, del Decreto Agricoltura, rubricato “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” che ha inserito un nuovo comma 1-bis, all’art. 20 del D.lgs. 199/2021 (articolo di individuazione in via transitoria, delle cd. “aree idonee”, per l’installazione degli impianti a fonte rinnovabile), che dispone:
“L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8 [dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021]. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR”.
La nuova disposizione assume dunque particolare rilievo per gli operatori del settore proprio perché si inserisce, modificandolo, nel contesto dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021 e, in particolare limitando il perimetro delle zone che almeno fino all’adozione del tanto atteso “Decreto Aree idonee” da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), sono considerate aree idonee “ex lege”.
1 Aree agricole idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra
In forza del Decreto Agricoltura, è dunque consentita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle “aree agricole” - qualificate come tali dagli strumenti urbanistici - nei soli seguenti casi:
- nei siti dove sono già installati impianti fotovoltaici, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti esistenti, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate, in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- nei siti e impianti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- nei siti e impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli negli aeroporti delle isole minori, previa verifica tecnica da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
- nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, come definiti dall’art. 268, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 152/2006, nonché le aree agricole entro i 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento[1] (in assenza di vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004);
- nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (in assenza di vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004).
2 Aree agricole non più idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra
Il Decreto Agricoltura ha dunque limitato il novero delle aree agricole che sono da considerarsi idonee “ex lege” ai sensi del 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 escludendo, in particolare:
- le aree agricole ricomprese nei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.lgs. 152/2006;
- le aree agricole entro i 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, cave e miniere (in assenza di vincoli di cui al D.lgs. 42/2004);
- le aree agricole non ricomprese nel perimetro dei beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo D.lgs. 42/2004, determinata considerando una distanza di 500 metri.
3 Deroghe per progetti specifici
Al fine di meglio comprendere la portata delle fattispecie di progetto cui non si applica il Decreto Agricoltura, occorre tenere presente la seguente distinzione tra gli impianti fotovoltaici destinati ad operare in sinergia con attività agricole, basata sui requisiti delle linee guida in materia di impianti agrivoltaici elaborate dal CREA, GSE, ENEA e RSE nel giugno 2022 (“Linee Guida 2022”). Nelle Linee Guida sono definiti:
a) “agrivoltaici” gli impianti che presentano: (i) le condizioni costruttive e spaziali (“Requisito A”) e (ii) le condizioni di esercizio (“Requisito B”) come indicate nelle citate Linee Guida;
b) “agrivoltaici avanzati" gli impianti che presentano il Requisito A ed il Requisito B, cui si aggiungono (iii) l’altezza minima dal suolo (“Requisito C”) e (iv) un sistema di monitoraggio (“Requisito D”);
c) “agrivoltaici avanzati ai fini del PNRR” gli impianti che presentano in aggiunta al Requisito A, Requisito B, Requisito C, Requisito D, anche un sistema di monitoraggio avanzato (“Requisito E”) come definito nelle Linee Guida.
Il Decreto Agricoltura stabilisce espressamente che le disposizioni restrittive introdotte non trovano applicazione per le seguenti categorie di progetti:
(i) progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla costituzione delle c.d. Comunità Energetiche Rinnovabili (“CER”);
(ii) progetti attuativi delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
(iii) progetti che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR.
4 L’applicabilità agli impianti “agrivoltaici”
Come anticipato, il Decreto Agricoltura esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i progetti attuativi delle misure previste dal PNRR. Tra questi, si intendono certamente ricompresi gli impianti agrivoltaici avanzati che sono incentivabili ai sensi del D.M. 436/2023 (“DM Agrivoltaico”) trattandosi, come noto, di progetti connessi all’attuazione degli obiettivi del PNRR.
Tuttavia, non sfugge la mancanza, all’interno della disposizione in commento, di un riferimento espresso alla “non applicabilità” della nuova disciplina agli impianti agrivoltaici di altro tipo (di cui al § 3 lett a) e b) che precede).
5 Regime transitorio
Al fine di tutelare le iniziative economiche già intraprese, l’art. 5, comma 2, del Decreto Agricoltura dispone che: “Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente”.
Tale precisazione, destinata a salvaguardare le iniziative imprenditoriali già avviate alla data di pubblicazione del decreto, non chiarisce, tuttavia, in modo chiaro e dettagliato quale sia la fase in cui debba trovarsi il progetto per non esser sottoposto alla nuova disciplina. In relazione a questo delicato profilo, la norma non chiarisce ad esempio, se si possa o meno considerare ricompresa nella definizione di “procedure abilitative autorizzatorie già avviate” anche la semplice richiesta del preventivo di connessione (principale passaggio procedurale dell’avvio di ogni iniziativa di sviluppo di progetti rinnovabili), e/o se debba o possa esser ricompresa nella richiamata definizione, la successiva fase di elaborazione della proposta di connessione da parte del gestore della rete seguita dalla accettazione del preventivo da parte dell’operatore.
6 Conclusioni
Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Agricoltura si inseriscono in un contesto normativo in fieri. Difatti, da un lato, il MASE non ha ancora adottato il tanto atteso “Decreto Aree Idonee” trovando applicazione – nelle more della sua adozione – la disciplina di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 insieme all’eventuale normativa regionale, dall’altro lato l’ordinamento nazionale deve ancora recepire le disposizioni di cui alla Direttiva 2023/2413/UE (Direttiva RED III).
In questo contesto normativo in evoluzione, il Decreto Agricoltura introduce delle disposizioni in discontinuità con le intenzioni normative già espresse dal legislatore nazionale, generando confusione e incertezza per gli operatori del settore. Questa incertezza riguarda in particolare coloro che, prima dell'entrata in vigore del Decreto Agricoltura, avevano già avviato o concluso il processo di connessione per progetti di impianti fotovoltaici a terra. Ora, questi operatori potrebbero trovarsi nella situazione paradossale di dover ripensare o riadattare i propri progetti.
La deroga concessa alla costruzione sui terreni agricoli di impianti agrivoltaici, sopraelevati di almeno due metri da terra per consentire di stabilire al di sotto le coltivazioni, rischia di spingere i titolari delle pratiche avviate per la richiesta di autorizzazione di fotovoltaico a modificare il progetto in un impianto agrivoltaico (con consequente allungamento di tempi e con un innalzamento di costi).
Sarà comunque necessario attendere la legge di conversione del Decreto Agricoltura per valutare l'eventuale portata degli emendamenti che si auspica possano essere medio tempore introdotti, grazie anche alla sollecitazione delle categorie interessate, al fine di chiarire e meglio definire il contenuto della nuova disposizione.
[1] L’art. 268, comma 1, lettera h), del D.lgs. 152/2006 definisce “stabilimento” come “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”.