Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il contratto di lavoro
studio legale ciamei - lugano

Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il contratto di lavoro

Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo” (art. 319 cpv. 1 CO)

La definizione del contratto di lavoro è data dal Codice delle obbligazioni svizzero (CO) e prevede, come è noto, un rapporto tra l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa al servizio del datore di lavoro e l’obbligo di quest’ultimo di pagare il salario stabilito a tempo o a cottimo.

Da questo rapporto di obblighi nascono tutta una serie di diritti in capo ad entrambe le parti, generalmente disciplinati dagli ordinamenti giuridici secondo un equilibrio delicato, variabile in funzione soprattutto del grado di tutela che si vuole offrire alla parte debole del rapporto, il lavoratore.

In questo contributo si affronterà la disciplina del rapporto di lavoro dall’ottica del lavoratore, ponendo quindi l’attenzione soprattutto ai suoi diritti ed alle modalità con le quali farli valere. Data la complessità dell’argomento e la necessità di informare puntualmente il lavoratore dei suoi diritti, oltre che per non appesantire eccessivamente la lettura, si dividerà il contributo in tre parti.

La presente e prima parte affronterà l’inizio del rapporto di lavoro.


L’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il periodo di prova (art. 335 ss CO).

L’avvio di un rapporto di lavoro coincide generalmente con il periodo di prova, la cui caratteristica è quella della reciproca verifica sulla definitiva prosecuzione del rapporto. Nel lavoro a tempo indeterminato è considerato periodo di prova il primo mese, ma le parti possono escluderlo o ampliarlo sino a massimo tre mesi. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato non è generalmente previsto un periodo di prova, anche se le parti possono stabilirlo.

È importante ricordare che in questo lasso di tempo sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere liberamente, con il solo obbligo di rispetto del termine di disdetta di 7 giorni (art. 335b cpv. 1 CO)


2. Il contratto di lavoro.

In Svizzera il contratto di lavoro può avere anche forma verbale, con la sola eccezione di alcuni rapporti di lavoro (ad es. è prevista la forma scritta obbligatoria per il contratto di tirocinio). È evidente, però, che il lavoratore abbia una maggiore tutela se ottiene di formalizzare il contratto in un documento: la prova di un diritto è sempre il punto più delicato nella tutela del lavoratore, specie in giudizio.

Alcuni diritti o obblighi, peraltro, hanno validità esclusivamente se pattuiti per iscritto: è il caso, tra gli altri, del patto di non concorrenza o del compenso specifico per il lavoro straordinario.

La Segreteria di Stato per l’economia (SECO) ha pubblicato [CONTINUA A LEGGERE...]

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