IL MONDO SOMMERSO
La Newsletter settimanale è dedicata ad un tema poco dibattuto, che tuttavia sento di dover sdoganare il più possibile - genitorialità e detenzione - perché la genitorialità è un diritto inalienabile, e costituzionalmente sancito, e non può soccombere, neanche di fronte a situazioni limite, con tutte le tutele del caso.
Mi riferisco ai soggetti in stato di detenzione, coloro che, nella maggioranza dei casi, sono (non tutti ovviamente, ma quasi) vittime di un’architettura sociale sbagliata, che condanna ma non cura, che reprime, ma non concede possibilità di redenzione.
Purtroppo, parlare di fragilità e contesti sociali non va di moda, tuttavia, un professionista con un briciolo di onestà intellettuale deve essere consapevole del fatto che, anche il più efferato delitto, (che va punito, sia chiaro) muove da problematiche lontane, ignorate in fase embrionale, quella fase in cui la società avrebbe il potere di mutare quel contesto selvaggio e insensibile, che crea un habitat ideale per la proliferazione del disagio, che spesso sfocia in delitti, anche efferati, non giustificabili, sia chiaro, così come deve essere chiaro che nessuno nasce “cattivo”.
In tale contesto la genitorialità è posta a serio rischio, ovviamente la tutela del minore impone di recidere un rapporto in casi limite, ove questo possa tradursi in un rischio inaccettabile per lo stesso, ma quando, il rischio non è presente, è giusto cercare, per quanto possibile, di mantenere vivo il diritto alla bigenitorialità anche nei casi in cui il genitore sia in stato di detenzione.
E’ necessario distinguere tra casi in cui:
La genitorialità venga non solo mantenuta, ma esercitata e sviluppata all’interno dell’istituto penitenziario di riferimento, mi riferisco a i bambini in tenera età il cui legame con la madre non può essere reciso, e che, giocoforza, nascono e crescono (purtroppo) in siffatta situazione.
Ovviamente, in questi casi, è un precipuo dovere istituzionale garantire le migliori condizioni affinché i bambini affrontino tale percorso nel modo più delicato e coerente all’età di riferimento, seppur nell’alveo dello stato di detenzione del genitore.
Penso ad esempio alle case famiglia, il cui numero, purtroppo, è scarsissimo e insufficiente a coprire la domanda di genitorialità in siffatte situazioni, ma, credo che sarebbe invece opportuno un investimento massiccio proprio per coprire una domanda dai numeri altrettanto esorbitanti, i fondi ci sarebbero (PNNR..?), basterebbe usarli correttamente.
Oltre alle case famiglia, vi sono gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri che fanno capo all’amministrazione penitenziaria, luoghi pensati, gestiti, arredati in modo del tutto coerente alla situazione, pertanto, non come carceri, ma, come vere e proprie soluzioni abitative più consone alla presenza di bambini in tenera età, che oggi, in tale situazione, possono stare accanto al genitore fino ai sei anni di età.
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Oltre ai suddetti istituti, abbiamo delle aree apposite all’interno dei penitenziari, in cui spesso, ma non sempre, sono presenti presidi idonei al bambino che vive con il genitore detenuto, come ad esempio gli asili nido e le ludoteche.
Io credo che lo stato debba attenzionare tali situazioni in modo sempre più pregnante, una moderna democrazia occidentale deve investire in strutture, forza lavoro qualificata, formazione, tutela preminente delle fragilità, i bambini non hanno colpe, sono fragili, e devono poter vivere serenamente anche in situazioni difficili come quelle in oggetto.
Diversamente, quando il genitore è detenuto, senza prole al seguito, deve essere garantito, un percorso ad hoc, ovviamente diverso dal mero diritto di visita nelle finestre consentite, che consenta di mantenere e sviluppare la genitorialità nella difficile situazione sottesa alla detenzione.
Per la suddetta finalità assume rilievo preminente l’operato dei servizi sociali, sia all’interno che fuori dall’Istituto penitenziario, sono questi i presidi che hanno la competenza e la lungimiranza per concretizzare i percorsi, evidentemente protetti, che possano da un lato, garantire al detenuto un diritto costituzionalmente sancito, ovviamente parametrato alla minuziosa analisi del caso concreto, dall’altra ad un minore, di godere di un rapporto genitoriale soddisfacente senza inutili e deleterie interruzioni o comunque diluizioni dello stesso.
Come sempre, servono idee, risorse, progetti, competenze a sostegno di siffatte garanzie, che sono fondamentali, perché consentono sia una tutela di un diritto costituzionalmente sancito che ha effetti sicuramente positivi sull’equilibrio psicofisico del minore, sia una realizzazione del principio (altrettanto costituzionalmente sancito) della rieducazione della pena (parere personale).
Mantenere viva l’attenzione sul tema in oggetto, è un dovere di tutti, non ce lo dimentichiamo mai.
Il diritto all'affettivita' del detenuto è previsto dall'art. 15 O.L.P......ma particolare cautela va lasciata ai minori che hanno un genitore in vinculis (v. I diversi progetti de Con i Bambini...CAM Telefono Szzurro etc)